Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33764 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33764 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
Oggetto:
ricorso
in
cassazione
contro
sentenza
di
primo grado
–
inammissibilità in
difetto di accordo tra le parti
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18377/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, avvocato, che agisce in proprio (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-ricorrente – contro
AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado della Campania n. 8911/07/2024 depositata in data 07/06/2024; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 14/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
-il contribuente proponeva ricorso avverso svariati atti impositivi, emessi nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, che venivano notificati ai legali rappresentanti della società ed al ricorrente quale amministratore di fatto della società sopra detta;
-inoltre, il ricorrente COGNOME NOME ha anche impugnato l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO , notificato in data 26.10.2022, con il quale per l’anno d’imposta 2014, sono stati disconosciuti costi relativi alle fatture emesse dalla società ‘RAGIONE_SOCIALE nei confronti del ricorrente per € 309.234,00 in quanto relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti, ai sensi dell’articolo 109 del TUIR , ed è stata recuperata l’iva indebitamente detratta su dette fatture pari ad € 68.032,00. È stato riconosciuto l’importo di € 185.717,00 quale costo relativo al personale, in abbattimento del reddito dichiarato, e, pertanto, è stato accertato un reddito da lavoro autonomo pari ad € 319.077,00. Inoltre, sono state accertate ai fini del Modello NUMERO_DOCUMENTO presentato come sostituto d’imposta maggiori ritenute per € 25.683,00;
-la CGT di primo grado di Napoli con la sentenza impugnata in questa sede ha dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al n. 6167/2021 RG e rigettato, per il resto, i quattro ricorsi riuniti;
-ricorre a questa Corte il contribuente, con riguardo al solo ricorso n. RG 6761/21, con atto affidato a sette motivi e illustrato da memoria;
-l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
-il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale il ricorrente ha chiesto la decisione del Collegio;
Considerato che:
-stante l’assenza di accordo tra le parti processuali per la proposizione diretta del ricorso per cassazione avverso la decisione di primo grado, come previsto dal comma 2 bis dell’art. 62 del d. Lgs n. 546 del 1992, il ricorso è inammissibile;
-le spese processuali sono liquidate secondo la soccombenza;
-poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 28540 del 13 ottobre 2023; Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 27195 del 22 settembre 2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. Sez.3, Ordinanza n. 31839 del 15 novembre 2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 – bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. – codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente;
-debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. ulteriore l’importo di euro 2.200 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro 1.100,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa RAGIONE_SOCIALE ammende;
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in euro 4.400,00, a favore della parte controricorrente, oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.200,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. sempre in favore di parte controricorrente e infine dell’ancora ulteriore somma di euro 1.100,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME