Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18431 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18431 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/07/2024
Oggetto:
Tributi
ordinanza
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO sul ricorso iscritto al n. 20103/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
Contro
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME presso il cui studio in INDIRIZZO INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5407/16/2019, depositata il 25.09.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La CTP di Roma accoglieva il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso l’ avviso di accertamento, emesso per IRPEF e altro, in
relazione a ll’anno 2008, con il quale era stato accertato, a seguito di un PVC redatto dalla Guardia di Finanza, che la predetta contribuente aveva costituito una società di fatto unitamente a COGNOME NOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME; secondo la ricostruzione emersa a seguito della verifica, detta società di fatto commercializzava in Italia telefoni cellulari in regime di IVA intracomunitaria attraverso l’interposizione fittizia della RAGIONE_SOCIALE, con sede in Romania, la quale emetteva nei confronti di altre imprese fatture per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti; l’Ufficio accertava, quindi, nei confronti della COGNOME le maggiori imposte derivanti dalla sua qualità di socia della predetta società di fatto;
la CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE , osservando, per quanto qui interessa, che nei confronti della COGNOME non erano stati indicati concreti elementi di prova che giustificassero la pretesa tributaria, ovvero l’esistenza della società di fatto e l’effettiva partecipazione della contribuente in detta società di fatto; l’avviso di accertamento era illegittimo anche per la violazione del contraddittorio preventivo; alcuni ricorsi presentati dagli altri soci erano stati già accolti dalla CTR del Lazio e i medesimi soggetti erano stati assolti in sede penale perché ‘il fatto non sussiste’;
l ‘RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
la contribuente resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
-Preliminarmente occorre dichiarare l’inammissibilità del controricorso presentato dalla contribuente, che si sarebbe dovuto notificare entro il 24.09.2020, essendo stato il ricorso ricevuto in data
15.07.2020, mentre la notifica del controricorso è stata effettuata a mezzo EMAIL solo in data 5.10.2020;
ciò premesso, con il primo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza per carenza di motivazione, per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non avendo la CTR esposto le ragioni per le quali ha ritenuto non dimostrata la sussistenza della società di fatto e la partecipazione della contribuente in detta società;
con il secondo motivo, deduce la falsa applicazione degli artt. 52, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 32, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che vi fosse stata la violazione del contraddittorio preventivo;
con il terzo motivo, denuncia la violazione degli artt. 654 cod. proc. pen. e 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR richiamato altre sentenze della medesima Commissione regionale, non definitive, e la sentenza emessa in sede penale, insuscettibili di formare un giudicato vincolante;
-va preliminarmente rilevata d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività, essendo stato lo stesso notificato oltre il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ.;
ed invero, la sentenza di appello, non notificata, è stata pubblicata il 25.09.2019, con conseguente scadenza del semestre il 28.05.2020 (giovedì), considerata la sospensione straordinaria dei termini processuali per l’emergenza da Covid -19, prevista dal d.l. n. 18 del 2020, poi prorogata dal d.l. n. 23 del 2020 (dal 9.03.2020 all’11.05.2020) ;
il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo EMAIL in data 15.07.2020 e, quindi, tardivamente;
in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e nulla va disposto sulle spese, non avendo la contribuente svolto valida attività difensiva.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 marzo 2024