Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32281 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32281 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
Ricostruzione atti
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25488/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RITA, rappresentati e difesi dal l’avv. NOME COGNOME in forza di procura in calce al controricorso, p.e.c. EMAIL;
-controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, n. 2903/2016 depositata in data 8/09/2016;
udita la relazione della causa tenuta nella pubblica udienza del 20/09/2024 dal consigliere dott. NOME COGNOME
udito il sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate , Direzione provinciale di Siracusa, emetteva un avviso di accertamento, a fini Ires, Irap e Iva, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, per l’anno di imposta 2006, recuperando a imposizione maggior imponibile per l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e ritenendo che il conto soci c/finanziamenti fosse stato utilizzato per operazioni commerciali senza fattura.
L’Agenzia inoltre emetteva separati avvisi di accertamento nei confronti dei due soci della società, NOME COGNOME e NOME COGNOME ritenendo operante la presunzione di distribuzione ai soci, data la ristretta base societaria.
La Commissione tributaria provinciale di Siracusa rigettava i ricorsi della società e dei soci.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, accoglieva i distinti appelli, previa loro riunione; in particolare riteneva che l’amministrazione fosse decaduta dal potere di accertamento, ai sensi dell’art. 43 , comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e dell’ art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, non operando il raddoppio dei termini in quanto la documentazione depositata provava che non vi fosse alcuna iscrizione di procedimenti penali in corso mentre l’art. 1, comma 132, della l. n. 208/2015 dispone che il raddoppio non operi qualora la denuncia da parte dell’Agenzia o della Guardia di Finanza sia stata presentata o trasmessa all’AG oltre la scadenza ordinaria dei termini di decadenza.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di due motivi.
I contribuenti resistono con controricorso.
La causa è stata rimessa alla pubblica udienza del 20/09/2024.
Il sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME ha rassegnato conclusioni scritte per l’accoglimento del ricorso .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo la CTR pronunciato di ufficio la decadenza dell’amministrazione dal potere di accertamento, senza che la società avesse nulla eccepito al riguardo, in quanto l’eccezione in tal senso era stata avanzata solo dai soci nei relativi giudizi.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 57 d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 4 d.lgs. n. 74/2000 , in quanto ai fini della tempestività dell’accertamento non occorre la effettiva presentazione della denuncia ma solo l’astratta configurabilità del reato.
Dal registro informatico di cancelleria risulta depositata da parte controricorrente in data 7/06/2019 una istanza di sospensione ai sensi dell’art. 6 della legge n. 119 del 2018, con allegati; tali documenti non risultano presenti nel fascicolo processuale.
Deve pertanto disporsi la ricostruzione del documento mancante (cfr. Cass. 07/10/2020, n. 21571, Cass. 28/04/2022, n. 13416 ex plurimis ). In materia, questa Corte ha già affermato che «In assenza di previsione di uno specifico procedimento nella disciplina del processo civile, è possibile, per procedere alla ricostituzione di atti giudiziari, applicare analogicamente le specifiche norme di cui agli artt. 112 e 113 cod. proc. pen. L’applicazione analogica di tale disciplina, estensibile anche al giudizio di cassazione, si lascia preferire a quella dettata da altre disposizioni dell’ordinamento in generale per la ricostituzione di atti e documenti, ivi compresi quelli giudiziari, come il r.d.l. 15
novembre 1925, n. 2071, atteso che esso si riferisce ad eventi eccezionali di natura generale» (Cass. 19/04/2010, n. 9269, in fattispecie relativa alla ricostituzione di una sentenza della Corte di cassazione andata smarrita; cfr. altresì Cass. 21/01/2019, n. 1524).
Pertanto, si deve concedere un termine alla parte interessata per la produzione di copia del documento in questione, rinviando a nuovo ruolo.
La fissazione di successiva nuova udienza, con la conseguente possibilità di depositare memoria, garantirà comunque alla controparte e al PG il contraddittorio all’esito della ricostruzione .
P.Q.M.
concede ai controricorrenti il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per il deposito di copia dei predetti documenti ai fini della ricostituzione del fascicolo; rinvia la causa a nuovo ruolo all’esito della scadenza del predetto termine.
Così deciso in Roma, in data 20 settembre 2024.