Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16222 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16222 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10495/2023 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Prato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Empoli (FI), ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c. per comunicazioni e notifiche: EMAIL ), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Prato, ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c. per comunicazioni e notifiche: EMAIL ), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
ICI IMU ACCERTAMENTO RIDUZIONE PER INAGIBILITÀ O INUTILIZZABILITÀ
Rep.
E NEI CONFRONTI DI
il Comune di Prato, in persona del Sindaco pro tempore ;
INTIMATO
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana il 3 novembre 2022, n. 1225/04/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di affidataria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali per il Comune di Prato, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana il 3 novembre 2022, n.1225/04/2022, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per l’omesso parziale versamento dell’ IMU relativa a ll’anno 201 4 con riguardo a due immobili siti in Prato alla INDIRIZZO NOME COGNOME nn. 66, 68, 70 e 72, a seguito del disconoscimento dell ‘invocata riduzione per lo stato di inagibilità o inabitabilità, ha accolto l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti della medesima e del Comune di Prato avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Prato il 17 febbraio 2020, n. 18/01/2020, con compensazione delle spese giudiziali;
il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure – che aveva rigettato il ricorso originario – sul presupposto che lo stato di inutilizzabilità consentisse sempre il riconoscimento della riduzione per il 50% de ll’ IMU, non rilevando la sua derivazione dalla realizzazione di opere abusive;
NOME COGNOME ha resistito con controricorso, mentre il Comune di Prato è rimasto intimato;
le parti hanno depositato memorie ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia, al contempo: violazione e falsa applicazione degli artt. 52, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 13, comma 3, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 11 e 12 del regolamento comunale IMU in materia di riduzione per il 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e inutilizzati di fatto, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che « la norma agevolativa individui due ipotesi fattuali, tra loro alternative, che legittimano l’applicazione della riduzione di imposta ovvero: 1) il (semplice) provvedimento di inagibilità (sussistente nel caso di specie); 2) la fatiscenza dell’immobile non superabile con interventi di manutenzione (non sussistente nel caso di specie ma considerata irrilevante in quanto alternativo rispetto all’altro presupposto) », là dove, invece, « la norma individua un unico presupposto fattuale che legittima l’ap plicazione della riduzione di imposta. In tale contesto la regolamentazione, effettuata dal Comune, delle ipotesi di fatiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione non rappresenta un elemento esterno ed ulteriore a tale fattispecie, bensì si colloca all’interno di essa offrendo al contribuente una chiara elencazione di ciò che, concretamente rappresentando una fatiscenza non superabile con interventi di manutenzione, costituisce inagibilità »; nonché omesso esame di fatti decisivi
per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., per non essere state tenute in conto dal giudice di appello le condizioni fisiche degli immobili, la cui inutilizzabilità è indipendente da cause strutturali;
2. il motivo è fondato;
2.1 come è noto, nel contesto dell’a nticipata entrata in vigore dell’IMU con decorrenza dall’anno 2012, l’art. 13 , comma 3, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (portante ‘ Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici ‘) , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto, a regime, che: « 3. La base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: (…) b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione »;
2.2. sulla base di tale indicazione, gli artt. 11 e 12 del regolamento comunale IMU (il cui testo è stato trascritto in ricorso, oltre ad essere stato allegato nel fascicolo di parte) hanno altresì stabilito (nel dettaglio) che: « ARTICOLO 11 –
FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI ; 1. Si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari:
per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
nei quali solai, tetti di copertura, muri, pilastri od altre strutture verticali e orizzontali hanno subito gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone.
L’inagibilità o l’inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature.
Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere:
accertato dall’Ufficio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
attestato da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
Non si considerano inagibili gli immobili sottoposti ad interventi edilizi di risanamento o ristrutturazione.
L’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE si riserva di accertare la sussistenza dei suddetti requisiti mediante l’Ufficio RAGIONE_SOCIALE ovvero mediante propri incaricati »;
« ARTICOLO 12 -RIDUZIONI ; 1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
(…) c. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili ai sensi dell’articolo 11 e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Per poter fruire della riduzione il contribuente ha l’obbligo di presentare la documentazione di cui sopra entro il termine di scadenza della dichiarazione IMU di cui al successivo art. 14. In caso di tardiva presentazione della certificazione richiesta, la riduzione sarà applicata a partire dall’anno successivo.
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge
9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.
