Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30324 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30324 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
Oggetto:Tributi
RICORSO STRAORDINARIO PER CASSAZIONE EX ART. 111, comma 7, Cost.
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 16470 del ruolo generale dell’anno 20 22, proposto da
NOME COGNOME , rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore, in Roma, INDIRIZZO, pec e
;
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, pec ;
-controricorrente;
avverso l ‘ ordinanza della Corte di cassazione n. 40921/2021, depositata in data 21 dicembre 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre 2023 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME di Nocera
RILEVATO CHE
Come risulta dall’ordinanza di questa Corte qui impugnata, NOME COGNOME propose ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1988/08/14, depositata il 1° dicembre 2014, con cui la Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza che aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale era stato recuperato nei confronti del contribuente, quale socio di RAGIONE_SOCIALE in Fallimento , per l’anno 2006, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette e Iva, l’utile ex tracontabile quale effetto del maggior reddito accertato in capo alla società partecipata, esercente attività di commercio all’ingrosso di materie plastiche .
Questa Corte, con ordinanza n. 40921/2021, depositata in data 21 dicembre 2021, ha rigettato il ricorso.
Il ricorrente propone ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. avverso la suddetta ordinanza, affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione ‘di una norma di diritto, in particolare l’articolo 366, comma 1, c.p.c.’ per avere la Corte di cassazione, nella ordinanza impugnata, dichiarato inammissibili il secondo e terzo motivo (attinenti all’assunta violazione dell’art. 12, settimo comma, della legge n. 212/2000 e dei principi della Corte di giustizia in tema di contraddittorio preventivo in fase amministrativa e al vizio di nullità dell’avviso per incompetenza funzionale della Direzione RAGIONE_SOCIALE) per difetto di autosufficienza, sebbene il ricorrente avesse adempiuto correttamente all’onere di allegare l’avvenuta deduzione RAGIONE_SOCIALE questioni dinanzi al giudice di merito, riassumendone sommariamente i contenuti e depositando unitamente al ricorso per cassazione la richiesta, ex art. 369, comma 3 c.p.c., di trasmissione alla Corte del fascicolo d’ufficio. In particolare, il ricorrente chiede a questa Corte di rendere ‘una pronuncia straord inaria’ al fine di individuare ‘quale sia il discrimen tra inammissibilità per difetto di sinteticità del ricorso, da un lato, e difetto di autosufficienza dello stesso, dall’altro, ritenendo ammissibili il secondo e terzo motivo’ del ricorso per cassazione per l’impossibilità oggettiva di prevedere quale tra le tante interpretazioni dei suddetti principi avrebbe applicato la Corte.
Con il secondo motivo, si denuncia l’omesso esame del secondo e del terzo motivo del ricorso per cassazione, elementi decisivi per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
L’art. 360, ultimo comma, c.p.c. è l’unica norma del codice di procedura civile a evocare l’istituto del ricorso straordinario, nel suo riferimento alle ‘sentenze e ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge ‘.
Giova premettere che questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 7120 del 2020; Cass. n. 212 del 2019) ammette il ricorso ai sensi dell’articolo 111 Cost., avverso i provvedimenti che, pur avendo forma diversa dalla sentenza, presentino, tuttavia, i requisiti della decisorietà e della definitività, il cui significato – in particolare del primo – si coglie nella fondamentale continuità della giurisprudenza (sin dal primo riconoscimento del rimedio del ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost., allora comma 2, con la sentenza resa da Cass., SU, n. 2953 del 1953) sul fatto che la garanzia costituzionale di cui si tratta mira a contrastare “il pericolo di applicazioni non uniformi della legge con provvedimenti suscettibili di passare in giudicato, cioè con provvedimenti tipici ed esclusivi della giurisdizione contenziosa”, mediante i quali “il giudice, per realizzare la volontà di legge nel caso concreto, riconosce o attribuisce un diritto soggettivo, oggetto di contestazione, anche solo eventuale, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti” (così, nitidamente, tra le altre, Cass. n. 824 del 1971, in motivazione).
La decisorietà, dunque, – come ancora ribadito da Cass. SU, n. 27073 del 2016 – consiste nell’attitudine del provvedimento del giudice non solo ad incidere su diritti soggettivi RAGIONE_SOCIALE parti, ma a farlo con la particolare efficacia del giudicato (nel che risiede appunto la differenza tra il semplice “incidere” ed il “decidere”. Cfr., per tutte, Cass. n. 10254 del 1994), il quale, a sua volta, è effetto tipico della giurisdizione contenziosa, di quella che si esprime su una controversia, anche solo
potenziale, fra parti contrapposte, chiamate perciò a confrontarsi in contraddittorio nel processo.
Affinché’, peraltro, un provvedimento non avente veste di sentenza sia impugnabile in Cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7, non è sufficiente che abbia carattere decisorio, occorre anche che non sia soggetto ad un diverso mezzo d’impugnazione, dovendosi, altrimenti, esperire anzitutto tale mezzo -appello, reclamo o quant’altro – sicché il ricorso per cassazione riguarderà il successivo provvedimento emesso all’esito. In ciò consiste il requisito della definitività.
8.Su tali principi vi è sostanziale uniformità giurisprudenziale (al di là di differenze, più che altro terminologiche, allorché’ si inserisce l’attitudine al giudicato nel requisito della definitività, intesa come immodificabilità del provvedimento, piuttosto che nel requisito della decisorietà), attestata, di recente (oltre che dalla già citata Cass. SU, n. 27073 del 2016), anche da Cass., SU, n. 1914 del 2016, in cui si ribadisce che “un provvedimento, ancorché’ emesso in forma di ordinanza o di decreto, assume carattere decisorio -requisito necessario per proporre ricorso ex articolo 111 Cost., quando pronuncia o, comunque, incide con efficacia di giudicato su diritti soggettivi, con la conseguenza che ogni provvedimento giudiziario che abbia i caratteri della decisorietà nei termini sopra esposti, nonché’ della definitività – in quanto non altrimenti modificabile – può essere oggetto di ricorso ai sensi dell’articolo 111 Cost.” e si aggiunge che “se il provvedimento al quale il processo è preordinato non ha carattere decisorio perché, non costituendo espressione del potere-dovere del giudice di decidere controversie tra parti contrapposte, in cui ciascuna tende all’accertamento di un proprio diritto soggettivo nei confronti dell’altra, non ha contenuto sostanziale di sentenza” (richiamando, sul
punto, i precedenti RAGIONE_SOCIALE medesime Sezioni Unite nn. 3073 e 11026 del 2003) e che, quando “si tratta di provvedimenti per i quali non è prevista alcuna forma di impugnazione ordinaria”, si realizza “il presupposto della “definitività ” (intesa come non modificabilità ) in relazione al rimedio straordinario previsto dall’articolo 111 Cost.” (Cass., sez. 1, n. 25445 del 2020).
Tale strumento processuale è, pertanto, astrattamente esperibile avverso provvedimento avente natura sostanzialmente decisoria, incidenti su diritti soggettivi o status c he risultino definitivi e privi di altro rimedio impugnatorio.
Invero, le pronunce (sentenze e ordinanze, tanto di rigetto che di accoglimento) di questa Corte sono impugnabili, con lo strumento dell’impugnazione per revocazione 391 -bis cod. proc. civ. per errore di fatto ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. (v. in tal senso, sull’inammissibilità del ricorso per cassazione straordinario avverso ordinanza della Corte di cassazione, Cass., sez. 5, n. 15637 del 2023).
11.Questa Corte ha rilevato la natura speciale della disposizione dell’art. 391 -bis, quinto comma, cod. proc. civ. (norma rimasta sostanzialmente immutata nella sua formulazione sin dalla sua introduzione con l’art. 67 l. 26 novembre 1990, n. 353), secondo cui « la pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto ». A differenza della revocazione RAGIONE_SOCIALE sentenze di merito, la cui revocazione ai termini dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. impedisce il passaggio in giudicato, come ribadito dall’art. 324 cod. proc. civ., la revocazione RAGIONE_SOCIALE sentenze di legittimità è uno strumento di revocazione straordinaria (Cass, sez. 5, sentenza n. 9660 del 2023, Cass., Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 4678; Cass., Sez. I, 20 aprile 2006, n. 9174), che
non preclude il passaggio in giudicato della sentenza di appello nel caso di rigetto del ricorso per cassazione, il che potrebbe comportare l’astratta esperibilità del rimedio del ricorso per cassazione straordinario avverso la sentenza di appello confermata (con sentenza o ordinanza) in sede di legittimità ma non già avverso la decisione della Corte di cassazione.
Questa Corte ha, altresì, precisato che essendo le sentenze o le ordinanze della Cassazione impugnabili unicamente per ricorso per revocazione a termini dell’art. 391 -bis cod. proc. civ. per errore di fatto ai sensi dell’articolo 395, numero 4), cod. proc. civ., l’astratta esperibilità del ricorso straordinario per violazione di legge costituirebbe uno strumento impugnatorio volto a introdurre surrettiziamente in sede di legittimità l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE sentenze di legittimità per violazione di legge, il che non è consentito dall’ordinamento (v. in tal senso, Cass., sez. 5, n. 15637 del 2023).
Si osserva, peraltro, come nella specie il secondo e terzo motivo di ricorso per cassazione erano stati dichiarati inammissibili per novità RAGIONE_SOCIALE questioni, non risultando trattate nella sentenza impugnata e non avendo il ricorrente assolto all’onere no n solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 32804; Cass., Sez. II, 24 gennaio 2019, n. 2038).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
Dà atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 16 ottobre 2023