Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12542 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12542 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 555/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura speciale allegata alla istanza di estinzione del giudizio , ed elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO in Roma al INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, domiciliata presso la medesima in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente – per la revocazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione n. 12023/2018 depositata in data 16/05/2018;
revocazione
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2024 dal consigliere dott. NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE, in sede di registrazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza civile n. 543/2009 pronunciata dal Tribunale di Campobasso (sentenza che aveva condannato NOME COGNOME e gli altri eredi di NOME COGNOME alla demolizione di un fabbricato costruito su suolo demaniale e al risarcimento dei danni in favore RAGIONE_SOCIALEa parte pubblica, v. pagina 2 del controricorso nel giudizio n. RG 27010/2016), emise nei confronti di COGNOME NOME avviso di liquidazione d’imposta di registro, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, Tariffa parte 1, allegata al d.P.R. 131/1986. Il suddetto atto sostituiva l’avviso relativo alla registrazione RAGIONE_SOCIALEa predetta sentenza civile, avverso il quale era stato proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso che, accogliendolo, aveva ritenuto inesistente il presupposto RAGIONE_SOCIALEa solidarietà ex art. 57 d.P.R. n. 131/1986.
Avverso l’avviso di liquidazione di imposta propose ricorso il contribuente eccependone l’infondatezza, in ragione RAGIONE_SOCIALEa sospensione provvisoria RAGIONE_SOCIALE‘esecutività RAGIONE_SOCIALEa sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Campobasso, e l’illegittimità, in relazione alla pretesa di pagamento RAGIONE_SOCIALE‘intera imposta, essendo la quota ereditaria del NOME pari ad un terzo dei beni caduti in successione.
La CRAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALEPRAGIONE_SOCIALE di Campobasso rigettò il ricorso proposto dal contribuente, ritenendo la sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esecutività pronunciata dalla Corte d’Appello efficace solo inter partes e non anche RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria. La RAGIONE_SOCIALE.T.P. dichiarò del pari priva di fondamento la censura concernente la quota ereditaria, in quanto la sentenza di condanna era stata emessa in un unico contesto processuale verso tutti i soggetti obbligati in solido al pagamento, ex art. 57, comma 1, d.P.R. n. 131/1986.
Accogliendo l’appello proposto dal contribuente, la C.T.R. del Molise ritenne invece che la sentenza del Tribunale di Campobasso, in virtù RAGIONE_SOCIALEa intervenuta sospensione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia esecutiva, non producesse alcun effetto giuridico tra le parti e nei confronti di terzi. Pertanto, tale decisione non poteva rappresentare il presupposto giuridico per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 37 d.P.R. n. 131/1986.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE propose ricorso, affidato ad un motivo, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.T.R. indicata in epigrafe.
Costituitosi il contribuente, la Corte accolse il ricorso con ordinanza n. 18023/2018, cassando la sentenza impugnata, decidendo nel merito e rigettando il ricorso introduttivo.
In particolare, ritenne inammissibile l’eccezione di estraneità alla lite, in relazione al giudicato formatosi per effetto RAGIONE_SOCIALEa sentenza resa dalla stessa Corte, n. 26420/2014, che avrebbe escluso la qualità di erede del contribuente, sul presupposto che esso era maturato in pendenza del giudizio di appello e quindi non poteva essere allegato per la prima volta in cassazione; nel merito ritenne che la C.T.R. avesse errato nel dare rilevanza alla sospensione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia esecutiva RAGIONE_SOCIALEa sentenza disposta dalla Corte d’appello e, decidendo nel merito, rigettò il ricorso del contribuente.
Contro tale decisione NOME COGNOME propone ricorso per revocazione.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorrente ha depositato rinuncia al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato e, mutato il difensore costituito, istanza di estinzione.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 23/02/2024.
Considerato che:
Il ricorrente, con l’unico motivo, deduce errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. ed errore materiale ex art. 391bis cod. proc. civ.
