Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5729 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5729 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6196/2021 R.G. proposto da:
COMUNE DI NAPOLI, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA n. 6835/2021, depositata il 24/9/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 6835/2021, depositata il 24/9/2021, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, in parziale accoglimento dell’appello del Comune di Napoli, pronunciando sul ricorso della RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di accertamento n. 950448/130521, per l’importo di euro
5.089,00, relativo alla TARI per annualità 2015, ha dichiarato dovuto il tributo nella misura del 40% dell’importo richiesto.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Comune di Napoli, sulla base di due motivi, mentre la RAGIONE_SOCIALE resta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso, si denuncia il vizio di violazione o falsa applicazione dell’art. 1, commi 649 e 682, legge n. 147/2013, nonché degli artt. 8, comma 5, lett. b), 25 e 28 regolamento TARI del Comune di Napoli, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la CTR riconosciuto la riduzione del 40% prevista per la produzione di rifiuti speciali unicamente sulla base della produzione in sede giudiziale di una perizia di parte, ed a prescindere dall’assolvimento, da parte del contribuente, degli obblighi dichiarativi e probatori previsti dalla disciplina, legislativa e regolamentare, applicabile al caso di specie.
Col secondo motivo di ricorso si censura la violazione dell’art. 97, commi 1, 2 e 3, Cost., con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., deducendo che il riconoscimento di una esenzione o riduzione d’imposta senza il previo accertamento in sede amministrativa dei presupposti dell’una o dell’altra nuoce al buon andamento della pubblica amministrazione.
Il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del secondo motivo, il cui esame viene a risultare superfluo ed ultroneo.
3.1. Secondo il sedimentato orientamento di questa Corte in materia di TARSU, TARES e – dal 2014 -TARI, il presupposto impositivo è costituito dalla disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, la tassa è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con una presunzione iuris tantum di produttività che può essere superata solo dalla prova contraria del detentore dell’area (Cass. n. 6551/2020; n. 14037/2019; n. 18054/2016; n. 19173/2004; n. 19459/2003).
3.2. L’esenzione dal tributo prevista per quella parte della superficie assoggettabile alla TARI ‘ ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ‘ ( ex art. 1, comma 649, legge n. 147/2013), integra, quindi, l’oggetto di un’allegazione il cui onere grava sul contribuente che intende ottenere l’esenzione.
3.3. L’obbligazione tributaria è, dunque, connessa all’inosservanza dell’onere di dichiarare e documentare i presupposti di una esenzione o riduzione, in base al principio per cui, in tema di TARI (come di TARSU e TARES, attesa la sostanziale e complessiva continuità normativa di natura tributaria tra queste imposte), spetta al contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che, pertanto, non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile (Cass. n. 21968/2025; n. 8595/2025).
3.4. Ciò perché, sebbene spetti all’amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria (nella specie, l’occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull’interessato (oltre all’obbligo di denuncia previsto dall’art. 70 d.lgs. n. 507/1993) un onere d’informazione, al fine di ottenere l’esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. n. 14816/2025; n. 25520/2024; n. 9887/2023; n. 2623/2023; n. 19110/2022; n. 8222/2022; n. 21011/2021; n. 10634/2019; n. 21250/2017, cit.; n. 17622/2016; n. 16858/2014; n. 11351/2012; n.
3756/2012; n. 775/2011; n. 17599/2009; n. 13086/2006; n. 17703/2004).
3.5. Ciò posto, con specifico riferimento al Comune di Napoli, il regolamento locale sulla TARI (riprodotto dal ricorrente nel rispetto del principio di autosufficienza), ed alla cui disciplina fa rinvio l’art. 1, commi 649, 659, 660, 662, 679, 682, legge n. 147/2013, dispone, all’art. 8, comma 5, che, per fruire dell’esclusione dalla superficie imponibile delle aree ove si producono rifiuti speciali (comma 1), ‘gli interessati devono:
indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
La richiesta deve essere presentata, annualmente, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il contribuente ha effettuato l’attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti e deve essere corredata della seguente documentazione: -Modello Mud; -Attestazione e fatture rilasciate dal soggetto che effettua l’attività di recupero; -Copia del registro di carico e scarico; -Copia dell’autorizzazione ai sensi di legge dell’impianto di recupero ‘.
3.6. Identica disciplina si applica anche quando ‘ sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo ‘ (comma 4) , nel qual caso ‘ la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate ‘ (ovvero il 40% per le tipografie, quale riconosciuto nella sentenza impugnata),
tenuto conto del rinvio del comma 5 a tutte le ipotesi di cui ai commi precedenti.
3.7. L’art. 8, comma 5, infatti, è chiaro nel porre, a carico di chi voglia fruire dei benefici dell’esenzione per le aree ‘ ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi ‘ (comma 1) o della riduzione in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali (comma 4), oltre ad un obbligo dichiarativo (lett. a), legato alla denuncia originaria o di variazione, il distinto onere, da assolversi a cadenza annuale (precisamente, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il contribuente ha effettuato l’attività di smaltimento), di fare richiesta di esenzione o riduzione (lett. b) e di documentare l’attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti nei modi indicati dalla norma regolamentare .
3.8. Il primo dei due obblighi altro non è se non la specificazione di quello dichiarativo previsto, in via generale, dagli artt. 27 e 28 del medesimo Regolamento, ai sensi dei quali ‘I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare: a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza; b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni’ (art. 27, comma 1); ‘ La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo ‘ (art. 28, commi 1 e 2).
