Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5243 Anno 2024
TABLE
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 2833 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto
Da
NOME COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore ;
-intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria regionale della Calabria n. 2130/2021, depositata in data 15 giugno 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
1.NOME COGNOME propone ricorso, affidato a otto motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Calabria aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , avverso la sentenza n. 506/12/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza di rigetto del ricorso proposto dal suddetto contribuente, esercente attività di commercio di articoli da regalo, casalinghi e piccoli elettrodomestici, avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio , previo p.v.c. della G.d.F., aveva contestato nei confronti di quest’ultimo maggiori ricavi ai fini Irpef, Irap e Iva, per l’anno 1987.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
E’ stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di inammissibilità/manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
4.Il ricorrente ha chiesto la decisione ed è stata quindi disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380 bis e 380 bis.1 c.p.c.
5.Il contribuente ha depositato memoria, con allegata sentenza n. 1570/04/2015 emessa dalla CTP di Cosenza con attestazione di passaggio in giudicato.
CONSIDERATO CHE
1.Preliminarmente, quanto alla valenza di giudicato (esterno) – dedotta in memoria- formatosi sulla sentenza n. 1570/04/2015 emessa dalla CTP di Cosenza di annullamento del medesimo avviso di rettifica oggetto della presente impugnativa, va osservato che il giudicato esterno, utilizzabile nel processo tributario per la sua capacità espansiva, può essere dedotto e provato anche per la prima volta in sede di legittimità, purché, però, esso si sia formato dopo la conclusione del giudizio di merito o dopo il deposito del ricorso per cassazione (Cass. n. 2617 del 2015; Cass. n. 24531 del 2017, Sez. 6-5, n. 991 del 2023).
2 .Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata ‘ per omessa pronuncia su un elemento essenziale della controversia ‘ avendo l’appellante sollevato, con memoria del 1° giugno 2016, eccezione di giudicato esterno formatosi in virtù di sentenza della CTP di Cosenza n. 1570/04/2015, depositata il 12.3.2015, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il medesimo avviso di rettifica.
2.1.Il motivo si profila inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità atteso che, per costante giurisprudenza, “Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, “in primis”, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività RAGIONE_SOCIALE questioni prospettatevi. (Cass. S.U. n. 15781 del 28/07/2005; conf., da ultimo, Cass. n. 5344 del 04/03/2013; Cass. n. 22766 del 2019); Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di “error in procedendo” per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente – per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem” agli atti della fase di merito dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi” (Cass. n. 15367 del 04/07/2014; Cass. n. 11738 del 08/06/2016; n. 25009 del 2018). Nella specie, il contribuente non trascrive né allega al ricorso la memoria nella quale sarebbe stata dedotta in sede di gravame la circostanza dell’avvenuta
formazione del giudicato esterno né tantomeno nella sentenza impugnata si evince la proposizione di tale questione.
3 . Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, ‘la nullità della sentenza per errore di diritto e di fatto, per violazione del ne bis in idem’ , avendo la CTR confermato la legittimità dell’avviso in questione, in violazione del principio del ne bis in idem , atteso che il medesimo avviso di rettifica era stato annullato in forza di sentenza della CTP di Cosenza n. 1570/04/2015, depositata il 12 marzo 2015 e passata in giudicato.
3.1. Il motivo si profila inammissibile in quanto, premesso che ‘ il giudice del merito è tenuto a rilevare anche d’ufficio la formazione del giudicato, a condizione che lo stesso risulti dagli atti di causa ‘ (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19129 del 06/07/2023 ) nella specie, il contribuente non ha assolto all’onere , in punto di autosufficienza, di riportare gli atti difensivi del grado di appello nei quali era stata dedotta tale circostanza, producendo altresì, in tale sede, la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risultasse che la stessa non era soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull’affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l’impugnabilità della sentenza ( Sez. 1, Ordinanza n. 6868 del 02/03/2022).
4 . Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., ‘la nullità della sentenza per mancata pronuncia su elementi essenziali del contenzioso avuto riguardo all’avviso di rettifica emesso per relationem ‘ avendo la CTR omesso di valutare -nel rigettare l’eccezione di omessa motivazione dell’a vviso di rettifica – la nullità dello stesso in quanto motivato per relationem facendo un mero rinvio agli elementi fattuali contenuti nel p.v.c. senza alcuna valutazione da parte dell’Ufficio dei rilievi formulati dalla GRAGIONE_SOCIALE. e senza esplicitare le ragioni poste a suo fondamento.
4.1.Il motivo si profila inammissibile.
