Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1134 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1134 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8709/2022 R.G. proposto da:
COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOMECODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I BRESCIA -intimata-
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, sez. dist. BRESCIA n. 3285/2021 depositata il 14/09/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME
Rilevato che:
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. dist. Brescia ( hinc: CTR), con sentenza n. 3285/2012 depositata in data 14/09/2021, ha rigettato l’appello proposto dal sig. COGNOME COGNOME contro la sentenza n. 812/2019 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente, destinatario di un avviso di accertamento, in qualità di rappresentante fiscale di Lant Olexe LTD, con sede in Mosca e cessata in data 30/09/2015, in relazione a una serie di operazioni inesistenti di ammontare pari a Euro 1.033.966,00, con il conseguente recupero a tassazione a titolo di IRES, IRAP e IVA.
La CTR ha concentrato la propria attenzione su tre aspetti.
2.1. Il primo riguardava la configurabilità della fattispecie contestata. Per il giudice di seconde cure non assumeva rilievo la circostanza che all’indirizzo della società RAGIONE_SOCIALE si trovasse, al momento dell’accertamento, una diversa società (RAGIONE_SOCIALE), cui la prima aveva ceduto il ramo d’azienda, così come la coincidenza dei dipenden ti. Non è infatti contestata l’esistenza della società e la sua operatività, ma alcune operazioni asseritamente inesistenti realizzate da quest’ultima. Le operazioni
oggetto di contestazione sono individuate, così come sono state individuate le controparti, con la collaborazione di diversi paesi. In particolare, sarebbe stato rilevato che la società interessata dalla verifica avrebbe acquistato presso gli operatori comunitari merci per Euro 1.033.966, importo che si discosta da quello dichiarato dai fornitori UE alla società stessa, pari a Euro 229.460. Oltre a tale discrasia è stato dato rilievo al fatto che una società russa avesse acquistato il ramo d’azienda da una società RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), attuando operazioni triangolari, senza alcun passaggio di merce, con società aventi sede in Bulgaria, Francia, Romania e Slovacchia. Molte delle società coinvolte nelle operazioni triangolari nel volgere di breve tempo si erano rese irreperibili, oppure erano state poste in liquidazione o non avevano presentato le dichiarazioni Intrastat. Si tratta, anche in questo caso, di circostanze che rendono poco plausibile l’estraneità della RAGIONE_SOCIALE, tanto più che anche quest’u ltima è irreperibile. Ad avviso della CTR la difesa non ha giustificato la ragione della complessità delle operazioni, della scelta dei clienti/fornitori, del perché sia stata attuata una serie così articolata di rapporti con soggetti non accreditati ecc… In particolare, in ordine alla contestazione della difesa circa l’omessa considerazione del pagamento la CTR ha evidenziato che i pagamenti sono funzionali alla frode e al riciclaggio contestato. Sono l’espressione finanziaria delle somme dovute coincidenti con la documentazione contabile e con quella bancaria. Non dimostrano, tuttavia, la sostanza dell’operazione sottesa che riguarda, invece , le quantità derivate dalla verifica svolta e i soggetti con cui le operazioni sono state realizzate. Ha rilevato, inoltre, l’obbligo di diligenza a carico del cessionario nella scelta del fornitore e di attenzione ai suoi requisiti non solo formali, ma soprattutto sostanziali, da riferire all’effettiva esistenza del fornitore, della sua
struttura operativa e della capacità di fornire autonomamente i beni acquistati, fondandosi su elementi obiettivi (come ad es. assenza di strutture, assenza di clientela qualificata, mancanza di indici di capacità commerciale ecc..), che non possono sfuggire a un contraente onesto che operi in un determinato settore commerciale e che non devono sfuggire a un imprenditore mediamente accorto. Nell’ipotesi in cui l’amministrazione finanziaria produca diversi elementi dotati dei requisiti della gravità, precisione e concordanza tali da far desumere che le operazioni siano fittizie, può ritenersi invertito l’onere della prova, non essendo sufficienti i titoli di incasso cui si riferiscono le operazioni. Tali considerazioni valgono anche in relazione alla deducibilità dei costi, risultando, in ogni caso, violata la prescrizione normativa dell’art. 109 tuir. La deducibilità dei costi va, infatti, esclusa quando il contribuente non abbia fornito la prova mediante elementi certi e precisi.
2.2. Il secondo aspetto riguardava la responsabilità del rappresentante fiscale. La CTR ha rilevato che il sig. COGNOME era il legale rappresentante, come risulta da tutti gli atti disponibili e dalla visura della CCIA. Ha rilevato, poi, che l’effetto principale dato dalla nomina del rappresentante fiscale in Italia è costituito dal fatto che le operazioni effettuate in Italia da parte dell’operatore non residente si producono in capo al rappresentante. Ha rilevato che, sebbene quest’ultimo agisca come man datario, la responsabilità scaturisce dall’applicazione delle norme giuridiche sulla territorialità dell’operazione e sulla conseguente individuazione del debitore dell’imposta. In particolare, il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA, come previsto dall’art. 17, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 e sul piano del diritto eur opeo dall’art. 205 Direttiva (UE) 2006/112. Ha richiamato Cass.,
12/07/2012, n. 9449 e ha rilevato che la responsabilità solidale del rappresentante fiscale riguarda tutte le operazioni territorialmente rilevanti compiute nello Stato, con esclusione di quelle poste in essere direttamente dal soggetto non residente che non risultino effettuate in Italia, ai sensi dell’art. 7 d.P.R. n. 633 del 1972.
2.3. In relazione al terzo profilo la CTR ha ritenuto insussistenti i vizi contestati in relazione al PVC e all’avviso di accertamento.
Contro la sentenza il sig. NOME COGNOME ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
Considerato che:
In via preliminare e assorbente occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dall’Agenzia delle Entrate nel controricorso.
Nel caso di specie la sentenza risulta essere stata depositata in data 14/09/2021 e il ricorso in cassazione è stato notificato direttamente dal legale del sig. COGNOME alla controparte con pec, secondo quanto risulta dalla stessa relata di notifica allegata al ricorso, che è datata 16/03/2022, cioè due giorni dopo la scadenza del termine (v. anche fotoriproduzione della pec contenuta a pag. 10 del controricorso dell’Agenzia delle Entrate , recante la medesima data del 16 marzo 2022 15:46). Nella specie occorre evidenziare che il termine di sei mesi (che spirava il 14/03/2022) rilevante ex art. 327, primo comma, c.p.c. cadeva di lunedì, ovvero in un giorno feriale. Di conseguenza, il ricorso è stato notificato due giorni dopo lo spirare del termine di sei mesi.
Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile e la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, così come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.900 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un ificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 21/11/2024.