Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21782 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 21782 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/08/2024
Cart. Pagam. IRAP
2005
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 00766/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente – contro
COGNOME NOME COGNOME , rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO.
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in p. del legale rapp.nte,
-intimata –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMM. TRIB. REG. PUGLIA -SEZIONE STACCATA di TARANTO – n. 1404/29/2015, depositata in data 05 giugno 2015.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Dato atto che la Sostituta Procuratrice Generale dr.ssa NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l’AVV_NOTAIO Generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO che si è riportato al proprio atto difensivo e l’AVV_NOTAIO che si è riportata al proprio controricorso.
FATTI DI CAUSA:
In data 16 settembre 2011, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE, notificava alla Sig.ra NOME COGNOME la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, contenente l’iscrizione a ruolo di somme dovute per imposte IRPEF, IVA e IRAP, in relazione all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno d’imposta 2005, non impugnato dalla stessa contribuente. La debenza traeva origine da un’anomalia tecnica che aveva caratterizzato il processo di trasmissione telematica RAGIONE_SOCIALE dichiarazione del MoRAGIONE_SOCIALE NUMERO_DOCUMENTO.
Avverso la cartella di pagamento la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio , contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., con la sentenza n. 277/04/2013, accoglieva parzialmente il ricorso RAGIONE_SOCIALE contribuente, riducendo le sanzioni iscritte a ruolo nella misura RAGIONE_SOCIALE metà del minimo su quanto previsto per ogni singolo tributo, e compensando le spese di lite.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. RAGIONE_SOCIALE Puglia; non si costituiva la contribuente, la quale provvedeva ad impugnare autonomamente la sentenza di
primo grado. Dei due appelli proposti non veniva disposta la riunione.
Con sentenza n. 1404/29/2015, depositata in data 5 giugno 2015, la C.t.r. adita rigettava il gravam e dell’Ufficio, confermando la sentenza impugnata.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.t.r. RAGIONE_SOCIALE Puglia, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La contribuente ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 21 maggio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 335 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha disposto la riunione dei due appelli promossi avverso la medesima sentenza.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. » l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALE ha solo apparentemente motivato la propria decisione, limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado e non prendendo posizione sui motivi d’appello proposti dall’ufficio.
1.2. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma ultimo, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in udicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha disposto la riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni alla metà del minimo, nonostante la cartella di pagamento in contestazione derivasse da un avviso di accertamento non opposto e le circostanze assunte, quali, ad esempio, l’omessa presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione o la regolarità contabile, non
costituissero le «eccezionali circostanze» richieste per giustificare la riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzione inflitta.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Con riferimento alla riunione RAGIONE_SOCIALE impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza, infatti, questa Corte ha avuto modo di chiarire che: ‘ In tema di contenzioso tributario, la riunione in appello di giudizi relativi a sentenze diverse non è affetta da nullità per violazione dell’art. 335 cod. proc. civ. – applicabile al rito tributario in virtù del rinvio operato dall’art. 49 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 -, il quale prevede l’obbligo RAGIONE_SOCIALE riunione di “tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza”; ciò atteso che, da un lato, neanche il mancato rispetto di detto obbligo produce effetti invalidanti, in assenza di specifica comminatoria, e, dall’altro, la fattispecie va sussunta in una ipotesi di riunione ex art. 274 cod. proc. civ. – applicabile al processo tributario in base al RAGIONE_SOCIALE rinvio operato dall’art. 1 del citato D.Lgs. n. 546 del 1992 -, con la conseguenza che si tratta di provvedimento di carattere meramente ordinatorio, insuscettibile di impugnazione ‘ (Cass. 11/02/2003, n. 2013).
2.1. Ancora si è affermato (Cass. 27/07/2018, n. 20000) che «L’omissione del provvedimento di riunione non genera nullità processuali denunciabili con il ricorso per cassazione (Cass. 11/02/2003, n. 2013), difettando, peraltro, nel caso di specie, la dimostrazione di un concreto pregiudizio ai diritti RAGIONE_SOCIALE difesa. Infatti, l’inosservanza RAGIONE_SOCIALE norme – come l’art. 335 cod. proc. civ. o, in materia tributaria, il combinato disposto degli artt. 61 e 29 d.lgs. 2 546/1992 – che impongono, al fine di evitare un possibile contrasto di giudicati, la riunione RAGIONE_SOCIALE impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza non è assoggettata, di per se stessa e nonostante la natura pubblicistica di tali norme, ad un’esplicita sanzione di nullità (Cass. 4/2/2004, n. 2060; n. 19/5/2006, n. 11809).
Il secondo motivo di ricorso è, parimenti, infondato.
Costituisce principio consolidato giurisprudenziale quello secondo cui la mancanza RAGIONE_SOCIALE motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e riconducibile all’ipotesi di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, si configura quando la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione RAGIONE_SOCIALE decisione senza alcuna argomentazione -ovvero … essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” RAGIONE_SOCIALE motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata (Cass., Sez. U., n. 8053/2014, con riferimento al nuovo testo dell’art. 360 cod. proc. civ., a seguito alla riforma di cui all’art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. 22/06/2012, n. 83, conv. in l. 7/08/2012, n. 134, applicabile al caso in esame trattandosi di sentenza emessa dopo il 10 settembre 2012); successivamente tra le tante Cass. n. 6626/2022; Cass. n. 22598/2018).
3.1. Ancora, il giudice non può, nella motivazione, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto “statico” RAGIONE_SOCIALE complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” RAGIONE_SOCIALE
dichiarazione stessa: cfr. Cass. 23/01/2006, n. 1236; Cass. 29/07/2016, n. 15964; Cass. 20/12/2018, n. 32980; Cass. 08/10/2020, n. 21700)
3.2. Orbene, nel caso di specie la C.t.r. non si è limitata ad una mera adesione alla sentenza di primo grado, ma ha dato conto RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui ha respinto il motivo di gravame dell’ ufficio; essa, infatti, ha riportato il motivo di appello dell’ ufficio, il quale si incentrava unicamente sul vizio di motivazione consistente nell’avere omesso di indicare «le eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo, cui la violazione si riferisce, e la sanzione», e ha successivamente spiegato che tali ragioni erano state invece puntualmente indicate nella parte conclusiva RAGIONE_SOCIALE motivazione.
Il terzo motivo di ricorso è, invece, inammissibile.
4.1. Contraddittoriamente l’Ufficio, dopo avere sostenuto che la RAGIONE_SOCIALE non aveva motivato sul motivo di appello concernente la mancata indicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze che avevano indotto il giudice di prime cure a ridurre la sanzione, le ha poi riportate ritenendole inidonee ai sensi RAGIONE_SOCIALE norma invocata.
4.2. La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha affermato che la valutazione sulla idoneità RAGIONE_SOCIALE circostanze emergenti dagli atti a ridurre le sanzioni è frutto di un giudizio di fatto riservato al giudice di merito (Cass. n. 25376/08, Cass. n. 8722/13 e Cass. n. 6687/17) e quindi non sindacabile in questa sede.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità a carico dell’RAGIONE_SOCIALE seguono il criterio RAGIONE_SOCIALE soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nulla per le spese nei confronti di RAGIONE_SOCIALE essendo rimasta intimata.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione
pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l ‘RAGIONE_SOCIALE a ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite che liquida in € 6.000,00 oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 21 maggio 2024.