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Riduzione TARSU rifiuti speciali: quando è lecita?

La Cassazione chiarisce i presupposti per la riduzione TARSU per rifiuti speciali. Un’azienda ottiene la riduzione, ma solo per le aree di effettiva produzione e non per la semplice assenza del servizio di raccolta porta a porta. Il caso è stato rinviato per determinare le superfici esatte.

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Pubblicato il 3 novembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Riduzione TARSU rifiuti speciali: quando è lecita?

La gestione dei rifiuti e la relativa tassazione rappresentano un onere significativo per le imprese. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti cruciali sui presupposti e i limiti della riduzione TARSU per rifiuti speciali, una questione di grande interesse pratico per molte attività produttive e commerciali. La decisione distingue nettamente tra la riduzione dovuta alla produzione di rifiuti che non possono essere smaltiti dal servizio pubblico e quella derivante da un disservizio nella raccolta, tracciando confini precisi per l’applicazione del beneficio fiscale.

La vicenda: una richiesta di pagamento e l’opposizione dell’azienda

Il caso ha origine da una cartella di pagamento emessa da un Comune nei confronti di una società operante nel commercio di legnami, infissi e serramenti, per il pagamento della TARSU relativa all’anno 2012. L’azienda si opponeva alla richiesta, sostenendo di avere diritto a una consistente riduzione dell’imposta in quanto produttrice di rifiuti speciali (imballaggi, residui di serramenta, resi dei clienti) di cui curava direttamente lo smaltimento a proprie spese.

I giudici tributari di primo e secondo grado avevano dato ragione all’azienda, riconoscendo una riduzione del 75% sulla base di due principali argomentazioni: la società era effettivamente produttrice di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico e, inoltre, il servizio di raccolta ‘porta a porta’ non veniva effettuato nella zona in cui si trovava l’immobile aziendale.

La decisione dei giudici di merito e i motivi del ricorso del Comune

Il Comune, non condividendo la decisione della Commissione Tributaria Regionale, ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su tre motivi. In primo luogo, ha sostenuto che i giudici avessero confuso due diverse tipologie di riduzione: quella per il mancato svolgimento del servizio, che prevede percentuali di abbattimento inferiori, e quella, applicata nel caso di specie, per la produzione di rifiuti speciali. In secondo luogo, il Comune contestava che l’attività meramente commerciale dell’azienda potesse essere considerata ‘produttrice’ di rifiuti speciali. Infine, lamentava che la riduzione del 75% era stata erroneamente estesa a tutta la superficie dell’immobile, compresi uffici e servizi igienici, e non solo alle aree effettivamente destinate alla produzione di detti rifiuti.

La corretta applicazione della riduzione TARSU rifiuti speciali

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso del Comune, offrendo un’analisi dettagliata della normativa e stabilendo principi fondamentali per la corretta applicazione della riduzione TARSU per rifiuti speciali.

Distinzione tra mancato servizio e produzione di rifiuti speciali

Il punto centrale della decisione è la netta distinzione tra le due situazioni che possono dare diritto a una riduzione della tassa. La Corte ha chiarito che il mancato svolgimento del servizio di raccolta in una determinata zona del territorio comunale è una circostanza che giustifica una riduzione ‘tecnica’ della tariffa, applicabile a tutti gli utenti di quell’area e legata a un disservizio pubblico. Al contrario, la riduzione per la produzione di rifiuti speciali è un’agevolazione specifica per le imprese che, per la natura della loro attività, generano rifiuti che non possono essere smaltiti tramite il servizio pubblico e devono quindi provvedere autonomamente. I giudici di merito hanno errato nel collegare il diritto alla maggiore riduzione (quella del 75%) alla constatazione del mancato servizio di raccolta ‘porta a porta’.

Anche le attività commerciali producono rifiuti speciali

La Corte ha respinto la tesi del Comune secondo cui un’attività commerciale non potrebbe produrre rifiuti speciali. Citando la normativa ambientale (D.Lgs. 152/2006), ha affermato che anche i rifiuti prodotti nell’ambito di attività commerciali, se diversi da quelli assimilati agli urbani, sono da considerarsi speciali. Nel caso specifico, imballaggi, cartoni, residui di serramenta e infissi sono stati correttamente qualificati come rifiuti speciali derivanti dall’attività commerciale dell’azienda.

