Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6863 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 6863  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17296/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE  (C.F.:  P_IVA),  in  persona  del  Direttore Generale pro  tempore ,  rappresentata  e difesa  dall’Avvocatura  Generale dello Stato (C.F.: CODICE_FISCALE) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P.IVA e C.F.: P_IVA) con sede legale in  Roma,  alla  INDIRIZZO,  in  persona  del  suo  legale rappresentante pro tempore DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nato a Roma il DATA_NASCITA ed ivi residente, alla INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO ( C.F.: CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende in virtù di procura in
Avvisi accertamento rettifica rendita catastale -Inammissibilità ricorso
calce  al  ricorso  (p.e.c.:  EMAIL;  fax:  NUMERO_TELEFONO);
– controricorrente –
-avverso la sentenza 177/17/2023 emessa dalla CTR Lazio il 07/01/2023 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE impugnava dinanzi alla CTP di Roma l’avviso di  accertamento  con  cui  l’Ufficio  aveva  rettificato  parzialmente  i  dati  di classamento da essa proposti, in particolare per il sub. 523 confermando la categoria D/8, ma rettificando la  rendita  catastale  da  €  66.542,60  ad  € 101.000,00, mentre per il sub. 524 validando sia la categoria D/1 che la rendita di € 12.060,00 proposte.
L’adìta CTP accoglieva il ricorso, tenuto conto che la variazione era stata richiesta con causale ‘Fusione -diversa distribuzione degli spazi interni’ sul rilievo della mancata contestazione della perizia di parte redatta dal AVV_NOTAIO, prodotta in primo grado a conferma dei numerosi lavori eseguiti all’interno del compendio immobiliare, oggetto di accertamento (come da DIA del 13.2017 e successive del 4.4.2017 e 19.12.2017), quali la costruzione di un ascensore esterno, di un montacarichi esterno, di una scala esterna tra i piani terra e primo, la realizzazione di una pensilina ed ulteriori modifiche strutturali, di una significativa diminuzione della superficie commerciale il che, con lo scorporo del locale palestra, aveva comportato una modifica dello stato dei luoghi rispetto alla relazione del 27.7.2008 sul quale si era basato l’accertamento contestato.
Sull’impugnazione dell’RAGIONE_SOCIALE, la CTR del Lazio rigettava il gravame, evidenziando che la motivazione dell’avviso di accertamento, a fronte della relazione del perito di parte appellata AVV_NOTAIO, non era sufficiente a convalidare le rendite attribuite al compendio immobiliare in oggetto, in ragione non solo dello scorporo dell’unità immobiliare adibita a palestra sub 524 con destinazione D/6, ma anche dell’insufficienza degli elementi del tutto generici su cui si basava la stima sintetica dell’intero
complesso immobiliare. In particolare, evidenziava che l’Ufficio non aveva tenuto conto RAGIONE_SOCIALE analitiche osservazioni tecniche della RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva evidenziato fin dal primo grado nella perizia asseverata del AVV_NOTAIO COGNOME  la  completa  diversità  dello  stato  dei  luoghi  rispetto  al  2008, prescindendo  del  tutto  dalle  caratteristiche  intrinseche,  estrinseche  e  di contesto urbano del complesso urbano con una diminuzione anche della superficie commerciale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Considerato che
1 . Con l’unico motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto che regolano il Catasto Edilizio Urbano (vale a dire il R.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successivamente variato con d.lgs. 8 Aprile 1948, n 514; il d.P.R. 1 Dicembre 1949, n. 1142; l’art 11 d.l. 14 Marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 154) e RAGIONE_SOCIALE norme in materia tributaria nonché per la semplificazione RAGIONE_SOCIALE procedure di accatastamento degli immobili urbani (vale a dire, il d.m. 19 aprile 1994).
Preliminarmente, in conformità con la proposta di definizione accelerata, va rilevata la inammissibilità del ricorso per cassazione, siccome tardivamente proposto.
Invero,  a  fronte  della  notifica  telematica  operata  dal  difensore  della contribuente, con pec del 31/03/2023, ai sensi della l. n. 53 del 1994, della copia  conforme della sentenza emessa Corte di Giustizia  Tributaria di II Grado del Lazio n. 177/2023, il ricorso per cassazione risulta notificato solo in data 14/07/2023 e, quindi, senz’altro oltre il termine di 60 giorni di cui all’art. 327 c.p.c..
Il  ricorso  per  cassazione  va,  pertanto,  dichiarato  inammissibile,  con
condanna della ricorrente al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità a firma del AVV_NOTAIO delegato, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal citato art. 380-bis c.p.c.
La novità normativa introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale.
Sulla  scorta  di  quanto  esposto,  ed  in  assenza  di  indici  che  possano  far propendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente va condannata al pagamento della somma equivalente alle spese liquidate in favore  del  controricorrente  ai  sensi  dell’art.  96,  comma  3,  c.p.c.  e  al pagamento della di euro 2.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura  Generale  dello  Stato,  non  si  applica  l’art.  13,  comma  1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 – Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016).
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al 15% per
spese generali e agli accessori di legge , con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO;
condanna  la  ricorrente,  ai  sensi  dell’art.  96,  terzo  comma,  c.p.c.,  al pagamento in favore della resistente dell’ulteriore somma di euro 5.000,00; condanna  la  ricorrente,  ai  sensi  dell’art.  96,  quarto  comma,  c.p.c.,  al pagamento  della  somma  di  euro  2.000,00  in  favore  della  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11.2.2025.