3.9. Diverso ed ulteriore è, invece, l’obbligo di cui alla lett. b) del comma 5 dell’art. 8, diretto ad esplicitare la richiesta di esenzione o riduzione per l’anno di riferimento e contestualmente a documentare lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti (e dettagliato dal successivo art. 25), il quale si spiega agevolmente considerando che, ai sensi dell’art. 1, comma 649, legge n. 147/2013, l’esenzione dal tributo per quella parte di superficie ove si formano rifiuti speciali è prevista a condizione che i produttori ‘ ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ‘ .
3.10. Ciò in applicazione del principio generale secondo cui è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell’esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell’imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale.
3.11. La giurisprudenza di legittimità è, infatti, costante nell’affermare l’accollo in capo al contribuente dell’onere di provare tutti i presupposti della riduzione di superficie, quali la natura speciale dei rifiuti, l’entità della superficie interessata dalla loro produzione e l’autosmaltimento (Cass. n. 8595/2025, cit.; n. 19888/2024; n. 2623/2023; n. 33863/2022; n. 7187/2021; n. 17599/2009; n. 13086/2006; n. 17703/2004). Prova che il contribuente deve fornire nei termini previsti dalla normativa che regola la materia ovvero da quelli indicati da regolamenti comunali, non potendo servirsi di altri strumenti per sopperire ad una dichiarazione mai presentata ed alla prova dello smaltimento attraverso gli appositi moduli.
3.12. D’altronde, a proposito dell’obbligo dichiarativo, ma lo stesso vale anche per quello informativo, si è evidenziato come non si tratti di mero adempimento formale, quanto piuttosto di una vera e propria condizione per beneficiare dell’esenzione, essendo la prescrizione chiaramente dettata allo scopo di ‘porre l’amministrazione nelle condizioni di effettuare tempestivamente i riscontri e le verifiche indispensabili per
accertare l’esistenza dei presupposti di fatto per la concessione del beneficio dell’esclusione dall’imposizione’ (Cass. n. 8595/2025, cit.; n. 11130/2021; n. 22891/2017; n. 22020/2004).
3.13. Come questa Corte ha, infatti, già avuto modo di osservare, la disciplina in questione, ‘ lungi dal costituire un inutile e sterile onere burocratico’, comporta ‘un rigido controllo non solo dei presupposti per ottenere l’esenzione dalla TARI ma anche della loro permanenza nel tempo, e riferendosi ad una attività che determina la formazione di rifiuti speciali, ne scoraggia evidentemente la produzione, contemperando così il valore della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost., comma 1 con il successivo limite dell’ambiente e dell’utilità sociale di cui al successivo comma 2 ‘ (Cass. n. 33863/2022, cit.).
3.14. Peraltro, l’art. 8, comma 5, è assai chiaro nel distinguere -anche sul piano della disciplina -i due obblighi, dei quali il primo (lett. a) segue necessariamente quella prevista (dagli artt. 27 e 28) per la dichiarazione, originaria o di variazione, riferendosi la norma expressis verbis alla ‘ denuncia originaria o di variazione ‘, nella quale devono confluire – per potersi fruire dell’esclusione di cui al comma 1 – i dati relativi al ‘ramo di attività ‘, alla ‘sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) ‘, nonché alle ‘superfici di formazione dei rifiuti o sostanze ‘ , mentre il secondo (lett. b) va adempiuto – per testuale previsione dello stesso comma – ‘annualmente, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il contribuente ha effettuato l’attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti ‘.
3.15. Deve, quindi, ribadirsi il principio secondo cui, per godere dell’esenzione dalla TARI in ragione della produzione di rifiuti speciali, il contribuente è tenuto, oltre all’obbligo dichiarativo richiesto in sede di denuncia originaria o di variazione, altresì a documentare, anno per anno, l’avvenuto autonomo smaltimento dei rifiuti, in ossequio anche alla
disciplina regolamentare emanata dall’ente impositore in applicazione della legge nazionale.
3.16. Ebbene, a tali principi non si è uniformata la Corte distrettuale, la quale ha riconosciuto alla contribuente la riduzione del 40% ex art. 8, comma 4, cit. regolamento, prescindendo dall’assolvimento dei predetti obblighi, e solo sulla base di una perizia di parte prodotta in sede giudiziale.
3.17. Ciò in aperta violazione della disciplina richiamata, quale interpretata dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il contribuente, tenuto a fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani ed a documentare l’autosmaltimento, non può -a tal fine -servirsi ‘di altri strumenti per sopperire ad una dichiarazione mai presentata ed alla prova dello smaltimento attraverso appositi moduli’ (in termini, Cass. n. 29265/2025; n. 2623/2023, cit.).
3.18. In definitiva, il mancato assolvimento degli obblighi dichiarativi ed informativi che la disciplina, legislativa e regolamentare, pone a carico del contribuente, nei termini su indicati, al fine di riconoscergli il beneficio dell’esenzione o della riduzione d’imposta, non può essere superato dalla successiva dimostrazione, in sede giudiziale, della sussistenza di un’ipotesi di esenzione o riduzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto, dovendo gli elementi alla base dell’agevolazione tributaria essere portati a conoscenza dell’ente impositore anno per anno, nei termini e modi prescritti dalle norme (cfr. Cass. n. 8595/2025, cit.).
3.19. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., col rigetto del ricorso originario del contribuente.
La regolazione delle spese, da liquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento del secondo motivo , cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario; condanna la RAGIONE_SOCIALE a rifondere al Comune di Napoli le spese giudiziali, liquidate in euro 1.800,00 per il giudizio di merito in primo grado, euro 2.000,00 per il giudizio di merito in secondo grado ed euro 1.500,00 per il giudizio di legittimità, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 27 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME