Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5884 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5884 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 12109/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO;
-Ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
-Controricorrente –
-avverso la sentenza n. 7077/2024 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, II sez., depositata in data 22/11/2024 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, che ha disatteso il suo appello avverso la sentenza n. 7370/2023 della
Commissione tributaria provinciale di Roma. I giudici di primo grado avevano rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento e riscossione emesso per conto del Comune di Guidonia Montecelio, per la tassazione dei rifiuti (TARI), relativa alle annualità 2018-2021.
RAGIONE_SOCIALE, società concessionaria per l’accertamento e la riscossione del tributo, resiste con controricorso e deposita memoria illustrativa.
A seguito della proposta di definizione accelerata formulata dal consigliere all’uopo delegato, il ricorrente chiede decidersi la causa e deposita memoria ex art. 380 bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia, in rubrica, «Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell’art. 1, commi 641 e 649, l. n. 147/2013» per avere i Giudici di appello ritenuto che la mancata prestazione del servizio di raccolta dei rifiuti da parte del Comune giustificasse l’abbattimento della TARI nella misura dell’ottanta per cento (ad un quinto della misura ordinaria) in base all’art. 1, comma 656, della legge n. 147 del 2013, come accertato dall’atto impugnato, ma non anche il suo azzeramento.
1.1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità formulata dalla società controricorrente, che ha contestato la genericità della censura, l’omessa specificazione del contenuto della ipotizzata violazione di legge e dell’errore di diritto commesso dai Giudici d’appello, rilevando che in realtà il motivo finisce per evidenziare una presunta carenza nell’apprezzamento di fatto da parte della Co rte di giustizia di secondo grado.
Il ricorso è invero rispettoso del principio di specificità, in quanto sono state, in esso, adeguatamente rappresentate, in uno al quadro normativo di riferimento, le argomentazioni che, in punto di fatto e di diritto, sorreggono i motivi addotti a sostegno del gravame, con
l’indicazione di quelle, reputate non condivisibili, sottese alla sentenza impugnata, oggetto di critica dettagliata e circostanziata, con l’enucleazione, congrua, coerente ed appropriata, delle questioni giuridiche da risolvere ai fini della decisione (cfr., in ordine al principio di specificità ed alle condizioni che devono ricorrere ai fini della sua osservanza, Cass. n. 22539/24 e, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 16618/25). Esso permette, altresì, di ricostruire agevolmente la controversia e di cogliere, con immediatezza, le censure articolate avverso la sentenza impugnata (Cass., sez. un., n. 8950/22 e, più recentemente, Cass. n. 2573/25).
1.2. Il motivo è infondato e va disatteso.
1.3. Il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), prevista dal d. lgs. n. 507/1993, ha subito nel tempo diverse modifiche normative, essendo stata la TARSU sostituita dalla TIA 1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dal d. lgs. n. 22/1997, ART. 49 (Decreto Ronchi), e la TIA 1, a sua volta, dalla TIA 2 (tariffa integrata ambientale), di cui al d. lgs. n. 152/2006, art. 238 (Codice dell’Ambiente); la TIA 2 è stata sostituita dal TARES (tributo comunale sui servizi), previsto dal D.L. n. 201/2011, art. 14, convertito dalla l. n. 214/2011, ed il TARES è stato sostituito dalla TARI (tassa sui rifiuti), istituita dalla legge n. 147/2013, art. 1, commi 639 e seguenti, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
1.4. La TARI, in particolare, è stata destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, ed è disciplinata dai commi da 641 a 668, che individuano i presupposti della stessa (comma 641) e i criteri di determinazione della tariffa, come fissati dal d.P.R. n. 158/1999 (commi 650 e 651), sulla base dei principi contenuti nei commi 252 e 254, di cui alla Dir. N. 2008/98/CEE (art. 14).
La Tassa sui rifiuti ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti da cittadini, enti e imprese ai Comuni, per il
pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria.
Questa Corte ha più volte già affermato che alla TARI devono estendersi gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l’hanno preceduta, quali la TARSU e la TIA (Cass., n. 22130/2017; n. 1963/2018; n. 12979/2019).
1.5. In materia si è ormai consolidato un orientamento interpretativo costante, secondo il quale ‘in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla base del d. lgs. n. 507/1993, artt. 62 e 64, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell’ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall’ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente (Cass., n. 18022/2013; Cass., n. 14541/2015; Cass., n. 1963/2018; Cass., n. 11451/2018; Cass., n. 26183/2019). È stato quindi chiarito che, in generale, la tassa è dovuta indipendentemente dall’utilizzo dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte del contribuente, dovendo la ragione istitutiva del corrispondente prelievo individuarsi nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare gli interessi generali della collettività, piuttosto che nell’erogare, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti. Ne deriva che l’omesso espletamento, da parte del Comune, dei servizi di raccolta sebbene istituiti e attivati nella zona ove è ubicato l’immobile a disposizione dell’utente, comporta non già l’esenzione dalla tassa, bensì la
conseguenza che il tributo è dovuto, sebbene in misura ridotta.
Va dunque sottolineato che la tassa in questione, e dunque anche la TARI, è un tributo che il singolo utente è obbligato a versare in relazione allo svolgimento da parte dell’ente pubblico di un servizio nei confronti della collettività che da tale servizio riceve un beneficio, e non già in relazione a prestazioni erogate ai singoli utenti, per cui ‘sarebbe (…) contrario al sistema di determinazione del tributo pretendere di condizionare il pagamento al rilievo concreto delle condizioni di fruibilità che del resto, per loro natura, oltre ad essere di difficile identificazione mal si prestano a una valutazione economica idonea a garantire una esatta ripartizione fra gli utenti del costo di gestione (Cass., n. 21508/2005).
1.6. Non essendo i criteri di ripartizione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti collegati al concreto utilizzo bensì ad una potenziale fruizione desunta da indici meramente presuntivi, quali l’occupazione e detenzione di locali ed aree, che tengono conto della quantità e qualità che, ordinariamente, in essi possono essere prodotti, il legislatore ha ritenuto di dover temperare la rigidità di tale criterio impositivo, introducendo ipotesi di esclusione e di riduzione, riduzioni che a loro volta si distinguono in obbligatorie, ci cui presupposti sono già fissati dalla legge, e facoltative, spettanti solo se previste dal regolamento comunale e secondo le modalità ivi specificate.
1.7. Ai sensi dell’art. 1, comma 641, la Tari è dovuta, per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti; sono poi previste dai successivi commi deroghe, riduzioni di tariffe e agevolazioni applicabili in presenza dei diversi presupposti di fatto e di diritto, di cui è onere del contribuente dedurre e provare la sussistenza, al fine di superare la presunzione di produttività di rifiuti posta dal comma 641. Anche la Tari, come la Tarsu, è dunque caratterizzata da una
struttura autoritativa e non sinallagmatica, della prestazione, con la conseguente doverosità della prestazione, contraddistinta da una forte impronta pubblicistica: i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai Comuni, che li gestiscono, in regime di privativa, sulla base di una disciplina regolamentare da essi unilateralmente fissata, ed i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi (salve tassative ipotesi di esclusione o di agevolazione) non possono sottrarsi a tale obbligo, adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi, in quanto la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore e utente del servizio, avendo il tributo la funzione di coprire anche le pubbliche spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e, quindi, non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente (Corte Cost., n. 238/2009, richiamata da Cass. n. 7647/2018 e n. 1981/2018; Cass., n. 19767/2020).
1.8. In tema di riduzioni TARI, deve farsi riferimento ai commi 656 e 657 dell’art. 1 della L. n. 147/2013. Secondo il comma 656, ‘La Tari è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all’ambiente’.
Ai sensi del successivo comma 657, ‘Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.’
