Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12751 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12751 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/05/2025
Oggetto: Riscossione coattiva – Intimazione di pagamento – Prescrizione tra la notifica della cartella di pagamento e la notifica dell’intimazione di pagamento – Art. 58 d.lgs. n. 546/1992
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10508/2024 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio eletto presso l’indirizzo p .e.c. del difensore, EMAIL;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, n. 5955/13/2023, depositata in data 27 ottobre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
L’ADER notificava al contribuente, in data 10 giugno 2022, l’ intimazione n. NUMERO_CARTA con cui chiedeva il pagamento delle somme portate da 4 cartelle di pagamento.
Il contribuente impugnava l’atto i nnanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta deducendo la mancata notifica delle cartelle prodromiche nonché l ‘intervenuta prescrizione della pretesa erariale; deduceva, altresì, la nullità delle opposte cartelle sul presupposto del difetto di motivazione in ordine alle modalità di calcolo degli interessi.
L’Agente della riscossione si costituiva in giudizio producendo documentazione attestante l’avvenuta notifica delle cartelle .
La CGT-1, dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle portanti crediti previdenziali, accoglieva nel merito il ricorso rilevando l’avvenuta prescrizione delle pretese erariali.
L’Ufficio spiegava appello innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania e, stante la regolare notificazione delle opposte cartelle, ribadiv a l’inammissibilità del ricorso originario, avente ad oggetto pretese divenute inoppugnabili.
L’Agenzia rappresentava, ai fini dell’interruzione dei termini di prescrizione, di aver notificato al contribuente, in data 9 aprile 2016, la comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria n. NUMERO_CARTA e depositava la relativa notifica.
Si costituiva in giudizio il contribuente eccependo la violazione dell’art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in ordine alla produzione di nuove prove e documenti in appello.
La CGT-2 accoglieva l’appello ; acclarata la definitività delle cartelle di pagamento, in quanto ritualmente notificate e non impugnate, dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione delle stesse con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, anch’essa ritualmente notificata, completa inoltre di tutti gli elementi (e, quindi, non autonomamente impugnabile).
La rituale notifica delle cartelle aveva, infatti, interrotto il termine di prescrizione, decennale, trattandosi di crediti erariali; in ogni caso la prescrizione andava fatta valere con l’impugnativa delle dette cartelle.
Per la cassazione della citata sentenza il contribuente ha proposto ricorso affidato a tre motivi. L’ Agenzia delle entrate riscossione ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato, quindi, fissato per l ‘adunanza camerale del 14/04/2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta la «nullità della sentenza impugnata per violazione ed errata interpretazione degli artt. 112 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/92 in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. -per violazione di legge dell’art. 53 d .lgs. 546/92 e dell’ art. 342 c.p.c., per mancanza di censure avverso i motivi di accoglimento della sentenza impugnata». Lamenta, in particolare, l’omessa pronuncia , da parte della CGT-2, sulla preliminare eccezione di inammissibilità dell’appello , in quanto non specifico, sollevata all’atto della costituzione in secondo grado .
Il motivo è infondato.
1.1. È noto che nel giudizio di legittimità la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del “fatto processuale”, intanto
può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. 14/10/2021, n. 28072).
Nella specie il ricorrente ha indicato nel corpo del ricorso gli atti nei quali aveva avanzato l’eccezione di inammissibilità dell’avverso appello e ha allegato al ricorso i detti atti; la CGT-2, pur avendo dato atto, nella motivazione, della proposizione dell’eccezione, omette qualsiasi decisione sulla stessa.
L’omissione, però, non integra il vizio denunciato, ovvero la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., atteso che alla luce del complessivo tenore della decisione nella specie ricorre un implicito rigetto dell’eccezione de qua .
I confini tra ‘omessa pronuncia’ (denunziabile con la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.) ed il ‘rigetto implicito’ sono stati tracciati da tempo da questa Corte; si è costantemente affermato che ricorre la statuizione implicita di rigetto di una dom anda o di un’eccezione quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico -giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l’eccezione, pur se non espressamente trattate, siano superate o travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logicogiuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (da ultimo, Cass. 26/09/2024, n. 25710).
Nella specie, la CGT-2 ha ritenuto fondato il gravame dell’Ufficio, in tal modo implicitamente rigettando qualsiasi eccezione e/o questione relativa alla sua ammissibilità (cfr. in questi termini, per l’ipotesi di rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità per tardività del gravame, Cass. 08/03/2007, n. 5351 e Cass. 06/12/2017, n. 29191).
Con il secondo motivo il contribuente lamenta la «nullità della sentenza impugnata per violazione ed errata interpretazione degli artt. 112 c.p.c. e dell’art. 36 del D.lgs. 546/02 in relazione all’ art. 360, n. 3 c.p.c. -per violazione di legge dell’art. 58 comma 2 del d.lgs. 546/92 e del d.lgs. 220/2023, per aver depositato copia della comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria solo nel giudizio di appello».
Censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la produzione, solo in grado di appello, della documentazione attestante l’avvenuta notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in violazione della novella operata dal d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, che, innovando il dettato dell’art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha vietato la produzione in appello di nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli in giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Il motivo è infondato.
L’art. 58 d.lgs. 546/1992, come modificato dal d.lgs. n. 220/2023, si applica, per espressa disposizione normativa, ai giudizi instaurati in primo grado a far data dal 4 gennaio 2024 (alla luce del recentissimo intervento della Corte cost., sentenza n. 36/2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevedeva l’applicazione della novella ai giudizi di appello introdotti dal 4 gennaio 2024).
Nella specie è pacifico che il giudizio di primo grado (ma anche quello di appello) è stato introdotto prima del 4 gennaio 2024; pertanto, la norma asseritamente violata non può trovare applicazione nella specie.
Con il terzo motivo il contribuente lamenta la «nullità della sentenza impugnata per violazione ed errata interpretazione degli artt. 112 c.p.c. e dell’art. 36 del D.lgs. 546/92 in relazione all’ art. 360 n. 4 c.p.c. -violazione e falsa applicazione ex art. 360, primo
comma, n. 4) c.p.c., degli art. 2946 c.c., 2948 n 4) c.c. e 2953 c.c., per errata e carente motivazione in merito all’intervenuta prescrizione delle somme richieste a titolo di tasse, sanzioni ed interessi sulle cartelle di pagamento nn° 028/2006/0012810592000; 028/2006/0030737659000; 028/2007/0022470245000; 028/2010/00219497900000 come disposto dall’art. 20 D.lgs. 472/1997».
I giudici di seconde cure avrebbero err ato nell’individuazione dell’atto impugnato, giungendo a dichiarare, in virtù di un error in procedendo , la tardività dell’originaria opposizione sul presupposto che la stessa avesse ad oggetto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Il ricorrente sottolinea, poi, che l’atto impugnato (l’intimazione di pagamento) era stato notificato a distanza di oltre 10 anni dalla notifica dell’ultima cartella di pagamento (avvenuta a febbraio 2011), quando ormai il termine di prescrizione era decorso.
Il motivo è infondato.
Effettivamente il giudice del gravame, pur avendo indicato nello ‘svolgimento del processo’ che il contribuente aveva impugnato l’intimazione di pagamento, nei ‘motivi della decisione’ afferma che oggetto dell’impugnazione è la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (pagina 3) e che l’impugnazione è inammissibile (pagina 4).
Trattasi, però, di un errore materiale emendabile da questa Corte, se solo si considera che la CGT-2 ha dato atto che:
-le 4 cartelle di pagamento erano state ritualmente notificate e non impugnate;
-le pretese portate dalle stesse erano erariali (ad eccezione dei contributi previdenziali INPS, stralciati dal giudizio per effetto della declinatoria di giurisdizione da parte del giudice di primo grado);
-la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria era stata notificata al contribuente (il 9 aprile 2016, entro il termine di 10 anni dalla notifica della prima cartella).
Emerge, quindi, ex actis che non risulta maturata la prescrizione eccepita dal contribuente.
La motivazione della sentenza gravata deve, quindi, essere emendata con l’esclusione di qualsiasi riferimento alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, quale atto impugnato. Il decisum , in termini di accoglimento del gravame dell’Ufficio per la inammissibilità del ricorso originario, va, invece, confermato, alla luce delle sopra evidenziate circostanze di fatto.
Il ricorso per cassazione va, in definitiva, integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna NOME COGNOME a pagare, in favore dell’Agenzia delle entrate riscossione, le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2025.