Limiti all’applicazione della riduzione TARSU per rifiuti speciali

La Cassazione ha invece accolto la doglianza del Comune relativa all’estensione del beneficio fiscale. La Corte ha stabilito che la riduzione per la produzione di rifiuti speciali non può essere applicata indiscriminatamente a tutta la superficie dell’immobile. Il beneficio spetta esclusivamente per quelle parti di superficie in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano in maniera abituale i rifiuti speciali. I giudici di merito avevano omesso di pronunciarsi su questo specifico punto, estendendo erroneamente la riduzione anche ad aree come uffici, magazzini di esposizione e servizi igienici, dove tipicamente non si producono tali rifiuti.

Le motivazioni

Le motivazioni della Corte si fondano su un’interpretazione rigorosa della normativa. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso del Comune, poiché la Commissione Tributaria Regionale aveva erroneamente giustificato l’applicazione della riduzione prevista per la produzione di rifiuti speciali (art. 62 D.Lgs. 507/93) sulla base di un presupposto diverso, ovvero il mancato svolgimento del servizio di raccolta, che dà invece diritto a una diversa e minore riduzione ‘tecnica’ (art. 59 D.Lgs. 507/93). Il secondo motivo è stato rigettato, in quanto la normativa vigente classifica espressamente come speciali i rifiuti da attività commerciali non assimilati agli urbani. Infine, il terzo motivo è stato accolto in quanto la corte di merito ha commesso un’omessa pronuncia, non valutando la censura del Comune relativa all’applicazione della riduzione all’intera superficie aziendale anziché alle sole aree produttive, come previsto dalla legge e dal regolamento comunale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo esame su questo punto.

Le conclusioni

In conclusione, la Corte di Cassazione ha stabilito due principi di diritto fondamentali. Primo, il diritto alla riduzione della tassa sui rifiuti per le aziende che smaltiscono in proprio i rifiuti speciali non dipende dalla qualità del servizio pubblico di raccolta, ma dalla natura dell’attività e dei rifiuti prodotti. Secondo, tale riduzione è strettamente limitata alle superfici dove questi rifiuti vengono effettivamente e abitualmente generati, escludendo aree a uso diverso come uffici o servizi. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria regionale, che dovrà ora attenersi a questi principi per determinare la corretta superficie su cui applicare la riduzione e ricalcolare l’imposta dovuta.

L’assenza del servizio di raccolta ‘porta a porta’ dà automaticamente diritto alla riduzione della tassa per la produzione di rifiuti speciali?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il mancato svolgimento del servizio di raccolta è una circostanza distinta dalla produzione di rifiuti speciali. La prima può dar luogo a riduzioni ‘tecniche’ della tariffa per disservizio, mentre la seconda giustifica una specifica riduzione per le aziende che smaltiscono in proprio tali rifiuti, indipendentemente dall’efficienza del servizio pubblico.

Un’attività puramente commerciale, come la vendita di infissi, può essere considerata ‘produttrice di rifiuti speciali’?
Sì. Secondo la normativa vigente (art. 184 D.Lgs. 152/2006), anche le attività commerciali producono rifiuti speciali. Nel caso esaminato, rifiuti come imballaggi, cartoni, residui di serramenta e resi dei clienti sono stati correttamente classificati come rifiuti speciali derivanti dall’attività commerciale.

Se un’azienda ha diritto alla riduzione della tassa per i rifiuti speciali, questa si applica a tutta la superficie dell’immobile, inclusi uffici e bagni?
No. La riduzione spetta esclusivamente per le parti di superficie in cui i rifiuti speciali si formano in maniera abituale a causa delle specifiche caratteristiche strutturali e della destinazione d’uso. Non si estende automaticamente a tutte le superfici dell’immobile, come uffici, aree espositive o servizi igienici, dove si producono di norma rifiuti urbani.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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