Sotto il primo profilo, deduce che la Corte ha errato nel ritenere inammissibile l’eccezione di estraneità alla lite, dovuta alla pronuncia di questa Corte n. 2640/2014 ( recte n. 26420/2014), che aveva escluso la titolarità del bene oggetto di causa in capo al contribuente, sull’errato presupposto che il giudicato fosse stato dedotto per la prima volta in cassazione, e fosse quindi inammissibile in quanto formatosi nel corso del giudizio di merito, mentre invece la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione era st ata depositata all’udien za di discussione davanti alla C.T.R. del 9/05/2016, a conferma RAGIONE_SOCIALEa bontà RAGIONE_SOCIALE deduzioni spese nel relativo giudizio ove erano state già prodotte le sentenze di merito; per cui in realtà egli aveva riproposto l’eccezione in f orza RAGIONE_SOCIALE ‘ ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Cassazione non esaminata dalla C.T.R. e definitivamente confermativa RAGIONE_SOCIALEa sua non titolarità sul bene immobile oggetto RAGIONE_SOCIALEa sentenza registrata. Chiede quindi di voler eliminare dalla ordinanza impugnata il detto errore di fatto e quindi correggere l’inammissibilità erroneamente dichiarata .
Sotto il secondo profilo, deduce invece che a pagina 3, penultimo rigo, vi sia un errore materiale laddove il dante causa RAGIONE_SOCIALE parti è indicato in NOME COGNOME non NOME COGNOME, chiedendone la correzione.
Il motivo contiene due richieste, una di revocazione e una di correzione di errore materiale; occorre appena precisa che è ammissibile il ricorso con il quale la parte chieda, ex art. 391bis cod. proc. civ., contestualmente la revocazione ovvero la correzione di errori materiali RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata (Cass. 30/07/1999, n. 8295).
Il ricorrente ha depositato:
in data 27/07/2022 provvedimento di sgravio firmato dal Direttore RAGIONE_SOCIALE Campobasso che certifica l’avvenuto sgravio RAGIONE_SOCIALE somme iscritte a ruolo motivato dalla sentenza C.T.P. 335/03/2010; tale documento non pare assumere alcuna rilevanza ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione in mancanza di alcuna deduzione difensiva al riguardo e di alcuna richiesta avente origine dal medesimo;
in data 7/02/2024 un ‘ istanza di estinzione del giudizio per cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, sul presupposto che l’obbligazione tributaria dedotta è stata nelle more estinta in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n. 136 del 2018 ad opera del coobbligato COGNOME NOME, allegando la domanda di definizione agevolata in relazione alla controversia iscritta al NUMERO_DOCUMENTO e la ricevuta RAGIONE_SOCIALEa sua presentazione in data 20/05/2019.
Occorre a tal proposito evidenziare che l’art. 6, comma 14, d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n, 136 del 2019, prevede espressamente che la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente ; nel giudizio in esame il perfezionamento del condono del coobbligato è però un mero presupposto fattuale, un fatto sopravvenuto, esterno al giudizio, del quale quindi la parte interessata deve dare prova compiuta, prova che, però, nel caso di specie è assente. Il ricorrente ha infatti prodotto unicamente la domanda di definizione agevolata di NOME COGNOME con la prova RAGIONE_SOCIALEa sua presentazione telematica all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che però è priva RAGIONE_SOCIALEa prova del pagamento RAGIONE_SOCIALEa prima ed unica rata, pagamento che sarebbe avvenuto in data 10/04/2029; l’art. 6, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018 prevede che la definizione si perfezioni con la presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti o RAGIONE_SOCIALEa prima rata entro il 31 maggio 2019; nessun elemento si ricava peraltro dall’esito
del giudizio n. RG 14657/2018, cui la domanda fa riferimento, posto che esso è stato deciso con ordinanza n. 14147/2019, depositata in data 27/05/2019, di accoglimento del ricorso erariale, con rinvio al giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello, e ove non si fa cenno alla intervenuta definizione.
Pertanto, il ricorso deve essere esaminato nel merito.
3. Ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione occorre far applicazione del principio per cui il ricorso per revocazione è soggetto, a pena di inammissibilità, alle stesse regole formali e sostanziali del ricorso per cassazione, tra le quali vi è il principio di specificità proprio del ricorso per cassazione; ne discende che esso è inammissibile quando contenga solo la domanda di revocazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, idonea a provocare la fase rescindente del giudizio, ma non contenga la domanda di decisione sull’originario ricorso, riproponendone gli argomenti, in quanto un ricorso siffatto non è idoneo ad attivare la eventuale successiva fase rescissoria.
La domanda di revocazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione per errore di fatto deve, cioè, contenere a pena RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità, oltre all’indicazione del motivo RAGIONE_SOCIALEa revocazione prescritta dall’art. 398 secondo comma, cod. proc. civ., l’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui l’errore presenta i requisiti previsti dall’art. 395 cod. proc. civ. ma anche l’esposizione dei fatti di causa prevista dall’art. 366, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., al fine di rendere agevole la comprensione RAGIONE_SOCIALEa questione controversa e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata (Cass. 19/10/2022, n. 30720, ove la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione in quanto privo di qualsivoglia indicazione relativa all’originario ricorso per Cassazione; Cass. 01/06/2018, n. 14126, ove la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso evidenziando che l’esposizione dei fatti di causa non può ritenersi validamente effettuata mediante il semplice rinvio al precedente ricorso per Cassazione; Cass. 27/09/2021, n. 26161, che ha precisato che il
mancato rispetto di tali requisiti espone il ricorrente al rischio di declaratoria di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, non consentendo la valorizzazione RAGIONE_SOCIALEo scopo del processo, volto da un lato ad assicurare l’effettiva tutela del diritto di difesa , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 Cost. e nell’ambito dei principi del giusto processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost. e in coerenza con l’articolo 6 Cedu e, dall’altro, a evitare di gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui; ancora Cass. 8/07/2020, n. 14244; Cass. 1/06/2018, n. 14126; Cass., Sez. U. 6/07/2015, n. 13863; Cass. 22/05/2015, n. 10553).
Nella specie, il ricorrente, dopo aver trascritto l’ordinanza impugnata, ha individuato l’errore revocatorio, consistente nell’aver ritenuto che l’eccezione di estraneità alla lite in forza del giudicato fosse inammissibile in quanto da dedurre nel giudizio di merito, evidenziando che ciò in realtà era effettivamente avvenuto poiché la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Cassazione era stata depositata all’udienza di discussione davanti alla CTR; premesso che la questione non è relativa all’esistenza di un giudicato sul medesimo oggetto del presente ricorso, il ricorrente non ha però fatto alcun riferimento alla rilevanza di tale errore (e sul fatto che sarebbe dimostrato dalla sentenza, la circostanza cioè di non essere erede di COGNOME NOME) nella originaria vicenda processuale (che ha oggetto imposta di registro in relazione ad una sentenza emessa in un giudizio del quale egli è parte), al fine di consentire alla Corte di decidere sulla fase rescissoria, neanche riproducendo i motivi RAGIONE_SOCIALEa controparte, che di quel giudizio era la ricorrente; si è invece limitato a chiedere di voler eliminare dalla ordinanza impugnata il detto errore di fatto e quindi correggere l’inammissibilità erroneamente dichiarata , senza alcuna indicazione di come tale ammissibilità inciderebbe sulla decisione del ricorso erariale, né ha chiesto la decisione sull’originario ricorso , non assumendo alcuna esplicita posizione al riguardo.
La seconda richiesta, relativa alla correzione di errore materiale, cui non si è opposta la difesa erariale, deve essere invece accolta, in quanto a pagina 3 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di questa, rigo 30, ove è scritto NOME deve effettivamente leggersi e intendersi COGNOME NOME .
La soccombenza sulla domanda di revocazione determina la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
dichiara inammissibile la revocazione;
accoglie l’istanza di correzione di errore materiale e per l’effetto dispone che a pagina 3 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di questa Corte n. 12023/2018 depositata in data 16/05/2018, al rigo 30, ove è scritto NOME debba leggersi e intendersi COGNOME NOME , mandando alla cancelleria per le prescritte annotazioni;
condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, spese che liquida in euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 , comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2024.