Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6344 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6344 Anno 2026
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7481/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall’ AVV_NOTAIO (C.F. (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
Contro
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE);
-intimato- avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO della CAMPANIA n. 6165/2022, depositata il 19/9/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno avverso l’atto di pignoramento presso terzi n. 437352/2017, relativo alla TARSU per gli anni 2011 e 2012,
contestando l’omessa e/o errata notificazione dell’ingiunzione fiscale e dell’avviso di accertamento prodromici all’atto di esecuzione. Con sentenza n. 2688/2018, l’adita Commissione rigettava il ricorso, reputando validamente eseguita la notificazione degli atti indicati.
La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 5582/2020, rigettava l’appello del contribuente, condividendo le conclusioni del collegio di prime cure con riferimento alla regolarità della notificazione dell’ingiunzione fiscale e dell’avviso di accertamento.
Avverso la citata sentenza, COGNOME NOME proponeva ricorso per revocazione, ex art. 395, n. 4, c.p.c., lamentando l’errore dei giudici d’appello relativamente alla ritenuta sussistenza della notifica dell’ingiunzione di pagamento, prodromica al pignoramento presso terzi, in quanto sull’avviso di ricevimento non vi era la sottoscrizione del destinatario né il chiaro riferimento alle annualità 2011 e 2012, specificando che si trattava di una ‘svista di carattere materiale dei giudici di seconde cure’. RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso per revocazione e deducendo, comunque, che l’avviso di ricevimento recava la sottoscrizione del destinatario e individuava le annualità di riferimento, con conseguente manifesta infondatezza delle censure poste a base dell’impugnazione.
L’adita Commissione tributaria regionale, con sentenza n. 6165/2022, depositata il 19 settembre 2022, accoglieva il ricorso.
Ad avviso del Collegio risultava evidente che sull’avviso di ricevimento non vi fosse la sottoscrizione per ricezione da parte del destinatario dell’atto o di persona diversa legittimata a riceverlo, e che pertanto mancava la prova certa in ordine all’avvenuta notifica dell’ingiunzione di pagamento. Nella fattispecie, affermava la Commissione, la sentenza ha fondato la motivazione sull’erronea percezione di un dato documentale non rispondente alla realtà che emergeva dagli atti e ha considerato regolare una notificazione che,
invece, mancando la sottoscrizione del destinatario, difettava di un elemento essenziale. Secondo la Commissione, ciò incideva in maniera determinante sia sull’esistenza giuridica dell’atto stesso, sia sulla validità del consequenziale atto di pignoramento impugnato.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre RAGIONE_SOCIALE, formulando due motivi di ricorso. Deposita memoria illustrativa, con la quale richiama le conclusioni di cui al ricorso.
Il contribuente è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 395, n. 4, c.p.c., e 64 del D. Lgs. n. 5461992’, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la società lamenta l’erroneità della pronunzia impugnata per avere la Commissione Tributaria Regionale accolto il ricorso nonostante la mancanza del presupposto di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c. e malgrado l’avviso di ricevimento recasse la sottoscrizione del destinatario dell’atto notificato.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Nullità della sentenza per vizio motivazionale, essendo la motivazione del tutto apparente, con affermazioni tra loro inconciliabili, e/o perplessa e/o incomprensibile; in particolare, il Giudice della revocazione ritiene che sull’avviso di ricevimento della notifica della ingiunzione fiscale n. NUMERO_DOCUMENTO risulta mancante la sottoscrizione del destinatario, sottoscrizione invece esistente; violazione degli artt. 36 del D. Lgs. n. 546-1992, 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.’, la società lamenta che i giudici d’appello abbiano adottato un percorso motivazionale in palese contrasto con le risultanze documentali, considerato che dall’avviso di ricevimento prodotto dallo stesso contribuente potevano evincersi tanto la sottoscrizione del ricevente quanto la firma dell’incaricato alla consegna.
Deve essere esaminato, per considerazioni di priorità logica, il secondo motivo, la cui fondatezza sarebbe idonea ad assorbire in sé ogni altra doglianza, incidendo sulla sussistenza della motivazione della sentenza.
La censura è destituita di fondamento.
2.1. Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del D. Lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di indicare su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è giunto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato ‘ iuxta alligata et probata ‘ . La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e “una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che recano una motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, in tal modo non assolvendo alla finalità di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). Come più volte affermato da questa Corte, la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da ‘ error in procedendo quando, nonostante appaia graficamente esistente, non renda, tuttavia,
percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a rendere conoscibile il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. ord. n. 14927 del 15/6/2017 conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019; Cass. n. 29124/2021). Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021).