In entrambi i casi si tratta di riduzioni c.d. tecniche, che regolano
situazioni in cui si determina una contrazione del servizio e quindi dei costi per il suo svolgimento, per motivi oggettivi e a favore di una pluralità indistinta e generalizzata di utenti, i cui presupposti operativi sono dettagliatamente disciplinati dalla legge. La previsione normativa precisa ed incondizionata sia delle condizioni di operatività che di una misura massima della tariffa applicabile, rispettivamente 20% e 40%, graduabile in ribasso, consente di affermare che tali riduzioni siano obbligatorie e che, al verificarsi delle indicate situazioni oggettive che vanno ad incidere sul presupposto impositivo, spettino ope legis, a prescindere cioè da una loro previsione nel regolamento comunale, come si evince dall’utilizzo dell’espressione ‘la TARI è dovuta’. Per le stesse ragioni, non essendo connesse alla specificità di situazioni soggettive, siffatte riduzioni vanno riconosciute senza la necessità di una preventiva domanda che contenga l’indicazione delle condizioni per fruirne, incombendo sul contribuente il solo onere di dimostrarne i presupposti normativi. E va considerato che «…è altresì, irrilevante la sussistenza di ipotesi di inadempimento (e quindi di colpa) contrattuale o extracontrattuale in capo all’Amministrazione comunale, operando la riduzione tariffaria non quale risarcimento del danno da mancata raccolta, né quale sanzione per il Comune inadempiente, bensì al diverso fine di temperare l’imposizione, entro la riduzione massima prefissata dalla legge, tenendo conto dei costi generali del servizio completo e di quelli cui è tenuto presumibilmente il cittadino per far fronte al disservizio» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 17334/2020).
1.9. Nel caso di specie, è incontestato in punto di fatto che il Comune di Guidonia Montecelio abbia invitato il RAGIONE_SOCIALE ad utilizzare un soggetto specializzato per effettuare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dal momento che la zona non era servita per particolari motivi tecnici da detto servizio di raccolta. Il mancato svolgimento in fatto del servizio, nell’irrilevanza delle ragioni da cui è causato va correttamente
sussunto nella fattispecie astratta di cui all’art. 1, comma 656, l. n. 147/2013 e dà diritto unicamente alla riduzione del 20%, senza che possa assumere significato la transitorietà o meno del mancato espletamento del servizio da parte dell’amministrazione o il fatto che l’utente sia stato invitato ad avvalersi, per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, di operatori privati.
1.10. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha fatto corretta applicazione dei principi richiamati, avendo ritenuto, in applicazione dell’art. 1, comma 656 della legge n. 147 del 2013, comunque dovuto il tributo sul mero presupposto del possesso o della detenzione di superfici nel territorio comunale, astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, anche se il servizio non è stato in concreto effettuato sulla superficie nella disponibilità del contribuente.
Con il secondo motivo di ricorso, in rubrica «Motivazione apparente: violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 d. lgs. 546/1992 e 132 n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», il RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza in quanto viziata da motivazione apparente sui primi due motivi d’appello, ‘giacché in relazione ad essi si è limitata a sostenere che ‘i restanti motivi di appello sono infondati, risolvendosi il primo, secondo e quarto in una pedissequa riproposizione delle doglianze di primo grado’.
Con il terzo motivo, in rubrica «In subordine al precedente motivo: omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», il ricorrente denunzia una omessa pronunzia in ordine al primo motivo d’appello concernente il contraddittorio preventivo endoprocedimentale e la mancata motivazione della pretesa tributaria.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
4.1. Entrambi sono infondati.
4.2. In ordine al primo motivo d’appello, per ragioni di economia processuale (art.111 Cost.), anche se la Corte di giustizia tributaria di II grado si fosse pronunciata, la doglianza sarebbe stata da rigettare in quanto non va garantito il contraddittorio preventivo endoprocedimentale in tema di tributi locali, ma solo per i c.d. tributi armonizzati.
4.3. Relativamente al secondo motivo d’appello, la motivazione riportata nell’avviso di accertamento impugnato appare senz’altro superiore al cd. minimo costituzionale; considerato, in particolare, che, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Cass. Civ., Sez. 6 – 5, n. 27421/2018).
Il ricorso deve essere quindi rigettato, conformemente alla proposta di manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di manifesta infondatezza, avendo la Corte definito il giudizio conformemente alla proposta, deve applicarsi l’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., come previsto dal citato art. 380-bis c.p.c. La novità normativa introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna ad una somma
equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale.
Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente va condannata al pagamento della di euro 1.800,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del giudizio di legittimità per euro 7.655,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge, oltre euro 200,00 per esborsi e indennità ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per euro 3.800,00.
Condanna il ricorrente, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento della somma di euro 1.800,00 in favore della Cassa delle ammende;
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 26.02.2026.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME