Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4425 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5   Num. 4425  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7264/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , in persona del liquidatore NOME COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME , rappresentati e difesi, per procura in calce alla comparsa  di costituzione di nuovo  procuratore del 4 novembre 2020, dall ‘ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati  presso  l ‘ indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  di quest ‘ ultimo
-ricorrenti – contro
IRAP IRPEF IVA ACCERTAMENTO
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall ‘ Avvocatura AVV_NOTAIO dello  AVV_NOTAIO  presso  la  quale  è  domiciliata  in  ROMA,  INDIRIZZO
-controricorrente -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 8248/51/15, depositata il 18 settembre 2015; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO nella pubblica udienza del 24 gennaio 2025; sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; AVV_NOTAIO dello sentiti l ‘ AVV_NOTAIO per i ricorrenti e l ‘ AVV_NOTAIO per la controricorrente.
FATTI DI CAUSA
L ‘ RAGIONE_SOCIALE notificò a RAGIONE_SOCIALE (che in seguito  mutò  denominazione  in  RAGIONE_SOCIALE, successivamente  posta  in liquidazione) un avviso di accertamento con il  quale  riprendeva  a  tassazione  un  maggior reddito, ai fini Irpef e Iva, per l ‘ anno d ‘ imposta 2005.
L ‘ atto  impositivo  faceva  seguito  a  una  verifica  fiscale  che aveva condotto al rilievo dell ‘ inattendibilità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, dell ‘ indebita deduzione di costi e dell ‘ omessa contabilizzazione di ricavi, appostati come finanziamento soci; il maggior reddito della società era stato stimato in base agli studi di settore.
Poiché  si  trattava  di  società  di  capitali  a  ristretta  base partecipativa,  l ‘ Amministrazione  notificò  due  atti  impositivi  dal contenuto analogo ai soci NOME e NOME COGNOME, ciascuno dei quali era titolare della metà RAGIONE_SOCIALE quote.
La società e i soci impugnarono gli atti impositivi con distinti ricorsi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, la quale, riunite le impugnazioni, le accolse.
L ‘ RAGIONE_SOCIALE appellò la sentenza negli esclusivi confronti della società.
La Commissione tributaria regionale della Campania, investita del gravame, lo accolse, rilevando:
 che la mancata estensione del giudizio d ‘ appello ai soci non spiegava alcun effetto in punto alla procedibilità del gravame, non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario;
che l ‘ appello erariale doveva ritenersi ammissibile, ancorché articolato  con  la  riproposizione  RAGIONE_SOCIALE  deduzioni  svolte  in  primo grado, poiché dette ultime erano state adeguatamente riferite ai punti contestati della sentenza oggetto di impugnazione;
 che  era  fondato  l ‘ addebito  erariale  di  inattendibilità  RAGIONE_SOCIALE scritture  contabili,  poiché  nel  registro  dell ‘ inventario  mancava l ‘ indicazione  RAGIONE_SOCIALE  rimanenze  iniziali  e  finali  RAGIONE_SOCIALE  lavorazioni  in corso, risultando riportato il solo valore globale; né tale irregolarità  poteva  ritenersi  sanata  dalla  tenuta  del  bilancio, scrittura contabile distinta dall ‘ inventario;
che, del pari, risultava un ‘ indebita deduzione di costi per più voci, corrispondenti a tipologie di fattura generiche, rispetto alle quali le deduzioni della società contribuente  non  avevano consentito di superare i dubbi di competenza e inerenza;
 che,  ancora,  andavano  riletti  in  contabilità  gli  importi imputati alla voce ‘finanziamento soci’, rispetto ai quali operava la presunzione di ricavi non contabilizzati, non superata dai rilievi difensivi della società;
-che, infine, la rideterminazione dei redditi ad opera dell ‘ Ufficio appariva corretta in base agli studi di settore.
La sentenza d ‘ appello è stata impugnata, con RAGIONE_SOCIALE ricorso per cassazione affidato a nove motivi, da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, nonché da NOME e NOME COGNOME.
L ‘ amministrazione finanziaria ha depositato controricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell ‘ udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunziando «errata interpretazione dell ‘ art. 332 cod. proc. civ. in riferimento all ‘ art. 324 cod. proc. civ.»,  nonché «omissione e contraddittorietà della decisione», i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti dei soci,  in dipendenza del fatto che l ‘ Amministrazione  finanziaria  non  aveva  notificato  loro  l ‘ atto introduttivo del giudizio d ‘ appello.
Il secondo motivo (indicato con la numerazione ‘2A’, dal che segue la numerazione dei successivi in progressione come 2B, 2C,  ecc… fino  al  settimo  mezzo  d ‘ impugnazione)  è  rubricato «errata  interpretazione  e/o  mancata  applicazione  dell ‘ art.  53, comma 2, d.lg.vo 546/92 in violazione dell ‘ art. 360 n. 3 e n. 5».
I ricorrenti si dolgono del fatto che i giudici d ‘ appello abbiano omesso  di  dichiarare  il  gravame  inammissibile,  in  quanto  non proposto nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado.
Con il terzo mezzo, rubricato «errata interpretazione degli artt. 1, comma 2, d.l.vo 546/92 in riferimento all ‘ art. 342 cod. proc. civ. e violazione dell ‘ art. 360 cod. proc. civ. 3 per omessa, insufficiente specifica esplicitazione nell ‘ atto d ‘ appello dei motivi di gravame», i ricorrenti assumono che la C.T.R. avrebbe dovuto dichiarare  inammissibile  il  gravame  erariale  in  quanto  non articolato in motivi specifici.
Il quarto motivo denunzia vizio di ultrapetizione.
La  RAGIONE_SOCIALE  avrebbe  infatti  errato  nell ‘ accogliere  l ‘ appello,  in presenza di una mera richiesta di «totale riforma» della sentenza di primo grado, in ruolo della rituale indicazione «di quali fossero i termini della riforma da effettuarsi».
 Il  quinto  motivo,  rubricato  «errata  interpretazione  ed erronea applicazione dell ‘ art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 in tema di accertamento induttivo, anche in riferimento all ‘ art. 2697 c.c. in tema di distribuzione dell ‘ onere della prova ed in relazione agli artt. 360 n. 3 e n. 5», concerne il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto fondato il rilievo di inattendibilità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili.
I ricorrenti assumono che, sul punto, i giudici d ‘ appello avrebbero «omesso la motivazione» e reso una «decisione contraddittoria», trascurando di valutare «la documentazione prodotta come da foliario al fine della confutazione dell ‘ assunto» dell ‘ RAGIONE_SOCIALE; avrebbero, inoltre, omesso di indicare «le circostanze gravi, precise e concordanti per ritenere l ‘ inattendibilità RAGIONE_SOCIALE scritture» e «il ragionamento logico per l ‘ individuazione della percentuale di ricarico», che, in quanto corrispondente al 130% dell ‘ ammontare dei ricavi non contabilizzati, sarebbe determinata da «mancanza dei presupposti e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto».
 Il  sesto  motivo  concerne  la  specifica  statuizione  sulle scritture contabili; i ricorrenti, denunziando «errata interpretazione degli artt. 2214 ss. c.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per  il  giudizio»,  sostengono  che  il  libro  inventari  deve  recare annotate le sole ‘risultanze finali’ derivanti dalle altre scritture, poiché  i  dati  analitici  sulle  operazioni  afferiscono  al  registro
vendite  e  a  quello  acquisti;  di  qui  il  rilievo  di  erroneità  della sentenza  impugnata,  che,  sul  punto,  aveva  condiviso  i  rilievi erariali.
 Il  settimo  motivo  è  rubricato  «errata  interpretazione  e violazione  dell ‘ art.  112  c.p.c.  per  omessa  analitica  indicazione nella  sentenza  dei  motivi  posti  a  sostegno  della  decisione  in relazione all ‘ art. 360 c.p.c. n. 3 e n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio».
Secondo i ricorrenti, la sentenza d ‘ appello sarebbe totalmente priva di motivazione in relazione alla statuizione concernente la non deducibilità dei costi.
 L ‘ottavo  mezzo  (indicato  in  ricorso  con  la  lettera  ‘G’) concerne il capo della decisione relativo all ‘ omessa contabilizzazione di ricavi, imputati dalla contribuente a finanziamento soci.
In proposito i ricorrenti, deducendo «violazione di legge in riferimento all ‘ art. 2467 c.c. nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, assumono che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe omesso di esaminare «tutta una serie di documenti, documentazione non impugnata e/o altrimenti superata, agli atti cui si rimanda», prodotta da NOME COGNOME, idonea a dimostrare l ‘ effettiva sussistenza di un finanziamento da parte dei soci.
 Infine,  con  il  nono  motivo  (indicato  con  la  lettera  ‘H’), rubricato «errata interpretazione dell ‘ art. 109 del TUIR per errata omessa interpretazione della norma sulla deducibilità e detraibilità RAGIONE_SOCIALE spese in riferimento all ‘ art. 1599 c.c. in tema di locazione  ed  agli  artt.  2697  e  ss.  c.c.  in  tema  di  assolvimento dell ‘ onere  della  prova»,  i  ricorrenti  censurano  nuovamente  la
statuizione concernente i costi, dei quali, partitamente e analiticamente, rappresentano invece il possesso dei requisiti di certezza ed inerenza.
10. Preliminarmente allo scrutinio dei motivi, occorre ribadire che,  all ‘ esito  della  sentenza  di  primo  grado,  l ‘ Amministrazione propose appello nei soli confronti della società contribuente.
I  motivi  di  appello,  infatti,  concernevano  esclusivamente  la decisione resa nei confronti della società e il merito della pretesa erariale riferito al reddito di questa; tant ‘ è che l ‘ atto introduttivo del giudizio non fu notificato ai soci, che, conseguentemente, non presero parte al successivo giudizio.
Di  tale  circostanza,  del  resto,  ha  dato  chiaramente  atto  la sentenza  impugnata,  traendone,  come  si  è  detto,  le  dovute conseguenze in punto all ‘ eccezione di inammissibilità del gravame erariale sollevata dalla società contribuente.
La stessa circostanza, per le ragioni che fra breve  si esporranno,  assume  rilievo  in  merito  ai  primi  due  motivi  di ricorso; fin d ‘ ora, tuttavia, essa funge da argomento indefettibile per  rilevare  l ‘ inammissibilità  del  ricorso  proposto  dai  soci  in relazione al loro reddito di partecipazione, proprio in quanto gli stessi non erano parti nel giudizio d ‘ appello.
Su tale base si può passare all ‘ esame del primo motivo di ricorso -che appare formulato nell ‘ interesse esclusivo dei soci, in quanto volto a censurare il mancato rilievo, da parte della RAGIONE_SOCIALE, del giudicato formatosi nei loro confronti -e  che  manifesta un ulteriore profilo di inammissibilità.
I  ricorrenti,  infatti,  veicolano  con  il  ricorso  per  cassazione, anziché una critica al provvedimento impugnato, una domanda di accertamento sull ‘ esistenza o meno del giudicato nei confronti di alcuni di loro; richiesta che non risultano aver formulato in sede
d ‘ appello (e sulla quale, quindi, la sentenza impugnata non poteva statuire) e che avrebbe invece dovuto rivestire, se del caso, la forma dell ‘ istanza ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. innanzi al cancelliere competente.
12. Il secondo motivo è anzitutto inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi .
Ad  avviso  dei  ricorrenti,  infatti,  la  RAGIONE_SOCIALE  avrebbe  dovuto dichiarare  l ‘ inammissibilità  dell ‘ appello  in  quanto  non  proposto «nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio» di primo grado; ma una tale statuizione avrebbe presupposto il rilievo della sussistenza di una fattispecie di litisconsorzio necessario, che invece la sentenza appellata ha espressamente escluso.
I giudici regionali, in particolare, hanno rilevato che la riunione dei  ricorsi  in  primo  grado  ne  aveva  comportato  unicamente  la trattazione  simultanea,  facendo  «conservare  ai  procedimenti  la loro individualità», tant ‘ è che «legittimamente l ‘ RAGIONE_SOCIALE [aveva] proposto appello nei confronti di una sola controparte».
In questo senso, peraltro, il motivo svela anche la sua radicale infondatezza; la decisione della C.T.R. si pone, infatti, in continuità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l ‘ impugnazione dell ‘ avviso di accertamento emesso nei confronti dei soci di una società di capitali, avente ad oggetto il maggior reddito da partecipazione derivante dalla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati a carico della società partecipata, non determina un ‘ ipotesi di litisconsorzio necessario tra società e soci, sussistendo unicamente un nesso di pregiudizialità-dipendenza tra l ‘ accertamento sociale e quelli ulteriori ( ex plurimis , Cass. n. 31214/2023; Cass. n. 94/2022; Cass. n. 20507/2017).
13. Il terzo e il quarto motivo di ricorso, meritevoli di scrutinio congiunto per la loro connessione, sono infondati.
La valutazione di ammissibilità del gravame da parte dei giudici d ‘ appello è stata resa, infatti, in conformità ai dettami di questa Corte, secondo la quale, in particolare, la mancanza o l ‘ assoluta incertezza dei motivi specifici dell ‘ impugnazione, che determinano l ‘ inammissibilità dell ‘ appello ai sensi dell ‘ art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco.
Gli elementi di specificità dei motivi si possono infatti ricavare, anche per implicito, dall ‘ intero atto di impugnazione considerato nel  suo  complesso,  comprese  le  premesse  in  fatto,  la  parte espositiva e le conclusioni (così, fra le altre, Cass. n. 15519/2020; Cass. n. 707/2019).
È  noto,  in  proposito,  che  l ‘ art.  53  del  d.lgs.  n.  546/1992 dev ‘ essere interpretato restrittivamente, in conformità all ‘ art. 14 disp.  prel.  cod.  civ.,  poiché  costituisce  disposizione  eccezionale che limita l ‘ accesso alla giustizia; una tale interpretazione è volta, quindi, a consentire un effettivo sindacato sul merito dell ‘ impugnazione ogni qual volta nella stessa risulti sufficientemente espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado.
14. Il quinto motivo è inammissibile sotto diversi profili.
Innanzitutto, esso consiste in un coacervo di censure senza il rispetto del canone della specificità, ciò che determina, nella parte argomentativa, la difficoltà di scindere le ragioni poste a sostegno dell ‘ uno o dell ‘ altro vizio e, dunque, di effettuare puntualmente l ‘ operazione  di  interpretazione  e  di  sussunzione  RAGIONE_SOCIALE  censure
stesse  (in  tal  senso,  per  la  radicale  inammissibilità,  fra  le numerose altre, Cass. n. 4616/2020; Cass. n. 21239/2015).
Esso, inoltre, finisce con il sollecitare un riesame nel merito degli  apprezzamenti  compiuti  dai  giudici  d ‘ appello,  laddove,  in particolare, evoca il mancato esame «della documentazione come da foliario» che poi omette di indicare specificamente, in aperta violazione dell ‘ art. 366, num. 6), cod. proc. civ.
Infine, per la parte in cui denunzia una violazione dell ‘ art. 2697 cod. civ., la censura si risolve in una critica al fatto che i giudici d ‘ appello abbiano ritenuto maggiormente persuasive alcune prove anziché altre; con il che essa si disallinea dall ‘ RAGIONE_SOCIALE modello di sindacato consentito in questa sede con riferimento alla disciplina dell ‘ onere della prova, che va limitato al caso in cui il giudice abbia fatto gravare tale onere su una parte diversa da quella alla quale spettava, secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (in questo senso, da ultimo, Cass. n. 26739/2024).
15. Il sesto motivo è infondato.
La tesi esposta in ricorso, secondo la quale il libro inventari dovrebbe annotare le sole ‘risultanze finali’ , confligge con il criterio fiscale della corretta valutazione RAGIONE_SOCIALE rimanenze, che nell ‘ inventario è imposto dall ‘ art. 59, primo comma, TUIR (oggi art. 92 TUIR); detta valutazione «deve in tal senso confluire nel conto dei profitti e RAGIONE_SOCIALE perdite» e «l ‘ eventuale errore presente nella redazione dell ‘ inventario si deve ritenere corretto soltanto dall ‘ esposizione RAGIONE_SOCIALE rimanenze nel conto dei profitti e RAGIONE_SOCIALE perdite secondo le modalità indicate dalla detta norma» (così Cass. n. 8879/2007).
In  altri  termini,  il  libro  degli  inventari  deve  consentire  la ricostruzione della valutazione RAGIONE_SOCIALE rimanenze secondo i
richiamati criteri legali; va così esente da censure, sul punto, la sentenza impugnata, secondo la quale non era possibile addivenire ad alcuna ricostruzione poiché il libro inventari della società contribuente ometteva di indicare le rimanenze iniziali e finali.
Il settimo motivo non supera il vaglio di ammissibilità in ragione della sua formulazione; anche in questo caso, infatti, la censura -che contiene la denunzia di plurime violazioni di legge, difetto di motivazione e omesso esame di un fatto controverso -difetta radicalmente di specificità e non può essere ricondotta in modo chiaro  e  inequivocabile  ad  una  RAGIONE_SOCIALE  ragioni  tassative  di impugnazione stabilite dall ‘ art. 360 cod. proc. civ.
 Lo  scrutinio  dell ‘ ottavo  mezzo  di  ricorso  conduce  alle medesime conclusioni.
Il  motivo,  inoltre,  ha  ad  oggetto  la  statuizione  inerente  al rilievo per omessa contabilizzazione di ricavi, che assume errata perché  i  giudici  d ‘ appello  non  avrebbero  esaminato  «tutta  una serie di documenti, documentazione non impugnata e/o altrimenti superata, agli atti cui si rimanda»; anche in questo caso, pertanto, esso risulta redatto in violazione dell ‘ art. 366, num. 6, cod. proc. civ.
 Infine,  la  sovrapposizione  di  censure  non  distinguibili designa  l ‘ inammissibilità  anche  del  nono  ed  ultimo  motivo  di ricorso;  lo  stesso  motivo,  inoltre,  sollecita  espressamente  un riesame  della  documentazione  relativa  ai  costi  ritenuti  non deducibili, e dunque una forma di sindacato estranea al perimetro del giudizio di legittimità.
In conclusione, il ricorso dei soci va dichiarato inammissibile; va rigettato il ricorso della società.
Le spese, poste a carico dei ricorrenti in solido, sono liquidate in dispositivo.
Sussistono  i  presupposti  per  la  condanna  dei  ricorrenti  al pagamento di un importo pari al doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE, dichiara inammissibile il ricorso proposto da  COGNOME  NOME  e  COGNOME  NOME;  condanna  i  ricorrenti,  in solido fra loro, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che liquida in € 5.800,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte  dei  ricorrenti,  dell ‘ ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di