Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33451 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33451 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17071/2017 R.G. proposto da : COGNOME in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso il suo studio, rappresentato e difeso da se medesimo (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (già RAGIONE_SOCIALE)
-intimata-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO-ROMA n. 9541/2016 depositata il 28/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza n. 20516/06/2015 la CTP di Roma rigettava il ricorso di COGNOME avverso tre intimazioni di pagamento:
-n. 097 2013 9101636978 000;
-n. 097 2013 9101637079 000;
-n. 097 2013 9101637281 000.
La CTR del Lazio, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello del contribuente, ritenendo ritualmente notificati gli atti prodromici e per l’effetto infondate le eccezioni di prescrizione e decadenza.
Proponeva ricorso per cassazione il contribuente con sei motivi. Resisteva l’Agenzia delle entrate; l’Agenzia delle entrate -Riscossione (subentrata all’allora agente della riscossione) restava intimata.
2.1. Con documentata ‘memoria’ addì 9 ottobre 2023, il contribuente rappresentava di aver aderito alla cd. pace fiscale limitatamente all’intimazione di pagamento 097 2013 9101637079 000, chiedendo pertanto l’estinzione del giudizio relativamente a questa.
2.2. Con memoria addì 28 ottobre 2024, il contribuente espone:
In relazione alla notifica della fissazione di udienza per il giorno 08.11.2024, preme rappresentare a questo Superiore Collegio che, con separati depositi del 21.03.2024 e del
09.102023 sono state depositate, con il primo la sentenza n. 5354</20, passata in giudicato, che ha annullato il ruolo 097 2003 1031037165923 000, contenuto nell'intimazione 097 2013 9101636978 000, con il secondo l'adesione alla pace fiscale, ex art. 1 cc da 186 a 202 L.197/22 per il ruolo 097 2004 031529 00000 000, contenuto nell'intimazione 097 2013 9101637079 000 ,
concludendo:
Piaccia all'Ecc.ma Suprema Corte, respinto ogni contrario assunto, ritenere i ruoli impugnati non più in contestazione, il primo perché annullato con sentenza passata in giudicato, il secondo per c.d. 'pace fiscale'.
Considerato che:
Preliminarmente, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere relativamente all'intimazione di pagamento n. 097 2013 9101637079 000, per avere il contribuente aderito alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi da 186 a 202, della l. n. 197 del 2022 (alla stregua di istanza, per quanto risulta, accettata dall'A.F. senza riserve o contestazioni), dichiarando di nulla dover versare (come da modello di pagamento con riportato il valore '0' allegato alla memoria).
Le spese, 'in parte qua', restano a carico di chi le ha sostenute.
1.1. Quanto alla sentenza della CTP di Roma n. 5354/20 depositata il 14 luglio 2020, di cui alla produzione in data 9 ottobre 2023 richiamata nella memoria del 28 ottobre 2024, la medesima, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento, diversa da quelle di cui in questa sede si controverte, n. 097 2018 9103064843000 (come da frontespizio della medesima), dichiara prive di effetti due cartelle, tra cui la n. 097 2003 NUMERO_CARTA
Dagli atti devoluti alla cognizione di questa SRAGIONE_SOCIALE., ed 'in primis' dal ricorso, non emerge che la stessa, come sostenuto nella testé richiamata memoria, costituisse oggetto, peraltro unico, dell'intimazione n. NUMERO_DOCUMENTO Invero, né il ricorso né il controricorso specificano i titoli contenuti nelle intimazioni per cui è causa. Né, in punto di afferenza della cartella all'intimazione, soccorre la sentenza impugnata, il cui frontespizio si limita a menzionare la suddetta cartella n. 097 2003 NUMERO_CARTA unitamente ad altre due ed ai tre 'avvisi di intimazione' indicati in apertura della parte in fatto della presente ordinanza.
Ora, prendendosi atto del giudicato formatosi sulla sentenza della CTP di Roma n. 5354/20 successivamente alla sentenza impugnata, questa S.C., alla luce di quanto testé precisato, può e deve dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione, 'in parte qua', delle spese, unicamente in relazione alla cartella n. 097 2003 1031037165923 000, senza poter estendere la pronuncia anche all'intimazione n. 097 2013 9101636978 000.
Alla luce di ciò, ed altresì della considerazione che, ad ogni buon conto, residua la terza (rispetto alla n. 097 NUMERO_CARTA ed alla n. NUMERO_CARTA intimazione impugnata con l'originario ricorso (ossia la n. 097 NUMERO_CARTA, in relazione alla quale, per quanto risulta a questa S.C., seguita a pendere il giudizio, deve procedersi ad esaminare il ricorso quanto al resto.
Con il primo motivo si denuncia: 'Vizio di motivazione. Motivazione insufficiente e comunque contraddittoria; il tutto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile'.
3.1. La sentenza impugnata è censurabile per le suddette ragioni.
3.2. Il motivo è inammissibile, in quanto proposto in violazione del divieto derivante dalla cd. doppia sentenza conforme di merito di cui all'art. 348 -ter cod. proc. civ. 'ratione temporis' vigente.
Inoltre, esso scivola in una, parimenti inammissibile, critica motivazionale, senza dedurre neppure graficamente alcuna carenza o mera apparenza della motivazione, unici profili sindacabili in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 -01).
Con il secondo motivo si denuncia: 'Violazione e falsa applicazione dell'art. 60, DPR 600/73; il tutto in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.'.
4.1. 'Il domicilio fiscale del contribuente era noto, come risulta dalla documentazione in atti e qui riprodotta -docc. da 4 8 -, pertanto, la notifica delle cartelle sottese alle successive intimazioni, tentata a INDIRIZZO doveva essere considerata inesistente'.
4.2. Il motivo è inammissibile, in quanto proposto in violazione dei principi di precisione ed autosufficienza. Non descrive i procedimenti notifcatori relativi agli atti amministrativi, tra i quali sembrerebbe ricomprendere anche le intimazioni di pagamento, tuttavia, alla stregua della stessa parte introduttiva del ricorso (pp. 1 e 2), non impugnate; non riproduce gli atti di detti, singoli, procedimenti notificatori ; non indica, con esigibile esattezza, donde risulti che 'il domicilio fiscale del contribuente',
neppure specificato, 'era noto', 'come risulta dalla documentazioni in atti e qui riprodotta', senza che la stessa sia minimamente richiamata, descritta e men che meno riprodotta; sollecita, in definitiva, un accertamento meritale, esulante dalla cognizione di questa RAGIONE_SOCIALE quale giudice della sola legittimità degli atti impugnati.
Con il terzo motivo si enuncia: 'Violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c.; il tutto in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.'. 'Violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 60, DPR 600/73 Nullità della notifica'.
5.1. 'La sentenza gravata è in contrasto con le procedure attivabili in casi d'irreperibilità relativa', in relazione alle quali, 'dopo l'affissione il messo, previa ricerca anagrafica, deve inviare raccomandata con avviso di ricevimento'. ' sentenza , appurato che nel Comune di Roma vi era sia l'abitazione che l'ufficio del contribuente -prove fornite dal medesimo docc. da 4 a 8 -, verificato che il messo non aveva svolto attività di ricerca anagrafica e non aveva inviato il dovuto avviso raccomandato , avrebbe dovuto dichiarare la nullità delle cartelle in discorso'.
5.2. Il motivo è inammissibile, per le medesime ragioni del precedente.
Con il quarto motivo si denuncia: 'Violazione e falsa applicazione dell'art. 68 Dlgs 546/92; il tutto in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Difetto di presupposto oggettivo '.
6.1. 'Come riferito in fatto, il ruolo sotteso all'intimazione -8100 era stato annullato con precedente sentenza notificata all'Agenzia delle entrate', che 'avrebbe dovuto effettuare conseguente provvedimento di sgravio, come poi ha fatto -cfr . doc. 9 -. La sentenza gravata ha ignorato quanto sottoposto all'attenzione del giudice e pertanto va cassata'.
6.2. Il motivo è inammissibile, in quanto, oltreché non minimamente allegare 'quanto sottoposto all'attenzione del giudice', evidenzia un difetto ad agire, 'sub specie' del difetto a ricorrere, in capo al contribuente', stante l'intervenuto sgravio.
Con il quinto motivo si denuncia: 'Violazione e falsa applicazione degli artt. 36 -bis DPR 600/73 e 25 DPR 602/73; il tutto in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. Decadenza e prescrizione dei tributi pretesi '.
7.1. 'Rilevato, come si sarebbe dovuto rilevare, che le notifiche dei ruoli sottesi alle intimazioni erano da considerarsi o inesistenti ovvero nulle, il Giudice avrebbe dovuto valutare la legittimità della pretesa tributaria portata a conoscenza , per la prima volta, con le intimazioni '. In particolare, 'il ruolo 097 NUMERO_CARTA precedente l'intimazione -8000, la cui notifica si afferma esser stata effettuata in data 31.01.2017, era all'epoca viziato d decadenza e prescrizione . Lo stesso dicasi per il ruolo 097 2004 03152900000 000 precedente l'intimazione -9000'.
7.2. Il motivo – fermo che in ordine alla cartella n. 097 2003 1031037165923 000 è, per quanto detto, cessata la materia del contendere -è inammissibile, in quanto, per un verso, afferma, ma non dimostra, in contrario a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, il presupposto fattuale in relazione al quale 'le notifiche dei ruoli sottesi alle intimazioni da considerarsi o inesistenti ovvero nulle'; per altro verso, senza indicare i tributi dedotti nelle intimazioni e ricostruirne le successive vicende, non illustra, mediante precise indicazioni temporali ancorate ad altrettanto precisi richiami di evidenze documentali acquisite agli atti dei fascicoli di merito, le ragioni delle dedotte decadenza e, viepiù, ad un tempo, prescrizione.
Con il sesto motivo si denuncia: 'Violazione e falsa applicazione dell'art. 30 DPR 600/73; il tutto in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.'.
8.1. 'Sia il primo giudice che il secondo hanno ignorato l'eccezione di cui all'epigrafe, non pronunciandosi al riguardo'. 'Nel caso di specie non sembra che la norma sia stata rispettata, in quanto il concessionario, nella formazione dell'atto a suo tempo impugnato, non solo non ha reso conto del tasso applicato e del calcolo di riferimento, ma si è avvalso di un decreto risalente all'anno 2000, desueto e non attuale . In realtà gli interessi di mora, successivi all'anno 2000, non andrebbero conteggiati in base al decreto ministeriale 28 luglio 2000, ma secondo il criterio generale di cui all'art. 1284 c.c.'
8.2. Il motivo è inammissibile.
Deduce un'omessa pronuncia al di fuori del corretto paradigma di riferimento (art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.), senza viepiù trascrivere le devoluzioni effettuate, nei rispettivi atti, alla CTR ed ancora prima alla CTP.
Ulteriormente, non trascrive le intimazioni di pagamento, né, per vero, finanche indica i tributi cui si riferiscono ed il 'dies a quo' della relativa debenza, così impedendo di materialmente apprezzare le censure.
9 Quanto precede vota il ricorso (per la parte residua oggetto di decisione, nei limiti in apertura di motivazione specificati) all'inammissibilità, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo (tenuto conto, in punto di liquidazione delle spese in favore della sola Agenzia delle entrate – e non anche dell'Agenzia delle entrate -Riscossione per difetto di costituzione -del ridimensionamento derivante dalla riduzione, come innanzi, del 'thema decidendum').
P.Q.M.
Dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, relativamente:
-all'intimazione di pagamento n. 097 2013 9101637079 000, ponendo 'in parte qua' le spese a carico di chi le ha sostenute;
-alla cartella di pagamento n. 097 2003 NUMERO_CARTA compensando 'in parte qua' le spese.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso; per l'effetto, condanna il ricorrente a rifondere all'Agenzia delle entrate le spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 8 novembre 2024.