Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20407 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20407 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24812/2023 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, nella qualità di titolare dell’impresa individuale corrente in Serrar a Fontana (NA) sotto la ditta ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Napoli, elettivamente domiciliata presso l’Avv. NOME COGNOME, con studio in Roma (indirizzo p.e.c. per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: EMAIL, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Comune di Serrara Fontana (NA), in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale il 20 dicembre 2023, n. 18, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. NOME COGNOME con studio in Napoli, ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c. per comunicazioni e notifiche del presente procedimento:
EMAIL, giusta procura in
TARSU TIA TARES TARI ACCERTAMENTO ATTIVITÀ STAGIONALE
calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 6 ottobre 2023, n. 5458/19/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26 febbraio 2025 dal Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 6 ottobre 2023, n. 5458/19/2023, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento n. 5582 del 5 luglio 2021 per infedele denuncia della TARI relativa all’anno 2021 nella misura complessiva di € 11.096,00, nonché l’impugnazione d i avviso di pagamento n. 6463 del 4 agosto 2021 per omesso versamento della TARI relativa all’anno 2021 nella misura complessiva di € 10.082,00, e quindi diversa da quella risultante dall’avviso di accertamento , in relazione a fabbricato alberghiero in Serrara Fontana (NA) alla INDIRIZZO su una superficie di mq. 1.086 senza alcun accenno ai dati catastali dell’immobile e con riferimento al periodo di 365 giorni nonostante l’esercizio di un’ attività stagionale, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Serrara Fontana (NA) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 24 maggio 2022, n. 5680/14/2022, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva rigettato il ricorso originario della contribuente sul rilievo che la stagionalità dell’attività alberghiera ai fini della riduzione della tassa in relazione ai periodi di chiusura al pubblico – doveva escludersi con riguardo alla licenza annuale di cui la contribuente era destinataria, non essendo stata provata l’o ggettiva inutilizzabilità dei locali per il periodo invernale.
Il Comune di Serrara Fontana (NA) ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a due motivi.
Con il primo motivo, si denuncia: « Violazione e falsa applicazione degli artt. 70 e 71 del d.lgs. 507/93, 21, comma 7, e 49, commi 1 e 14 del d.lgs. 22/1997, 11, comma 11, del dPR 158/1999, 62 e 67 del d.lgs. 507/1993, vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. », per non essere stato valutato dal giudice di secondo grado « il valore delle apposite denunce di inizio e fine occupazione presentate nei termini previsti, ai sensi dell’art. 70 del D.lgs. n. 507/1993 e non contestate, in cui è stata dichiarata la superficie occupata, utilizzata e soggetta a tassazione ai fini della TARI, la categoria, il periodo di occupazione, nonché la apposita richiesta di riduzione della TARI per il periodo di non occupazione e produzione rifiuti con la conseguente interruzione del servizio di raccolta ».
2.1 Il predetto motivo è infondato.
2.2 Ai fini della TARI, la causa di esclusione dell’obbligo del tributo è integrata dalle condizioni di obiettiva impossibilità di utilizzo dell’immobile, condizioni che non possono essere
individuate nella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell’utente, e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale o dell’area, non coincidendo – com’è evidente – le prime ed il secondo con l’obiettiva non utilizzabilità dell’immobile. Per cui, se la struttura alberghiera è dotata di licenza annuale, non è sufficiente la sola denuncia di chiusura per alcuni mesi senza allegazione e prova della concreta inutilizzabilità della struttura alberghiera, atteso che, ai fini dell’esenzione, la società contribuente avrebbe potuto richiedere la licenza stagionale (in termini: Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2016, n. 22756; Cass., Sez. 5^, 27 dicembre 2018, n. 33426; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6551; Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2024, n. 16138).
2.3 Deve, poi, ritenersi preclusa la possibilità di addurre la stagionalità dell’attività in sede processuale, ove tale condizione non sia preceduta da apposita denuncia al Comune ex art. 66, comma 5, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2019, n. 31460; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, n. 14037; Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2021, n. 12475; Cass., Sez. Trib., 17 maggio 2023, n. 13613).
Pertanto, la pretesa alla commisurazione tariffaria del tributo ai giorni di effettiva occupazione dell’immobile , non ha ragion d’essere in difetto della suddetta denuncia, che è espressamente richiesta per usufruire della riduzione prevista per le « utenze non domestiche non stabilmente attive » (cioè, per periodi inferiori a 183 giorni nell’anno di riferimento ) ex art. 7, comma 3, del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (artt. 16, comma 2, e 26 del regolamento comunale TARI).