4.2.Invero, il vizio specifico denunciabile per cassazione in base alla nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (come modificato dal decretolegge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis concerne l’omesso esame di un fatto storico , principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni dell’art. 366 , comma 1, n. 6, c.p.c. e dell’ art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass. n. 14324 del 2015). Nella specie, il ricorrente, nel denunciare il vizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., non ha assolto all’onere di dedurre l’omesso esame di un ‘fatto storico’, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, ma peraltro -quanto all’assunta mancata considerazione da parte della CTR dell’illegittimità dell’avviso di rettifica emesso per relationem al p.v.c. della G.d.F. senza alcuna valutazione da parte dell’Ufficio dei rilievi contenuti nel processo verbale – di profili attinenti a «questioni» o «argomentazioni» che, pertanto, risultano irrilevanti (v. in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. 6 – 1, Ord. n. 22397 del 06/09/2019).
4.3.La censura è inammissibile anche avuto riguardo all’applicabilità alla sentenza impugnata della regola della pronuncia c.d. «doppia conforme» di cui all’art. 348 ter cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis ) e della nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
4.4.In ogni caso, va osservato che la CTR ha esplicitamente rigettato il motivo di doglianza attinente alla motivazione c.d. per relationem , ritenendo, nella
specie, ‘correttamente motivato’ l’avviso in questione facente riferimento al processo verbale di constatazione della GdF regolarmente consegnato al contribuente ‘ senza che l’Amministrazione sia tenuta ad includervi notizia RAGIONE_SOCIALE prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportarne sia pure sinteticamente il contenuto ‘ (è richiamata sul punto Cass., sez. 5, n. 27800 del 3.10.2019).
5 . Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., ‘la nullità della sentenza per difetto di forma’ per avere la CTR rigettato l’appello del contribuente con una motivazione apparente, senza esplicitare, in relazione ai motivi di impugnazione, l’iter logico -giuridico sotteso alla decisione.
5.1.Il motivo è manifestamente infondato.
5.2.Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 65, 28829 del 2021). Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia carente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo una sufficiente esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni sottese al rigetto dell’appello del contribuente. Difatti la CTR, dopo avere rigettato l’eccezione di difetto di motivazione dell’avviso in questione, ha ritenuto: 1) inammissibili per mancanza di specificità le contestazioni circa la valenza di meri indizi dei rilievi effettuati dalla G.d.F.; 2) infondata la denuncia di omessa motivazione della sentenza della CTP avendo quest’ultima rigettato il ricorso ritenendo correttamente motivato l’atto impositivo ‘in quanto prendeva in considerazione tutti gli elementi indicati nel p.v.c’; 3) inammissibile per genericità la doglianza con cui l’appellante denunciava la mancata pronuncia della CTP su punti decisivi della controversia.
Trattasi dunque di un apparato argomentativo al di sopra del “minimo costituzionale” (cfr. Cass., Sez. U, 8053/2014; Cass. sez. 5, Sentenza n. 11106 del 06/04/2022).
Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la nullità della sentenza per non avere la CTR rilevato l’assoluta carenza di motivazione della CTP su elementi essenziali del ricorso introduttivo.
6.1.Il motivo si profila inammissibile in quanto, in disparte il non avere il ricorrente neanche indicato quali fossero gli ‘elementi essenziali del ricorso introduttivo’ su cui il giudice di primo grado non avrebbe argomentato, la censura, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, tende ad una inammissibile valutazione di un apprezzamento di fatto operato dal giudice di appello circa la sufficienza motivazionale della sentenza di primo grado, avendo ‘ la CTP rigettato il ricorso spiegando che l’avviso di rettifica doveva considerarsi correttamente motivato in quanto prendeva in considerazione tutti gli elementi indicati nel p.v.c.’ . Inoltre, si evidenzia che, in considerazione dell’effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d’appello e del principio secondo cui le nullità RAGIONE_SOCIALE sentenze soggette ad appello si convertono in motivi di impugnazione, con la conseguenza che il giudice di secondo grado investito RAGIONE_SOCIALE relative censure non può limitarsi a dichiarare la nullità ma deve decidere nel merito, non può essere denunciato in cassazione un vizio della sentenza di primo grado ritenuto insussistente dal giudice d’appello (Cass.Civ., 19 gennaio 2018, n. 1323). Si è anche affermato che il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non rientra fra quelli, tassativamente indicati, che ai sensi dell’art. 354 cod. proc. Civ. (art. 59 d.lgs. 546 del 1992 per il processo tributario), comportano la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale (Cass., 17 giugno 2014, n. 13733; Cass. sez. 5, n. 26768 del 2020).
7 . Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza ‘per falsa applicazione ed errore su norme di diritto in merito alla determinazione induttiva del reddito per un contribuente forfettario
in base al calcolo del ricarico medio’ avendo la CTR confermato la legittimità dell’atto impositivo con il quale era stat o ricostruito induttivamente il maggior reddito mediante l’applicazione di una percentuale di ricarico media di settore, riferita peraltro ad un annualità diversa da quella oggetto di rettifica, senza che sussistessero ulteriori elementi presuntivi (ad es. l’abnormità e l’irragionevolezza della difformità tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e la media di settore) legittimanti il ricorso all’accertamento analitico -induttivo di assunti ricavi omessi.
8 .Con il settimo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., ‘la nullità della sentenza per errore di diritto sul calcolo RAGIONE_SOCIALE rimanenze per un soggetto forfettario ai sensi della Legge Visentini -Ter ‘ avendo la CTR confermato la legittimità dell’atto impositivo sebbene l’Ufficio non avesse applicato nei confronti del contribuente- che aveva optato per la determinazione del reddito secondo il regime forfettario, introdotto dalla legge Visentini-ter – il metodo forfettario nella determinazione del reddito (calcolando l’imposta a debito, per presunzione di legge, attraverso la riduzione dell’imposta lorda del 74%) con ininfluenza del valore RAGIONE_SOCIALE rimanenze in regime della legge VisentiniTer.
9.I motivi sesto e settimo- da trattare congiuntamente per connessione – sono inammissibili.
9.1. In primo luogo, va osservato che in base all’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza non riguardante il ” decisum ” della sentenza gravata (così ad es. sez. 5 n. 17125 del 2007 e sez. 1 n. 4036 del 2011). In altri termini, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si
traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi della citata disposizione (così Cass., sez. 5, n. 20152 del 2021; n. 21296 del 2016; Sez. 6 – 5, n. 187 del 08/01/2014; Sez. 5, n. 17125 del 03/08/2007; sez. 3, n. 359 del 2005 e altre); nella specie, i motivi in questione non menzionano alcun passaggio della sentenza impugnata.
9.2.Trattasi, comunque, di censure inammissibili per novità RAGIONE_SOCIALE questioni dedotte e per violazione del principio di autosufficienza, evidenziandosi, sotto il primo profilo, che dal contenuto della sentenza impugnata non emerge la proposizione RAGIONE_SOCIALE specifiche eccezioni di erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE percentuali di ricarico e di mancata applicazione del metodo forfettario nella determinazione del reddito del contribuente e, sotto il secondo profilo, che è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione di quelle questioni innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare- riproducendone il contenuto nelle parti rilevanti – in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 11934 del 2021; n. 17831 del 2016, n. 23766 e n. 1435 del 2013, n. 17253 del 2009).
10 . Con l’ottavo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., ‘ nullità della sentenza per errore di diritto in quanto l’avviso di rettifica impugnato andava annullato essendo stato emesso per relationem ‘ per avere la CTR confermato la legittimità dell’atto impositivo sebbene fosse carente di motivazione avendo fatto un mero rinvio alle risultanze del p.v.c. della G.d.F. senza che , prima dell’emissione dello stesso, tali elementi fossero stati valutati con argomentazioni critiche da parte dell’Ufficio.
10.1.Il motivo è manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza costante di questa Corte secondo la quale, in tema di contenzioso tributario, l’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione, ai sensi degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'”an” ed il “quantum debeatur”, sicché lo stesso è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione regolarmente notificato o consegnato all’intimato, senza che l’Amministrazione sia tenuta ad includervi notizia RAGIONE_SOCIALE prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto (cfr., ex multis, Cass. n. 27800 del 2019). Si è, inoltre affermato che la motivazione “per relationem” con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (cfr., ex multis, Cass. n. 32957 del 2018; Cass. sez. 5, ord. Sez. 5, Ordinanza n. 28135 del 2023). Tale motivazione è quindi sufficiente ad individuare la causa giustificativa del recupero a tassazione in relazione al contenuto dell’atto richiamato ed a porre il contribuente in grado di adeguatamente spiegare le proprie difese, sia negando i fatti costitutivi della pretesa fiscale, sia contrastando le risultanze dell’atto impositivo mediante acquisizione di ulteriore documentazione e di altri elementi probatori idonei a dimostrare la insussistenza della pretesa fiscale, dovendosi, al riguardo, distinguere nettamente la questione relativa all’esistenza della motivazione dell’atto impositivo, quale “requisito formale di validità” dell’avviso di accertamento (art. 7 legge n. 212/2000), dalla questione attinente, invece, alla indicazione ed effettiva sussistenza di elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria (Cass. 17/1/1997, n. 459; n. 5/6/1998 n. 5544), che non è richiesta quale elemento costitutivo della validità dell’atto
impositivo e che rimane disciplinata dalle regole processuali proprie della istruzione probatoria che trovano applicazione nello svolgimento del giudizio introdotto dal contribuente con il ricorso di opposizione all’atto impositivo (Cass. n. 8399 del 5/4/2013; Cass. n. 32957 del 20/12/2018 e, più recentemente, Cass. n. 19984 del 2023; Sez. 5, Ordinanza n. 28135 del 2023).
11.In conclusione, il ricorso va rigettato.
Nulla sulle spese del giudizio di legittimità essendo rimasta l’RAGIONE_SOCIALE intimata e non avendo svolto attività difensiva.
Ai sensi del terzo comma dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. « la Corte … quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96 » (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ord. n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ord. n. 27433 del 27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023). La norma sottende una valutazione legale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art. 96 non è subordinata ad una valutazione discrezionale ma discende, «di default», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta.
14. E’ però giocoforza ritenere che, per l’applicazione del terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., per ragioni legate al modo stesso di funzionare dell’effetto processuale ivi previsto, non sarà sufficiente la sola decisione in conformità alla proposta ma sarà necessario anche che ricorra una situazione che consenta una pronuncia sulle spese; ebbene, nella specie, come detto, tale situazione manca per la carenza di svolgimento di attività difensiva in questa sede da parte dell’RAGIONE_SOCIALE intimata; da tale pr esupposto reputa, invece, il Collegio possa e debba prescindersi per l’applicazione del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ.; nonostante anche quest’ultima innovativa previsione sia in premessa ancorata alla ricorrenza dei casi di cui al primo, secondo e terzo comma dello stesso art. 96 e, dunque, supponga che la controparte sia ‘costituita’, nel caso in esame (ossia quello della decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis,
terzo comma) appare consentito prescinderne, dal momento che a quei presupposti si sostituisce quello previsto dallo stesso terzo comma dell’art. 380 -bis: vale a dire la definizione del giudizio in conformità alla proposta; ove si verifichi tale evenienza il terzo comma dell’art. 380 -bis prevede, infatti, senza mediazione di alcun’altra verifica, l’«applicazione» dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., utilizzando una locuzione che chiaramente evoca direttamente l’azione performativa che detta norma d emanda al giudice, piuttosto che la fattispecie legale da essa presupposta; del resto, una diversa interpretazione priverebbe la previsione di cui all’art. 380 -bis, terzo comma, in gran parte se non del tutto di significato, almeno nella parte in cui richiama il quarto comma dell’art. 96, essendo evidente che, anche se quel richiamo mancasse, la Corte, chiamata a pronunciarsi a seguito di istanza di definizione ex art. 380-bis, secondo comma, potrebbe comunque pronunciare, «nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma», condanna al pagamento in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende; l’art. 380 -bis, terzo comma, recupera dunque, in parte qua, un ben distinguibile spazio prescrittivo autonomo, coerente con l’obiettivo della novella, solo ove per la condanna p revista dal richiamato quarto comma dell’art. 96 si prescinda dai casi ivi previsti in presenza del diverso e autosufficiente presupposto, che a quelli si sostituisce, della decisione conforme alla proposta, non potendosi invece una sostanziale differenza ricavarsi, almeno sul piano testuale, dall’uso dell’indicativo «applica», atteso che anche il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. coniuga allo stesso modo il verbo che prescrive l’azione demandata al giudice («condanna»); varrà aggiungere che in favore di tale esegesi militano, da un lato, la ratio della disposizione in esame che, diretta a disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata, prescinde dalla costituzione dell’intimato e non può certo ritenersi meno avvertita nel caso in cui tale costituzione manchi (con il rischio, ad opinare diversamente, di un depotenziamento dell’istituto); dall’altro, il rilievo che quella prevista dal quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. è sanzione disposta a favore della collettività e non già della parte vittoriosa, come è invece nel caso dell’art. 96, terzo comma , c.p.c. (Cass. n. 27947/2023).
15. La Corte stima equo in € 800,00 quella ai sensi del comma 4 della citata disposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati e la manifesta infondatezza del ricorso, per i motivi ampiamente esposti.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a pagare importo di € 800,00 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.
Dà atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 24 gennaio 2024