Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6062 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6062 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/03/2025
DOPPIA CONFORME 360 PRIMO COMMA, NUM. 5, C.P.C.
sul ricorso iscritto al n. 23052/2023 del ruolo generale, proposto
DA
AVVENTURA NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, nata a Vibo Valentia il 13 febbraio 1975 ed ivi residente alla INDIRIZZO, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE.
– RICORRENTE –
CONTRO
l’ RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Direttore Centrale pro tempore , e l’ RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in
persona del Presidente pro-tempore, rappresentate e difese ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTI – per la cassazione della sentenza n. 1193/3/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, depositata in data 21 aprile 2023, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 26 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con l’impugnata sentenza la Corte di giustizia di secondo grado della Calabria rigettava l’appello proposto dalla contribuente contro la pronuncia n. 854/1/2021 della Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia, osservando, con valore assorbente rispetto al merito, che «Il giudice di prime cure ha correttamente interpretato quanto previsto dalla normativa alla luce dell’orientamento della Suprema Corte, per cui il ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria doveva essere proposto entro 60 gg. dalla data di notifica, avvenuta il 24.02.2016. Come correttamente è stato sostenuto in primo grado, la parte avrebbe dovuto sulla scorta dell’ordinanza del GE – che lo stesso ricorrente cita a supporto della sua opposizione- introdurre il merito presso il G.O. nei 60 giorni dalla notifica della stessa. Per cui il ricorso presentato è tardivo».
Con atto notificato in data 20 novembre 2023 NOME proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia, articolando un unico motivo d’impugnazione.
L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione resistevano con controricorso depositato il 27 dicembre 2023.
Con ordinanza del 18 aprile 2024 il Consigliere delegato ha proposto la definizione agevolata del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c.
Con istanza depositata il 27 maggio 2024 la contribuente ha chiesto la decisione, depositando in data 12 novembre 2024 memoria ex art. 380bis .1., c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso la contribuente ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, ponendo in rilievo che la Corte territoriale aveva ritenuto tardiva la proposizione del ricorso erroneamente valutando che « i sessanta giorni per la proposizione del ricorso decorressero dalla data del 24.02.2016, mentre in realtà vanno computati dal giorno della notifica dell’ordinanza del G.E. che assegna, correttamente i termini per la riassunzione nel merito; ed infatti, nella parte di sentenza che qui si impugna, sono i Giudici che parlano espressamente di introdurre presso il G. O. nei sessanta giorni dalla notifica della stessa ordinanza: cosa che nel caso che qui ci occupa è avvenuta» (così nel ricorso).
L’istante ha quindi chiesto di « annullare la sentenza laddove dichiara, erroneamente, tardivo il ricorso, in quanto, si ripete, impugnato l’atto di pignoramento presso il Giudice dell’esecuzione, che rimette nel merito la causa, quest’ultimo termine decorre dal giorno in cui il G.E. assegna i termini per la riassunzione (02.11.2021) con notifica del 24.11.2020».
Infine, la ricorrente insistito « sull’errata valutazione del materiale probatorio, anche perché in ogni caso la CTP di Vibo Valentia non ha tenuto conto della richiesta, avanzata dallo scrivente difensore sia nel ricorso introduttivo ed anche con le memorie illustrative, circa la nullità della produzione documentale versata nel fascicolo di controparte; ebbene si insiste, anche in questa sede, sulla eccezione di prescrizione di tutte le cartelle sottese al pignoramento, di competenza della Commissione Tributaria adita, in quanto le poste in essa contenute sono abbondantemente prescritte».
2. Il ricorso è inammissibile; e ciò per più ragioni.
2.1. Il motivo in oggetto intercetta, infatti, innanzitutto, il limite preclusivo della doppia conforme di cui all’art. 384, primo comma, num. 4, c.p.c., non avendo l’istante rappresentato la diversità delle ragioni delle due sentenze di merito, risultando, piuttosto, dalla sentenza impugnata (che ha espressamente ritenuto corretta la pronuncia appellata) e dal medesimo ricorso (con cui si lamenta la medesima erronea interpretazione fornita dai giudici di merito) che il giudice d’appello ha rigettato l’appello per le stesse ragioni poste a base della prima sentenza, vale a dire per la ritenuta tardività del ricorso originario (cfr., su tali principi, tra le tante, Cass. n. 2630/2024; Cass. n. 5947/2023; Casas. n. 26934/2023).
2.2 . Il motivo poi non denunzia l’omesso esame di un fatto, inteso nella sua evidenza di accadimento storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cioè a dire una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (cfr., ex multis, Cass. n. 17005/2024; Cass. n. 13555/2023, Cass. n. 18318/2023 e le tante ivi citate), ma lamenta la dedotta erronea valutazione circa il dies a quo in relazione al quale conteggiare il termine di sessanta
giorni, che integra, al più ed in tesi, un errore di giudizio, non anche un omesso esame del fatto.
2.3. Resta assorbito nella valutazione che precede l’esame delle altre censure contenute nella seconda parte del motivo, le quali attengono a questioni di merito non esaminate dalla Corte regionale, in ragione della ritenuta tardiva del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con un unico compenso, stante l’unica difesa da parte dell’Avvocatura (cfr., ex multis , Cass. n. 1650/2022), e senza aumento delle competenze, non essendovi stato alcun ulteriore impegno difensivo erariale in ragione della pluralità dei soggetti difesi.
Ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. l’istante va condannata al pagamento in favore della parte controricorrente della somma di cui all’art. 96, terzo comma, c.p.c., equitativamente determinata secondo un multiplo delle spese di lite (cfr. Cass., Sez. III, 20 novembre 2020, n. 26435) nell’importo di 1.800,00 €, nonché, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., al versamento in favore della cassa ammende della somma di 2.000,00 €.
Va, infine, dato atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Condanna NOME COGNOME al pagamento delle spese di lite, che liquida unitariamente a favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle entrate – Riscossione nella misura di 1.800,00
€, nonché al pagamento in favore della parte controricorrente della somma di cui all’art. 96, terzo com ma, c.p.c., equitativamente determinata nell’importo di 1.800,00 €, nonché, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., al versamento in favore della cassa ammende della somma di 2.000,00 €.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 novembre