2.4 Ne consegue, che la sentenza impugnata ha correttamente escluso ogni rilevanza delle denunce di inizio e cessazione di occupazione dell’immobile, dal momento che la licenza annuale
di cui la contribuente era destinataria per l’esercizio dell’attività alberghiera precludeva la riduzione della tassa in relazione ai periodi di chiusura, non potendo equipararsi l’inattività dell’azienda all’oggettiva inutilizzabilità dei locali .
Secondo il giudice di appello, infatti, « nessuna censura può essere mossa ai giudici di primo grado che nella motivazione della sentenza appellata hanno fornito in modo esaustivo le ragioni della decisione atteso che l’apertura stagionale (come vorrebbe fare intendere parte appellante, invocando le numerose denunce presentate al Comune appellato) di una struttura dotata di licenza annuale e suscettibile di produrre rifiuti durante tutto l’anno, anche per fini personali del gestore medesimo, non determina il venir meno dei presupposti impositivi della tassa sui rifiuti per l’intero anno solare a nulla rilevando la circostanza che sia stata comunicata la chiusura invernale al competente Ente ».
2.5 Inoltre, essendo stato emanato un prodromico avviso di accertamento in rettifica, che aveva provvisoriamente liquidato il tributo in base alla superficie imponibile rideterminata in maius , non era preclusa l’emanazione del successivo avviso di pagamento in pendenza del termine di versamento per l’anno di riferimento.
Con il secondo motivo, si denuncia: « Errata ed illegittima applicazione della tariffa -Richiesta di riduzione – Violazione art. 1, comma 649, della l. n. 147/2013, in relazione all’art. 360 c.p.c. nr. 3 », per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che: « Ed invero, ciò che viene contestato da parte appellata è che nel caso in esame trattasi di una licenza alberghiera permanente, senza che sia variata la struttura alberghiera, regolarmente quindi dotata di forniture idriche, elettriche e suppellettili, e di conseguenza
perfettamente idonea ad esercitare l’attività in qualsiasi momento dell’anno, se ciò non avviene, il motivo è da imputarsi dunque meramente ad una volontà soggettiva ».
Secondo la ricorrente: « Le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbono essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella in variazione come ha fatto la ricorrente, ed essere debitamente riscontrate o denegate dal Comune in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente, o a mezzo di idonea documentazione (Cass. 19459/03, Cass. 19173/04). Al fine di ottenere la possibilità di pagare in relazione all’effettivo periodo di occupazione e produzione rifiuti il contribuente ha, comunque, l’onere di presentare la relativa denuncia evidenziando l’effettivo periodo di occupazione e la apposita richiesta di riduzione e agevolazione, al fine di consentire il controllo amministrativo da parte del Comune. Nel caso in esame nel le dichiarazioni di cessazione dell’attività, ritualmente trasmesse all’ente comunale, la ricorrente specificava che la chiusura avveniva ‘per consentire l’esecuzione di tutti i lavori necessari e urgenti per adeguare gli impianti, i locali, la intera struttura alle recenti norme anti coronavirus … ‘ ».
3.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
3.2 A ben vedere, la censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata – già attinta con il primo motivo – che è incentrata sull’argomentazione che « l’esonero dal pagamento della tariffa fondato sulla intervenuta indisponibilità delle aree e dei locali tassati è correlato alla prova della assoluta, concreta, impossibilità di utilizzo dal momento che anche la mera detenzione di locali ed aree operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, fa scattare l’obbligo
dichiarativo ai fini TARI e conseguente assoggettamento all’imposta per tutto il periodo di detenzione dell’immobile ».
Difatti, il richiamo all’eccezione dell’ente impositore deve essere correlato al precedente inciso: « Parte appellante insiste che la debenza del tributo sarebbe correlata e limitata ai giorni di occupazione dei locali ‘purch é debitamente documentati’ », nonché alla conclusione: « E comunque resta il tema del mancato assolvimento della prova rigorosa nei termini suindicati che è rimasta indimostrata anche in questo grado di giudizio », ove è evidente che si ribadisce la carenza di prova circa l’inutilizzabilità oggettiva dell’immob ile ai fini del disconoscimento della riduzione. Per cui è irrilevante l’insistenza della contribuente sulle denunce di inizio e cessazione dell’attività alberghiera.
3.3 Quindi, va confermato l’orientamento di questa Corte , secondo cui la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366, n. 4 ), cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, che è rilevabile anche d’ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2020, n. 19787; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41220; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10004; Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2022, n. 17509; Cass., Sez. Trib., 25 novembre 2022, n. 34760; Cass., Sez. Trib., 16 gennaio 2023, n. 998; Cass., Sez. Trib., 29 ottobre 2024, n. 27944).
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’infondatezza o l’inammissibilità dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 3.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 26 febbraio