Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19836 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19836 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/07/2024
AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRPEF 2009 – REVOCAZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21303/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso,
-ricorrente -contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, non costituita,
-intimata – per la revocazione della ordinanza di questa Corte suprema di cassazione n. 2900 depositata il 31 gennaio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 6 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, ritualmente notificato, l’RAGIONE_SOCIALE accertava, in capo a COGNOME
NOME, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, un maggior reddito complessivo per l’anno 2004 per l’importo di € 185.219,28, sulla base della disponibilità di beni immobili indicati in un appartamento in RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE ed in un altro immobile in Cerignola, oltre che all’acquisto di terreni tra gli anni 2004 e 2008 del valore di circa € 900.000,00.
Avverso tale atto COGNOME NOME proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino la quale, con sentenza n. 365/04/2011, lo accoglieva, annullando l’avviso di accertamento suddetto .
Interposto gravame dall’RAGIONE_SOCIALE, la Commissione Tributaria Regionale della Campania -sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 48/12/2013, depositata il 13 febbraio 2013, accoglieva l’appello, compensando le spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione COGNOME NOME; questa Corte, con ordinanza n. 2900 del 31 gennaio 2022, rigettava il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso tale ordinanza COGNOME NOME propone ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391 -bis cod. proc. civ., sulla base di due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE non si è costituita in giudizio.
Con decreto presidenziale del 15 novembre 2023 è stata fissata per la trattazione l’udienza del 6 marzo 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
La ricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
Il ricorso per revocazione in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo la ricorrente chiede la revoca dell’ordinanza impugnata per errore materiale n ella valutazione di un elemento provato nel giudizio, in relazione alla dichiarata inammissibilità del quarto e del quinto motivo di ricorso.
Deduce, in particolare, la ricorrente che la Corte aveva errato laddove aveva dichiarato improcedibili ( rectius : inammissibile) i motivi in questione, in quanto, trattandosi di motivi riguardanti l’ipotesi di cui al num. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ., avrebbe dovuto comunque valutare il ‘fatto storico’ ed il materiale istruttorio acquisito agli atti del giudizio, e quindi avrebbe dovuto entrare nell’analisi nomofilattica del quesito.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si richiede la revocazione dell’ordinanza impugnata per errore materiale nella valutazione di un elemento fondamentale in ordine alla sussistenza degli elementi di fatto e di diritto idonei a verificare l’infondatezza della pretesa erariale.
Procedendo quindi all’esame dei motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
2.1. Il primo motivo è inammissibile.
Il motivo, infatti, contiene una prolissa trattazione sulla formulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., a seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche intervenute a seguito dell’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, n. 83/2012, e sui confini tra vizio di motivazione e omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio. Orbene, a parte ciò, secondo la ricorrente il nuovo art. 360, primo comma, num. 5), trasformerebbe la Corte in un giudice del fatto, e quindi, a suo avviso, la stessa Corte non avrebbe
dovuto dichiarare inammissibili i motivi quarto e quindi del precedente ricorso, ma avrebbe dovuto esaminare il fatto. Tuttavia, come accertato con la precedente ordinanza, i motivi in questione erano formulati secondo la vecchia formulazione del num. 5), e quindi come vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria, nel mentre non era stato indicato alcun ‘fatto decisivo’ il cui esame sarebbe stato omesso , con la conseguenza che correttamente la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi in questione.
2.2. Anche il secondo motivo è inammissibile.
La ricorrente, infatti, sostanzialmente richiede una mera rivalutazione RAGIONE_SOCIALE prove acquisite in giudizio, sostenendo che la ricorrente aveva dimostrato la legittima provenienza della provvista utilizzata per acquistare gli immobili, e quindi la Corte aveva errato nel valutare il suddetto materiale probatorio.
Trattasi di una valutazione inammissibile in questa sede, non avendo, peraltro, la ricorrente indicato neanche uno specifico errore di fatto ex art. 395, num. 4), cod. proc. civ.
Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell’RAGIONE_SOCIALE.
Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2024.