Tali agevolazioni devono essere rapportate al periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso »;
2.3 ora, con riguardo alla nozione di inagibilità o inabitabilità, questa Corte ha ritenuto sia con riguardo all’art. 8, comma 1, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504 , per l’ICI, che con riguardo 13, comma 3, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l’IMU – che condizione indispensabile per
poter usufruire della riduzione dell’imposta è l’inagibilità o l’inabitabilità dell’immobile, intese come obiettiva inidoneità ad essere utilizzato per eventi dovuti ad obsolescenza o cattiva manutenzione (cedimenti, crepe, pericoli di crollo) o per carenze intrinseche (assenza di adeguati impianti e servizi); in particolare, per inagibilità deve intendersi il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica dell’immobile ovvero la presenza di elementi che ne rendono pericoloso o inopportuno l’utilizzo; la nozione di inabitabilità si correla alla mancanza di rispetto dei requisiti minimi igienico-sanitari, che devono necessariamente sussistere per far sì che il fabbricato possa essere utilizzato all’uso cui è destinato; il criterio interpretativo che ricollega la nozione di inagibilità e inabitabilità dell’immobile al degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o di una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, non solo risulta aderente alla lettera della norma, ma trova conferma nel costante indirizzo giurisprudenziale in materia fiscale, secondo il quale le norme che stabiliscono esenzioni o riduzioni di imposta sono di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 disp. prel. cod. civ. (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 25 marzo 2011, n. 6925; Cass., Sez. Un., 3 giugno 2015, n. 11373; Cass. Sez. Un., 22 settembre 2016, n. 18574; Cass., Sez. 6^-5, 9 aprile 2018, n. 8618; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2018, n. 10213), sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati; non è quindi praticabile una operazione ermeneutica che estenda la portata
della nozione di inagibilità e inabitabilità anche ad una condizione di fatto costituita dal mancato utilizzo stagionale dell’immobile che prescinde totalmente dallo stato di fatiscenza e degrado fisico del bene (in termini: Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2019, n. 29966; Cass., Sez. 5^, 24 febbraio 2023, n. 5804; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2023, n. 18005; Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2024, nn. 1908 e 1955);
2.4 approfondendo e circoscrivendo la portata di tale nozione, si è aggiunto che, ai sensi dell’art. 3, lett . a), b), c) e d), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ( ‘ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ‘ ), per interventi di manutenzione ordinaria si intendono, dunque, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, mentre per interventi di manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico, ed infine per interventi di restauro e di risanamento conservativo, si intendono gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili; ne consegue che attività « puramente manutentive », non possono, al contempo, costituire anche interventi di « risanamento conservativo », poiché questi ultimi, rispetto alle
categorie delle manutenzioni, ordinaria e straordinaria, non comportano interventi su parti specifiche di un immobile, ma hanno ad oggetto il complesso dell’immobile nei suoi aspetti tipologici, formali, strutturali, funzionali ed impiantistici; gli interventi di manutenzione consistono, dunque, in operazioni finalizzate a mantenere funzionale ed efficiente l’immobile, mentre gli interventi di risanamento conservativo hanno l’obiettivo della sua conservazione (Cass., Sez. 5^, 24 febbraio 2023, n. 5804);
2.5 su tali premesse, va condivisa l’asserzione del la ricorrente per cui « (n) on sussiste alcun automatismo tra ‘inagibilità’ e agevolazione fiscale, come invece erroneamente affermato dai Giudici di secondo grado », dal momento che l’inagibilità o l’inabitabilità presupposte per il riconoscimento della riduzione di imposta sono circoscritte alla sopravvenienza (fisiologica o eccezionale) di situazioni oggettivamente idonee a pregiudicare o compromettere l’uso conforme alla destinazione abitativa o commerciale del fabbricato, del quale esse vulnerano la stabilità strutturale o l ‘idoneità funzionale , esponendo a rischio la sicurezza e l’incolumità degli occupanti ; 2.6 pertanto, esulano da tale ambito gli eventi imputabili o riconducibili a condotte contra legem del proprietario o del titolare di un diritto reale di godimento, che, anche attraverso l’ utilizzazione indiretta (tramite terzi detentori), abbia distorto, alterato o snaturato la vocazione originaria del fabbricato;
2.7 in altri termini, la riduzione di imposta trova giustificazione nell’insorgenza di un impedimento per il contribuente ad un uso coerente con la destinazione del fabbricato, che sia riconducibile a fattori antropici o naturali esulanti dalla sua sfera di responsabilità, non essendo compatibile con la ratio legis che possa beneficiarne chi abbia determinato o concorso
a determinare lo stato di inagibilità o inabitabilità, ciò anche attraverso la mera inerzia a fronte della consapevolezza di condotte illecite dei terzi detentori;
2.8 ne consegue che , dopo essersi posta l’interrogativo « se la norma invocata da parte appellata sia applicabile all’intera casistica degli immobili inutilizzabili e, di fatto, inutilizzati; ovvero se ne siano escluse le fattispecie nelle quali l’inutilizzabilità consegue all’illegittimo utilizzo del bene in senso edilizio, dal cui accertamento è altresì derivato un provvedimento di divieto dell’Ente comunale » ovvero « se rilevi, ai fini dell’adozione del beneficio, il solo degrado che naturalmente rende l’immobile inagibile trasformandolo, di fatto, in un rudere; con esclusione, pertanto, di quel degrado definibile lato sensu colposo, se non addirittura colpevole, per intenzionalità, rimediabile adottando gli opportuni strumenti edilizi e urbanistici », la sentenza impugnata si è palesemente discostata da tali principi, motivando: A) che « non appare, in effetti, che la disciplina normativa ponga alcuna particolare distinzione, rimet tendo l’applicabilità del beneficio al mero fatto del non utilizzo del bene; con valutazione, pertanto, puramente economico finanziaria »; B) che « il profilo tributario, al quale va ispirata l’applicazione, nella specie, della norma invocata dall’appellante, sia del tutto estraneo all’esistenza di eventuali responsabilità, civili, penali o amministrative, a carico del proprietario contribuente, che potranno legittimamente rilevare, se del caso, in diverso contesto e a diverso fine »; C) che, « al di là di situazioni di così particolare significato sociale, quale quella di cui si discute, una distinzione incentrata sulla valutazione del tipo e delle ragioni dell’utilizzo comporterebbe necessariamente una casistica così variegata da rendere del tutto incerti i limiti di applicazione della norma »; D) che non
« può dirsi che dall’applicazione dell’imposta ridotta, nella fattispecie, consegua una qualche disparità di trattamento; posto che è proprio il mancato utilizzo del bene in senso economico comportare il suddetto beneficio »;
2.9 pertanto, si rende necessario rinnovare l’accertamento in fatto della situazione di inagibilità/inutilizzabilità del fabbricato appartenente a NOME COGNOME, in relazione alle vicende poste a base dell’ordinanza resa dal Sindaco del Comune di Prato il 28 maggio 2010, n. 1115, per verificarne la rilevanza ai fini della riduzione dell’IMU relativa all’anno 2014;
in conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 15 maggio