Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 691 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 691 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22955/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale indicato in ricorso;
-ricorrente – contro
AVVISO DI ACCERTAMENTO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA – NAPOLI n. 2490/2023, depositata in data 19/4/2023;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 12 novembre 2024;
Fatti di causa
NOME COGNOME ( ‘il contribuente’ ) propose ricorso contro un avviso di accertamento Irpef, finalizzato a una ripresa di utili extracontabili derivanti dalla partecipazione ad una società di capitali a ristretta base. Il ricorso fu rigettato dalla C.T.P. di Napoli.
La sentenza fu confermata dalla C.G.T. di secondo grado della Campania.
Avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Emessa e notificata una proposta di definizione accelerata per la inammissibilità del ricorso, il contribuente ha chiesto comunque la decisione del ricorso chiedendo contestualmente la trattazione RAGIONE_SOCIALE stesso alla pubblica udienza.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
Ragioni della decisione
1.Il ricorso è inammissibile.
Mancano del tutto l’enunciazione dei mezzi d’impugnazione e il loro sviluppo argomentativo.
Il contribuente si limita a lamentarsi del modo in cui la Corte di Giustizia di secondo grado della Campania ha valutato le prove, sollecitando di fatto in questa sede un nuovo giudizio di merito.
L’unica disposizione citata quale parametro dell’illegittimità della sentenza impugnata è l’art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 , che però è non è stata violata dal giudice d’appello, in quanto la Corte tributaria di secondo grado ha affermato che l’accertamento induttivo a carico del socio era giustificato dall’ingente finanziamento effettuato a favore della società senza che il contribuente avesse dichiarato ulteriori redditi, sì da far presumere legittimamente che le risorse utilizzate per finanziare la società provenissero da redditi di capitale (utili extracontabili) occultati.
A fronte di tale accertamento in fatto, il contribuente non ha dedotto alcuna violazione di norme tributarie sostanziali.
2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del contribuente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, oltre che , ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento RAGIONE_SOCIALE somme rispettivamente previste dai commi terzo e quarto della citata disposizione, equitativamente determinate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio, che si liquidano in euro cinquemilacento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro duemilacinquecento.
Condanna NOME COGNOME al pagamento della somma di euro mille in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre