Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23946 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23946 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 05/09/2024
IMU RIDUZIONE PER INAGIBILITA ‘ DEL BENE
sul ricorso iscritto al n. 10632/2022 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in Lacco Ameno, alla INDIRIZZO, in persona dei coamministratori NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale e nomine poste a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE) ed NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliati, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione.
– RICORRENTE –
CONTRO
il RAGIONE_SOCIALE (codice CODICE_FISCALE), con sede alla INDIRIZZO, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , AVV_NOTAIO,
rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliato, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione.
NONCHE ‘
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in Pescara, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , dr.ssa NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale e nomine poste in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Pescara (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliato, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione.
– CONTRORICORRENTI – per la cassazione della sentenza n. 7650/8/2021 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 27 ottobre 2021, non notificata;
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 14 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia è l’avviso di accertamento IMU per l’anno di imposta 2014 indicato in atti;
la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dalla società, osservando per quanto ora occupa in relazione ai motivi di ricorso – che:
-l’annullamento delle rendite e del classamento per effetto della sentenza n. 4710 del 15 maggio 2014 della Commissione tributaria regionale delle Campania non poteva essere invocato, in quanto la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 6712 del 10 marzo 2020 aveva annullato detta decisione e, decidendo nel merito, aveva respinto l’originario ricorso
della contribuente, per cui doveva tenersi conto della categoria D2 considerata dal RAGIONE_SOCIALE;
-non era fondata l’eccezione di prescrizione del diritto e/o di decadenza dall’esercizio del relativo potere impositivo, poiché, per il principio di postalizzazione o di scissione soggettiva tra il notificante ed il notificato, contava, ai predetti fini, la data di spedizione dell’atto, nella specie intervenuta il 27 dicembre 2019 e non quella di ricezione del 4 gennaio 2020, per cui nessuna delle due fattispecie estintive si era realizzata;
non poteva invocarsi il giudicato intervenuto sul tema della inagibilità dei beni e, quindi, sul diritto alla riduzione del 50% dell’imposta ai sensi dell’art. 8, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, poiché detta pronuncia era stata annullata, con rinvio, dalla Corte di cassazione, giusta ordinanza n. 17375/2021;
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato tramite posta elettronica in data 20 aprile 2022, sulla base di quattro motivi, depositando in data 28 maggio 2024 memoria ex art. 380bis. 1. cod. proc. civ.;
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato in data 18 maggio 2022, depositando il 31 maggio 2024 memoria ex art. 380bis. 1 cod. proc. civ.;
il RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato il 27 maggio 2022, illustrato il 3 giugno 2024 con memoria ex art. 380bis. 1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 69, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 18, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, assumendo che l’atto impugnato andava
annullato poichè emesso nella vigenza degli effetti della sentenza della Commissione tributaria regionale n. 4710/45/2014, che aveva annullato la rendita catastale, aggiungendo, in subordine, che, in ogni caso, non erano dovute le sanzioni e gli interessi ai sensi del menzionato art. 10;
con la seconda censura, la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2948, primo comma, num. 4, 2943, primo comma, 1334 e 1335 cod. civ., sostenendo che il cd. principio di postalizzazione non potesse ricevere applicazione con riferimento alle ipotesi di prescrizione del diritto, operando in siffatto contesto, il principio della recettizietà dell’atto;
con la terza doglianza, l’istante ha lamentato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 4 della legge 20 novembre 1982, n. 890, 1, commi 161 e 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e 9, comma 7., d.lgs. 14 marzo 2011, n, 23, ritenendo che il predetto principio di scissione degli effetti della notifica operasse solo per le notifiche eseguite dall’ufficiale giudiziario o dal messo notificatore e non quando come nella specie -la notifica è stata eseguita direttamente dall’Ufficio tramite il servizio postale ordinario;
con la quarta ed ultima ragione di impugnazione, la contribuente ha rimproverato alla Commissione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 8, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e 2909 cod. civ., ponendo in rilievo che il Giudice dell’appello sarebbe caduto in un errore di fatto in quanto la sentenza n. 1264/3/2018, era passata in giudicato nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto della società alla riduzione dell’imposta per l’inagibilità dei beni, essendo stata parzialmente impugnata dal solo contribuente con riferimento alle rendite catastali, mentre il RAGIONE_SOCIALE non aveva proposto ricorso incidentale, tant’è che l’ordinanza n. 17375/2021 della Corte di cassazione aveva cassato la sentenza della Commissione regionale n. 1264/3/2018 solo in relazione al diverso profilo delle rendite catastali, aggiungendo infine che detto accertamento (relativo agli anni di imposta 2010/2011) sulle condizioni dei beni era suscettivo di tendenziale
stabilità nel tempo, in quanto concernente la tipologia degli immobili tassati;
il ricorso va accolto nei limiti che seguono;
va respinto il primo motivo di impugnazione, subito avvertendo che esso non è nuovo, come sostenuto dalla difesa della RAGIONE_SOCIALE, costituendo, invece, un mero argomento difensivo la tesi in esso svolta, diretta a sostenere l’efficacia (al momento dell’atto impugnato) della sentenza n. 4710/2014 della Commissione regionale, invocata nell’atto di appello, la quale aveva annullato la rendita ed il classamento posto a base dell’atto opposto;
6.1. il motivo è, piuttosto, infondato, in quanto trascura di considerare che prima della novella di cui d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, l’art. 69 -bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (abrogato da detta riforma, ma) ratione temporis applicabile alla predetta sentenza n. 4710 del 15 maggio 2014 prevedeva l’aggiornamento dei dati catastali solo in presenza di sentenza passata in giudicato, per cui erroneamente la difesa della contribuente richiama «una vigenza degli effetti della sentenza Ctr Campania n° 4710/45/14 », che, in realtà, per quanto sopra detto, non poteva esserci, con ogni conseguenza anche sul regime delle sanzioni e degli interessi;
il secondo ed il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, vanno parimenti respinti;
7.1. va premesso che nella specie si tratta della notifica di un avviso di accertamento IMU sottoposto al termine di decadenza (e non di prescrizione) di cui all’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (cfr., ex multis , Cass., Sez. T., 1° marzo 2024, n, 5542);
7.2. questa Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui «In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dal D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, art. 60, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente” (cfr. Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2021, n. 40543, cui adde , tra le tante e da ultimo, Cass., Sez. T., 21 marzo 2024, n. 7565; Cass., Sez. T., 1° marzo 2024, n, 5542);
7.3. alla luce di tale principio, correttamente il Giudice a quo ha applicato, in relazione al predetto termine di decadenza, il principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica con riferimento all’avviso spedito tramite servizio postale;
risulta, invece, fondato il quarto motivo di ricorso sia pure nei termini che seguono, subito avvertendo che esso è ammissibile, nonostante il diverso avviso della RAGIONE_SOCIALE, risultando specifico nella doglianza concernente la mancata rilevazione del giudicato;
8.1. la mera lettura dell’ordinanza di questa Corte n. 17375/2021, considerata dal Giudice dell’appello per escludere la sussistenza del giudicato sul rilievo che la stessa aveva annullato la sentenza n, 1264/3/2018 della Commissione regionale (che aveva riconosciuto per gli anni 2010/2011 il diritto alla riduzione dell’imposta per lo stato di inagibilità dei beni), dà, invece, conto che l’accoglimento del ricorso per cassazione proposto dalla contribuente e l’annullamento (parziale) della sentenza impugnata (la n. 1264/3/2018) aveva riguardato il profilo della perdurante validità ed efficacia della rendita catastale su cui era stata calcolata l’imposta, in ragione dell’intervenuto annullamento giudiziale anche con riguardo alle annualità (2010/2011) ivi dedotte, mentre non era stato fatto oggetto di impugnazione da parte del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il capo di sentenza della Commissione regionale (n. 1264/3/2018) che aveva riconosciuto (per gli anni 2010/2011) il diritto alla riduzione dell’imposta per lo stato di inagibilità dei beni;
8.2. la diversità degli anni di imposta considerati in detta sentenza (2010/2011) rispetto a quello oggetto di causa (2014) esclude, in presenza di circostanze fattuali (lo stato del bene) teoricamente variabili nel tempo, la sussistenza, ex se , di un giudicato (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T. 27 marzo 2023, n. 8568), il che però non permette di negare, a monte, la sua ricorrenza, dovendo, piuttosto, tale effetto misurarsi ed essere giustificato dal riscontro circa la permanenza delle condizioni fattuali su cui è caduto il giudicato;
8.3. la contribuente aveva dedotto che lo stato di inabitabilità o inagibilità dei beni, ben noto al RAGIONE_SOCIALE per effetto di tale pregresso contenzioso, non era mutato, il che consente, in primo luogo, di ribadire che:
«in tema di ICI e nella ipotesi di immobile inagibile, inabitabile e comunque di fatto inutilizzato, l’imposta va ridotta al 50%, ai sensi dell’art. 8, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e qualora dette condizioni di inagibilità o inabitabilità accertabili dall’ente locale o comunque autocertificabili dal contribuente permangano per l’intero anno, il trattamento agevolato deve estendersi a tutto il relativo arco temporale, nonchè per i periodi successivi, ove sussistano le medesime condizioni di fatto” (Cass. n.28921/2017, 13053/2017 1 12015/2015; n. 13230/2005)»;
-«… quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al RAGIONE_SOCIALE è da escludersi il pagamento dell’ICI in misura integrale anche se il contribuente non abbia presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50% tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 1), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all’ente impositore (legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 4) (cosi Cass. n. 1263/2021, che richiama Cass. 18453/2016 e, nello stesso senso, Cass. n. 8592/2021 e Cass. n. 18455/2016)» (così, Cass., Sez. T., 10 aprile
2024, n. 9656, che ha precisato l’applicabilità di detti principi anche in tema di IMU);
8.4. in analogo contenzioso tra le stesse parti (per gli anni 2006/2008) questa Corte ha cassato la sentenza del Giudice di appello che non si era fatta carico di accertare la sussistenza delle circostanze asseritamente dimostrative del fatto che il RAGIONE_SOCIALE fosse a conoscenza della condizione oggettiva di permanente inagibilità dell’immobile (cfr. Cass., Sez. T., 17 giugno 2021, n. 17374), il che induce a ritenere che, anche nella fattispecie in rassegna, compito del giudice di merito (fosse e) sia quello di accertare per l’anno di imposta 2014 l’invarianza dello stato di fatto accertato con la sentenza n. 1264/3/2018, in tesi legittimante la riduzione dell’imposta, ex art.8 cit. anche per il diverso anno in questione;
per tali ragioni, quindi, il ricorso va accolto in relazione al quarto motivo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania -in diversa composizione -perché provveda ad effettuare il suindicato accertamento, oltre a regolare le spese del presente grado di giudizio;
P.Q.M.
la Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania -in diversa composizione -anche per regolare le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 giugno 2024.