Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5948 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5948 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
Oggetto: tempestività impugnazione introduttiva
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11694/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n.5684/9/2015 depositata il 29 ottobre 2015, non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio è stato rigettato l’appello proposto da ll’agente della riscossione per la Provincia di Roma RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 14315/63/2014 avente ad oggetto l’avviso di iscrizione ipotecaria n. 097 2009 001135 nei confronti di COGNOME NOMENOME iscrizione relativa a quattro cartelle di pagamento portanti, tra l’altro, riprese per II.DD. e IVA relative all’anno di imposta 1998. La sentenza condannava l’appellante al pagamento delle spese di lite, e un ricorso per correzione errore materiale sul capo relativo alle spese veniva dichiarato inammissibile.
Il giudice di appello con la sentenza n.5684/9/2015 riteneva assorbente ogni altra questione il fatto che con sentenza n.152/44/10 passata in giudicato, anteriore all’incardinamento del ricorso introduttivo del presente giudizio, la Commissione tributaria provinciale di Roma avesse accolto il ricorso della contribuente e disposto la cancellazione della medesima iscrizione ipotecaria. Condannava alle spese la ricorrente, in considerazione del fatto che l’agente della riscossione, anziché adempiere all’ordine giudiziale, continuava a mantenere l’ iscrizione dell’ ipoteca dando origine al presente contenzioso.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, affidato a tre motivi, mentre la contribuente non ha svolto difese.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione
dell’art.21 d.lgs. n.546/92 perché il ricorso introduttivo sarebbe stato tardivamente proposto, oltre i sessanta giorni successivi alla notifica della iscrizione ipotecaria.
Con il secondo motivo la ricorrente, ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art.39 cod. proc. civ. e del principio del ne bis in idem da parte della CTR che, rilevata l’esistenza di un giudicato esterno, avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità della domanda, annullando anche la sentenza di primo grado e cancellando la causa dal ruolo.
La terza censura lamenta, in relazione all’art.360 primo comma n.1 cod. proc. civ., l’omesso esame del contestato difetto di giurisdizione per parte dei crediti oggetto delle cartelle di pagamento di cui all’iscrizione ipotecaria.
Il ricorso è fondato nel suo primo motivo, per errore materiale rubricato ai sensi dell’art. 360 primo comma n.3 cod. proc. civ. in luogo del corretto paradigma, che è il n.4 della suddetta disposizione processuale. Dall’esame degli atti risulta in primo luogo che l’iscrizione ipotecaria ex art.77 d.P.R. n.602/1973 indirizzata a COGNOME NOME alla base del processo è stata notificata con notifica perfezionata in data 16 marzo 2009 a mani del marito familiare convivente con la contribuente. In secondo luogo, il ricorso introduttivo è stato notificato oltre tre anni e mezzo dopo, con atto protocollato dall’agente della riscossione il 17 dicembre 2013, ben oltre il termine di sessanta giorni di cui all’art.21 d.lgs. n.546/1992. La tardività del ricorso introduttivo è questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, adempimento non compiuto dalla CTR. L’accoglimento della censura, assorbiti gli ulteriori motivi, determina di per sé la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio.
8. Le spese di lite sono compensate per il merito e dichiarate irripetibili per la legittimità, sia in quanto non risulta che la questione della tardività del ricorso introduttivo sia stata posta all’attenzione del giudice di primo grado, sia perché, nonostante la sentenza
n.152/44/10 della Commissione tributaria provinciale di Roma avesse accolto il ricorso della contribuente e disposto la cancellazione della medesima iscrizione ipotecaria, non risulta che l’iscrizione sia stata effettivamente cancellata, dando origine al presente contenzioso.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, e cassa la sentenza impugnata senza rinvio;
compensa le spese del merito e dichiara irripetibili quelle di legittimità.
Così deciso il 16.1.2024