Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33888 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33888 Anno 2024
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11122/2023 R.G. proposto da : ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO., presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del LAZIO, n. 5438/2022 depositata il 28/11/2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
con la sentenza n. 5438/7/2022 la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio, Sez. 7, depositata il 28/11/2022 e notificata in pari data, ha accolto l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n. 11829/33/2021, annullando l’avviso di accertamento IMU n. 10951 relativo all’annualità 2014;
2. i giudici di appello, dopo aver premesso che la sentenza di primo grado aveva respinto il ricorso della RAGIONE_SOCIALE in ragione della circostanza che la stessa non aveva presentato alcuna dichiarazione da cui risultava la qualità di beni-merce, hanno ritenuto fondato il gravame sulla base della circostanza che non risultava contestato in atti che la società contribuente, ancorché non tempestivamente, aveva presentato la dichiarazione richiesta, dichiarazione che, tuttavia, non poteva essere ritenuta presupposto essenziale e indefettibile per il godimento dell’agevolazione atteso che, in presenza della prova della sussistenza dei presupposti di legge, l’agevolazione non poteva essere negata all’avente diritto;
2. contro detta sentenza Roma Capitale propone ricorso per cassazione, cui resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE la quale ha eccepito, in via preliminare, l’ inammissibilità del ricorso per tardività atteso che, contrariamente a quanto asserito dalla difesa di Roma Capitale -la quale aveva dedotto la mancata notifica del provvedimento impugnato – la sentenza pronunciata a definizione del secondo grado di giudizio era stata notificata all’indirizzo PEC indicato dal Comune in sede di controdeduzioni in appello quale domicilio digitale dell’ente .
CONSIDERATO CHE
1. con unico motivo parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5bis del d.l. n. 102 del 2013 in quanto la Corte di giustizia tributaria di II grado, in sostanza, aveva reputato non doveroso lo specifico e formale onere del contribuente di comunicare all’ente impositore gli estremi degli immobili, oggetto esenzione fiscale, avendo già il Comune, sin dal rilascio permessi di costruire “contezza dello stato e dei dati degli immobili oggetto di esenzione
IMU”, non tenendo conto che, secondo la pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione, l’omessa presentazione della dichiarazione nei termini perentori di legge implica la non spettanza del beneficio; 2. appare fondata l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione formulata dalla parte controricorrente.
Risulta dagli atti che la sentenza di appello è stata notificata all’ente impositore in data 28/11/2022 all’indirizzo pec protocolloEMAILpec.comuneEMAILroma.it, indicato da Roma Capitale in sede di controdeduzioni in appello quale domicilio digit ale dell’ente, come comprovato dalla società contribuente e, pertanto, da tale notifica, decorreva il termine breve di 60 giorni previsto dall’art. 51 d.lgs. 546/92 per la proposizione dell’impugnativa.
Conseguentemente il ricorso per cassazione notificato da Roma Capitale alla società contribuente in data 25 maggio 2023 è da ritenere tardivo ed inammissibile.
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della società controricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario, avvocato NOME COGNOME liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 2.400,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; visto l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data