Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15234 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15234 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma ;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME Charles ;
OGGETTO:
Rientro
dei
cervelli
–
Agevolazione
fiscale
–
Cittadino
statunitense
– Istanza di
rimborso –
* Principio di
diritto.
-intimato – avverso
la sentenza n. 28, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Valle d’Aosta il 13.6.2022, e pubblicata il 12.7.2022;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
COGNOME NOME COGNOME cittadino statunitense che aveva trasferito la propria residenza in Italia il 5.1.2018, essendo stato assunto con qualifica di ‘Quadro Ottavo livello’ dalla RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE domandava nella dichiarazione dei redditi il rimborso delle imposte versate per suo conto dal datore di lavoro, sostituto d’imposta, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. . 147 del 2015 (c.d. rientro dei cervelli), in relazione all’anno 2019. L’Amministrazione finanziaria rigettava la richiesta, per non avere il contribuente provato il possesso dei requisiti di legge per godere dell’agevolazione fiscale, e per non aver esercitato l’opzione nei termini previsti dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 31.3.2017.
Il contribuente impugnava il diniego innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Aosta, che respingeva il ricorso ritenendo che l’istante non avesse provato il possesso dei requisiti per accedere al beneficio, neppure mediante la documentazione tardivamente prodotta in giudizio.
Avverso la sentenza della CTP spiegava appello il contribuente, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Valle d’Aosta, che riformava la decisione di primo grado, ritenendo pienamente dimostrato dal contribuente il possesso dei requisiti per l’accesso al regime fiscale di favore, e pertanto affermava il suo diritto a conseguire il rimborso richiesto.
Ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad uno strumento di impugnazione. Il contribuente ha ricevuto la notificazione del ricorso presso il difensore costituito l’11.10.2022, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 e dell’art. 2697 cod. civ., per non avere rilevato che il contribuente non aveva dimostrato di avere provveduto agli
adempimenti necessari per fruire dell’agevolazione fiscale e di possedere i requisiti per avervi accesso.
Rileva l’Amministrazione finanziaria che il beneficio fiscale è riconosciuto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 e normative di attuazione (in part. circ. 33/E/2020), anche mediante richiesta tramite dichiarazione dei redditi, quando ricorrano determinati presupposti, innanzitutto la presentazione della richiesta di applicazione del regime beneficiale al datore di lavoro e la prova dell’impossibilità di quest’ultimo di riconoscere l’agevolazione, ed inoltre la dimostrazione del possesso di specifici requisiti. Della ricorrenza di questi presupposti, però, il contribuente non ha assicurato prova, neppure mediante la documentazione solo tardivamente prodotta nel primo grado del giudizio, dovendo anche osservarsi che il contribuente ha depositato un’istanza di applicazione dell’agevolazione al datore di lavoro, ma la stessa risulta priva della ‘ricevuta di ricezione del datore di lavoro’ (ric., p. 7). Inoltre, è mancata anche la prova che il contribuente possedesse il diploma di laurea e la produzione di documentazione che avesse svolto lavoro all’estero nei ventiquattro mesi precedenti l’assunzione in Italia.
2.1. La CTR ha osservato che il contribuente è cittadino statunitense traferitosi in Italia nel 2018 per qui svolgere la sua attività lavorativa con contratto di lavoro che lo inquadrava come ‘Quadro -Ottavo livello’, debitamente depositato.
Ha quindi ritenuto che il rimborso dovesse essere negato solo se il contribuente non avesse presentato alcuna richiesta di applicazione dell’agevolazione al datore di lavoro sostituto d’imposta, e neppure avesse proposto l’istanza di rimborso nella dichiarazione dei redditi, anche se tardiva. Il contribuente ‘non ha formulato la richiesta scritta al proprio datore di lavoro, ma ha richiesto il beneficio in sede di dichiarazione dei redditi e, dunque, può accedere a tale regime agevolativo, sempreché ricorrano tutti i
requisiti sostanziali previsti dalla normativa vigente … è evidente come il contribuente avesse già dimostrato all’ufficio la sussistenza dei requisiti sostanziali del comma 1 dell’art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015, in quanto tali informazioni sono reperibili nel contratto di lavoro inviato all’Ufficio in data 25 novembre 2020, la cui presenza in atti è confermata dall’Ufficio stesso … conseguentemente … deve essere accolto l’appello e, per l’effetto, deve essere annullato il diniego impugnato’.
2.2. Occorre pertanto esaminare due problematiche, la possibilità di richiedere il rimborso delle imposte sebbene non sia stata presentata la richiesta di applicazione dell’agevolazione al datore di lavoro, e la dimostrazione del possesso dei requisiti per poter fruire dell’agevolazione.
2.3. Risulta in proposito opportuno ricordare che l’art. 3 della legge n. 238 del 2010 prevede: ‘5. Il beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti,’ c.d. impatriati, ‘su specifica richiesta di questi ultimi, è computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l’applicazione del presente comma’. La normativa di attuazione è contenuta nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29.7.2011 ( Modalità di effettuazione della richiesta dei lavoratori dipendenti al datore di lavoro ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali connessi al rientro in Italia ), dove si legge, ‘1.1 I lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 238, appartenenti alle categorie individuate dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011, che intendano fruire del beneficio fiscale previsto dall’art. 3 della medesima legge in sede di applicazione delle ritenute, devono produrre apposita richiesta scritta al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di assunzione. 1.2 La richiesta di
cui al punto 1.1, sottoscritta dal lavoratore dipendente e resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve contenere: …’.
2.3.1. Quindi, con la circolare n. 14/E del 4 maggio 2012, dopo avere chiarito alcuni aspetti applicativi dell’art. 3 della l. 238/2010 e ricordato che ‘la richiesta deve essere presentata entro i tre mesi dall’assunzione’ -introducendo, dunque, un termine per il suo inoltrol’Agenzia delle entrate ha nondimeno precisato che: ‘ In via residuale, il soggetto interessato può presentare richiesta di rimborso ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 602/1973 a un Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, allegando la documentazione rilevante a dimostrare la sussistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio’ (evidenza aggiunta).
Ancora, con la circolare 33/E/2020 ( Regime speciale per lavoratori impatriati ), del 28.12.2020, l’Amministrazione finanziaria ha previsto che ‘6 Modalità di fruizione dell’agevolazione. Per beneficiare del regime agevolativo in esame, il lavoratore deve presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, il quale applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell’assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull’imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile. Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta’; e non ha mancato di chiarire che ‘7.12 ( Cittadini stranieri ). Mentre ai sensi del comma 2 dell’articolo 16’ del D.Lgs. n. 147 del 2016, come mod., ‘possono accedere al regime degli impatriati i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, il comma 1 non pone alcun tipo di limitazioni al riguardo,
con la conseguenza che tutti i lavoratori che rispondono alle caratteristiche delineate dalla norma, indipendentemente dalla loro cittadinanza, possono accedere al regime in esame ‘ (evidenza aggiunta).
2.4. L’interpretazione fornita dalla CTR, secondo cui è consentita la presentazione dell’istanza di rimborso anche se non è stata dimostrata la richiesta del contribuente di applicazione del beneficio al datore di lavoro, appare quindi legittima, perché fondata sulla mancata previsione di una decadenza nella disciplina normativa, e sulle previsioni della stessa Agenzia delle Entrate indicate nella circolare n. 14/E del 4 maggio 2012 (cfr. Cass. sez. V, 27.12.2024, n. 34655).
2.4.1. Può pertanto essere indicato il principio di diritto secondo cui: ‘Gli incentivi fiscali per i lavoratori c.d. ‘impatriati’, previsti dall’art. 3 della legge n. 238 del 2010 e relative normative di attuazione, devono essere riconosciuti ai lavoratori che provino di possedere tutti i requisiti sostanziali richiesti ed abbiano presentato al datore di lavoro richiesta di applicazione dell’agevolazione, oppure abbiano presentato istanza di rimborso, come chiarito dall’Agenzia delle entrate con circ. 14/E del 4 maggio 2012, richiesta che può essere proposta anche mediante dichiarazione dei redditi ed indipendentemente dall’appartenenza dei lavoratori all’Unione Europea’.
Tanto premesso, l’Amministrazione finanziaria contesta anche la mancata prova, da parte del richiedente, di possedere i requisiti previsti dalla legge.
In materia, però, come innanzi ricordato, la CTR afferma ‘la sussistenza dei requisiti sostanziali del comma 1 dell’art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015, in quanto tali informazioni sono reperibili nel contratto di lavoro inviato all’Ufficio in data 25 novembre 2020, la cui presenza in atti è confermata dall’Ufficio stesso’. A fronte di queste specifiche osservazioni proposte dal giudice dell’appello,
l’Agenzia delle Entrate si limita a ricordare quali fossero i requisiti per poter accedere all’agevolazione, ma non propone contestazioni specifiche, non chiarisce perché la sussistenza dei requisiti sostanziali per poter accedere all’agevolazione non fosse desumibile dal contratto di lavoro indicato dalla CTR, e la censura risulta in tal senso inammissibile.
In definitiva il ricorso risulta infondato e deve perciò essere rigettato.
Non deve provvedersi in materia di spese di lite, non avendo l’intimato svolto difese nel giudizio di legittimità.
4.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto dall’ Agenzia delle Entrate .
Così deciso in Roma, il 9.5.2025.