Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6863 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6863 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17296/2023 proposto da:
Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: NUMERO_DOCUMENTO) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P.IVA e C.F.: P_IVA) con sede legale in Roma, alla INDIRIZZO, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nato a Roma il 13/10/1975 ed ivi residente, alla INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME ( C.F.: CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende in virtù di procura in
Avvisi accertamento rettifica rendita catastale -Inammissibilità ricorso
calce al ricorso (p.e.c.: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO;
– controricorrente –
-avverso la sentenza 177/17/2023 emessa dalla CTR Lazio il 07/01/2023 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
La RAGIONE_SOCIALE impugnava dinanzi alla CTP di Roma l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva rettificato parzialmente i dati di classamento da essa proposti, in particolare per il sub. 523 confermando la categoria D/8, ma rettificando la rendita catastale da € 66.542,60 ad € 101.000,00, mentre per il sub. 524 validando sia la categoria D/1 che la rendita di € 12.060,00 proposte.
L’adìta CTP accoglieva il ricorso, tenuto conto che la variazione era stata richiesta con causale ‘Fusione -diversa distribuzione degli spazi interni’ sul rilievo della mancata contestazione della perizia di parte redatta dal Geom. NOME COGNOME prodotta in primo grado a conferma dei numerosi lavori eseguiti all’interno del compendio immobiliare, oggetto di accertamento (come da DIA del 13.2017 e successive del 4.4.2017 e 19.12.2017), quali la costruzione di un ascensore esterno, di un montacarichi esterno, di una scala esterna tra i piani terra e primo, la realizzazione di una pensilina ed ulteriori modifiche strutturali, di una significativa diminuzione della superficie commerciale il che, con lo scorporo del locale palestra, aveva comportato una modifica dello stato dei luoghi rispetto alla relazione del 27.7.2008 sul quale si era basato l’accertamento contestato.
Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la CTR del Lazio rigettava il gravame, evidenziando che la motivazione dell’avviso di accertamento, a fronte della relazione del perito di parte appellata geom. COGNOME non era sufficiente a convalidare le rendite attribuite al compendio immobiliare in oggetto, in ragione non solo dello scorporo dell’unità immobiliare adibita a palestra sub 524 con destinazione D/6, ma anche dell’insufficienza degli elementi del tutto generici su cui si basava la stima sintetica dell’intero
complesso immobiliare. In particolare, evidenziava che l’Ufficio non aveva tenuto conto delle analitiche osservazioni tecniche della Horizon, la quale aveva evidenziato fin dal primo grado nella perizia asseverata del geom. COGNOME la completa diversità dello stato dei luoghi rispetto al 2008, prescindendo del tutto dalle caratteristiche intrinseche, estrinseche e di contesto urbano del complesso urbano con una diminuzione anche della superficie commerciale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Considerato che
1 . Con l’unico motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto che regolano il Catasto Edilizio Urbano (vale a dire il R.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successivamente variato con d.lgs. 8 Aprile 1948, n 514; il d.P.R. 1 Dicembre 1949, n. 1142; l’art 11 d.l. 14 Marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 154) e delle norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani (vale a dire, il d.m. 19 aprile 1994).
Preliminarmente, in conformità con la proposta di definizione accelerata, va rilevata la inammissibilità del ricorso per cassazione, siccome tardivamente proposto.
Invero, a fronte della notifica telematica operata dal difensore della contribuente, con pec del 31/03/2023, ai sensi della l. n. 53 del 1994, della copia conforme della sentenza emessa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio n. 177/2023, il ricorso per cassazione risulta notificato solo in data 14/07/2023 e, quindi, senz’altro oltre il termine di 60 giorni di cui all’art. 327 c.p.c..
Il ricorso per cassazione va, pertanto, dichiarato inammissibile, con
condanna della ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità a firma del Consigliere delegato, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal citato art. 380-bis c.p.c.
La novità normativa introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale.
Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente va condannata al pagamento della somma equivalente alle spese liquidate in favore del controricorrente ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e al pagamento della di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 – Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016).
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al 15% per
spese generali e agli accessori di legge , con distrazione in favore dell’Avv. NOME COGNOME;
condanna la ricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento in favore della resistente dell’ulteriore somma di euro 5.000,00; condanna la ricorrente, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11.2.2025.