Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17212 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17212 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE -sezione distaccata di Catania n. 5020/05/2019, depositata il 20.08.2019.
Oggetto:
Tributi
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 9030/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME (PEC: EMAIL), elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, come da procura speciale allegata al ricorso;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – e nei confronti di
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.
RILEVATO CHE
La CTP di Catania rigettava il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, riguardante imposte dirette e IVA, riferibili all’ anno 2002;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE -sezione staccata di Catania rigettava l’appello proposto dalla contribuente, osservando, per quanto qui rileva, che:
-l’integrazione o la modificazione in diminuzione dell’avviso di accertamento originario, diversamente da quella in aumento, non necessita di una motivazione particolare, non integrando una nuova pretesa tributaria, ma soltanto una pretesa ‘minore’;
nella specie, poichè si trattava di una riduzione parziale della originaria pretesa impositiva che era stata definitivamente confermata dalla sentenza della CTR, passata in giudicato, riguardante l’originario avviso di accertamento, la cartella esattoriale non necessitava di una previa emissione di un nuovo provvedimento impositivo;
anche la censura sul difetto di motivazione della cartella impugnata era infondata, in quanto era sufficiente l’indicazione di circostanze univoche che permettessero l ‘individuazione dell’atto impositivo, essendo richiesta, ai fini del ‘contenuto minimo’ della cartella di pagamento, come previsto da l D.M. n. 321 del 1999, l’indicazione ‘sintetica’ degli elementi di iscrizione a ruolo e non occorrendo una elencazione analitica degli stessi;
-la cartella conteneva il richiamo espresso all’avviso di accertamento impugnato e alla pronuncia giudiziale, divenuta definitiva, che lo aveva parzialmente confermato, per cui costituiva adeguata motivazione l’indicazione del titolo in base al quale era sorta la
pretesa, che era costituito dall’atto impositivo originario, come parzialmente confermato dal giudice tributario;
la società contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati con memoria;
-l’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso;
la RAGIONE_SOCIALE rimaneva intimata.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, la ricorrente società deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, 2 -quater del d.l. n. 564 del 1994, conv. in l. n. 564 del 1994, 2 e 4 del d.m. n. 37 del 1997, 6 e 10 della l. n. 212 del 2000, in relazione a ll’art. 360 , comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR escluso la nullità della cartella di pagamento impugnata per omessa notificazione dell’atto presupposto ;
con il secondo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 della l. n. 241 del 1990, 7 della l. n. 212 del 2000, 12 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR escluso il vizio di difetto di motivazione della cartella di pagamento;
entrambi i motivi, che vanno esaminato congiuntamente, in quanto connessi, sono infondati;
è pacifico che l’Ufficio non ha emesso un nuovo atto impositivo, ma si è limitato ad iscrivere a ruolo una pretesa inferiore a quella risultante dal prodromico avviso di accertamento;
-l’RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto di ridurre la pretesa, sebbene questa fosse stata ormai definitivamente accertata a seguito del passaggio in giudicato della sentenza riguardante l’impugnazione del prodromico avviso di accertamento, in quanto ha riconosciuto la sussistenza di alcuni errori nella determinazione del ricarico medio ponderato, calcolato in sede di verifica; di conseguenza, con un
provvedimento interno del 31.01.2013 (v. p. 2 del controricorso), ha ridotto le imposte accertate e le relative sanzioni, procedendo ad effettuare l’iscrizione a ruolo di una somma inferiore a quella risultante dalla sentenza definitiva, emessa nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo;
la rinuncia ad una parte della pretesa è stata una libera scelta dell ‘RAGIONE_SOCIALE , dettata dal rilievo di un errore di calcolo, ma il titolo sul quale si fonda l’iscrizione a ruolo rimane pur sempre la sentenza irrevocabile, emessa all’esito d el giudizio di impugnazione, relativo al l’avviso di accertamento;
poiché si trattava di una mera rinuncia ad una parte del credito, definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato, la stessa non doveva essere preceduta da un nuovo avviso di accertamento e nemmeno da una comunicazione, anche perchè non comportava alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato a seguito della decisione giudiziaria ormai irrevocabile;
-di conseguenza, non era necessaria neppure una specifica motivazione della successiva cartella esattoriale, avendo avuto la contribuente piena contezza dell’originaria pretesa, peraltro definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato, indicata nella cartella impugnata;
con il terzo motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sul terzo motivo di appello, con il quale era stata censurata la sentenza di primo grado, che aveva negato il diritto della contribuente di beneficiare, in relazione alle sanzioni, della definizione agevolata prevista dal d.lgs. n. 472 del 1997;
anche questo motivo è infondato;
la Commissione regionale si è implicitamente pronunciata sul predetto motivo di appello, laddove ha correttamente ritenuto che non vi fosse stata alcuna ‘nuova’ pretesa , ma solo una riduzione parziale di quella originaria, a seguito della quale non era nuovamente attivabile la procedura di definizione agevolata prevista per le sanzioni;
il ricorso va, dunque, rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, mentre nulla va disposto nei confronti dell’agente della riscossione, che è rimasto intimato;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che si liquidano in euro 4.300,00, oltre alle spese prenotate a debito;
dà atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2024.