2.2. Va, inoltre, ricordato che secondo le Sezioni Unite di questa Corte la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del D.L. 22/06/2012, n. 83, conv. in legge 07/08/2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Conseguentemente, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, perché attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).
Nel medesimo senso è stato successivamente precisato che il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato ove la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. 03/03/2022, n. 7090).
2.3. Nel caso di specie si legge nella motivazione della sentenza impugnata che la decisione oggetto del ricorso per revocazione si fondava ‘sull’erronea percezione di un dato documentale non rispondente alla realtà documentata: la regolarità di una notifica che, invece, non poteva essere ritenuta oggettivamente regolare per la palese mancanza della sottoscrizione del destinatario (o di altra persona addetta al ricevimento dell’atto). Tanto incide in maniera determinante sia sull’esistenza giuridica dell’atto stesso, sia sulla validità del conseguente atto di pignoramento impugnato.’ .
La Commissione tributaria regionale decideva di accogliere il ricorso, rilevando che erroneamente era stata ritenuta regolare la notificazione dell’atto presupposto, pur difettando la sottoscrizione del destinatario o di un soggetto legittimato alla ricezione dell’atto. Risultano quindi individuabili gli elementi dai quali la Commissione ha tratto il proprio convincimento al fine di reputare sussistente ‘l’erronea percezione di un dato documentale non rispondente alla realtà documentata’, così da ritenere che la motivazione della sentenza impugnata assolva al minimo
costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., cui fa riferimento la giurisprudenza di questa Corte.
Il primo motivo è fondato.
3.1. Secondo il consolidato indirizzo della Corte, l’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a determinare la revocazione delle sentenze deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre l’esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di sussunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo; in altri termini, l’errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, ma non può tradursi in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione (fra le tante Cass., S.U., 11/04/2018, n. 8984; Cass. Sez. Un. 27/12/2017, n. 30994; Cass. 28/7/2017, n. 18899; Cass. S.U., 23/12/2009, n. 27218; n. 17443 del 2008).
L’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza presuppone l’esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass. Sez. 6-2, ordinanza n. 16439 del 10/06/2021; Cass. Sez. 3, sentenza n. 3190 del 14/02/2006).
3.2. Nel caso in esame difettano i requisiti appena elencati.
3.3. Va premesso che gli argomenti spesi dalla Commissione tributaria regionale, con la sentenza n. 5582/2020, a sostegno del rigetto dell’appello del contribuente, pur non riguardando specificamente il profilo della sottoscrizione dell’avviso di ricevimento relativo alla notificazione dell’ingiunzione di pagamento, attengono comunque alla regolarità del procedimento notificatorio dell’atto medesimo.
Ciò posto, l’errore di fatto che può dar luogo alla revocazione della sentenza ben può cadere sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice. È tuttavia necessario osservare, quanto al caso di specie, che l’omesso rilievo di un vizio concernente la ritualità della notificazione di un atto, non configura un errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e dei principi innanzi richiamati, cioè un errore di natura meramente percettiva, una svista materiale, bensì, in ipotesi, un errore di diritto da far valere con gli ordinari mezzi d’impugnazione (v. Cass., n. 16136/2009, n. 25654/2013, n. 28278/2016).
3 .4. La sentenza oggetto dell’attuale impugnazione, nel riconsiderare il profilo della sottoscrizione al fine della validità della notificazione, è entrata nel merito di una questione – la notifica di una ingiunzione di pagamento – che aveva costituito oggetto di specifico esame. Tuttavia, alla stregua di quanto innanzi rilevato, per ritenere ammissibile il ricorso revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., è necessario che il fatto oggetto dell’errore non abbia costituito un punto controverso del dibattito processuale su cui la pronuncia impugnata aveva deciso, in caso contrario dovendo la decisione di merito erronea essere contestata avvalendosi degli ordinari mezzi di impugnazione.
3.5. Le critiche rivolte alla sentenza attengono, in ogni caso, esclusivamente a un dedotto errore nella valutazione dei documenti allegati a comprova della compiuta notificazione, assumendosi l’errata valutazione in ordine alla sussistenza di uno dei dati -la sottoscrizione del
ricevente -riguardanti il procedimento notificatorio. Tanto basta a collocare la censura all’esterno dell’area di operatività dell’errore revocatorio.
Il ricorso va dunque accolto, la sentenza va cassata e, decidendo nel merito, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di revocazione e del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara inammissibile il ricorso per revocazione proposto avverso la sentenza n. 5582/2020 della Commissione tributaria regionale della Campania; condanna l’intimato al pagamento delle spese del giudizio di revocazione, che liquida in €. 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, ed in €. 1.800,00 per il giudizio di legittimità, oltre € . 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME