Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13020 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13020 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/05/2025
Oggetto:
Tributi
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 20325/2016 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso (PEC: EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 604/42/2016, depositata l’ 1.02.2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava sia l’appello principale, proposto dall’Agenzia delle entrate, sia l’appello incidentale , proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della CTP di Varese che aveva
accolto parzialmente il ricorso proposto dalla predetta contribuente avverso l’ avviso di accertamento, per IVA e imposte dirette, in relazione a ll’a nno 2004, annullando l’ atto impositivo impugnato nella parte riguardante la ripresa per imposte dirette, in quanto la contribuente aveva beneficiato dello scudo fiscale a cui aveva aderito il suo ‘dominus’ , NOME COGNOME;
i giudici di appello hanno osservato, per quanto ancora qui rileva, che correttamente il primo giudice aveva ritenuto di estendere gli effetti dello scudo fiscale, di cui aveva beneficiato il ‘dominus’ della società contribuente, a quest’ultima, ma limitatamente alla ripresa riguardante le imposte dirette, in quanto non era in discussione né che NOME COGNOME Porta avesse beneficiato dello scudo fiscale né che egli fosse il ‘dominus’ della società contribuente;
-l’A genzia delle entrate impugnava la sentenza con ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo;
la società contribuente resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l ‘ Agenzia deduce la violazione degli artt. 13 -bis , comma 5, del d.l. n. 78 del 2009 e 11 della l. n. 409 del 2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere che gli effetti dello ‘ scudo fiscale ‘ di cui aveva beneficato NOME COGNOME si estendessero alla società contribuente di cui il predetto era ‘dominus’;
-va preliminarmente esaminata l’eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività, essendo stato lo stesso notificato oltre il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ.;
-l’eccezione è fondata;
ed invero, la sentenza di appello, non notificata, è stata pubblicata in data 1.02.2016, con conseguente scadenza del semestre in data
1.09.2016 (giovedì), considerata la sospensione feriale dei termini dall’1 al 31 agosto;
il ricorso per cassazione è stato consegnato per la notificazione in data 2.09.2016, come risulta dal timbro apposto dall’Ufficiale giudiziario, e, quindi, tardivamente; l’annotazione ‘Unep chiuso’, posta sotto la data dell’1.09.2016, peraltro, conferma la tardiva consegna del ricorso per la notificazione;
-ne deriva l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
-in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e l’Agenzia ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 5. 800,00 per compenso professionale ed euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29 gennaio 2025.