Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32721 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32721 Anno 2024
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5233/2016 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE DI COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 7104/2015 depositata il 16/07/2015; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza 7104/04/15, depositata in data 16.07.2015 e non notificata, rigettava l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e NOME, confermando la sentenza di primo grado che aveva disatteso l’impugnazione proposta dalla società contribuente avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
la società contribuente ricorre, sulla base di otto motivi, per la cassazione di detta sentenza;
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
il P.G. ha depositato memoria scritta chiedendo rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo di ricorso la società contribuente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonché violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli art.111 e 118 Cost. per avere i giudici omesso di indicare le specifiche argomentazioni circa le ragioni del rigetto del gravame;
con il secondo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma 27, del d.l. n.223 del 4 luglio 2006 che ha modificato l’art.60 del d.P.R. 600/73 in ragione del rigetto della eccezione di nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento poste a fondamento del preavviso di iscrizione ipotecaria determinate dall’estraneità delle persone che hanno firmato la relata di notifica e che risultavano essere estranee alla ricorrente società in
uno al mancato rispetto dell’iter procedurale stabilito in ipotesi di irreperibilità ai sensi dell’art.60 d.P.R. 600/73;
con il terzo motivo deduce, ex art.360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione di legge non avendo i giudici di appello considerato che era stato violato ‘il principio di autosufficienza del ricorso’;
con il quarto motivo lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia non avendo la C.T.R. valutato il giudicato interno formatosi e la documentazione in atti;
con il quinto motivo deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia in relazione alle ulteriori censure sollevate nel giudizio di merito relative all’omesso deposito delle notifiche di sei cartelle di pagamento ed alla maturata prescrizione;
con il sesto motivo lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione di legge nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia, non avendo i giudici di appello in alcun modo valutato la specifica eccezione formulata relativa all’omessa notifica nei termini di legge da parte di Equitalia della necessaria intimazione di pagamento;
con il settimo motivo deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione di legge in relazione all’art. 77 d.P.R. n. 602/1973 non avendo i giudici di merito considerato che nella specie, in violazione di detta disposizione, al fine di procedere alla iscrizione ipotecaria era stato consegnato al Conservatore solamente l’ estratto di ruolo;
con l’ ottavo motivo deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia, per omessa
valutazione della sentenza allegata del Tribunale di Nocera Inferiore riguardante analoga fattispecie.
9. il ricorso deve essere rigettato per le ragioni appresso specificate; 10. il primo motivo è infondato atteso che non può parlarsi di motivazione mancante o meramente apparente in quanto la C.T.R. ha argomentato circa il rigetto delle eccezioni di parte contribuente, rilevando che le cartelle erano state notificate ritualmente -con la precisazione che le stesse erano state notificate nelle forme di cui all’ art. 26 d.P.R. 602/1973 -e ponendo l’accento sulla valenza fidefaciente degli avvisi di ricevimento, non inficiata in ragione della mancata proposizione di una querela di falso;
11. il secondo motivo è da ritenere inammissibile in quanto la società ricorrente non chiarisce quali singole notifiche sarebbero state invalide ed allorquando sarebbe stata formulata la relativa eccezione di invalidità.
Occorre, invero, considerare che in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera “eccezione di inesistenza” della notifica non può far ritenere acquisito al ” thema decidendum ” l’esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l’inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un’inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398).
Il ricorso, inoltre, non è autosufficiente in ragione del fatto che non sono state prodotte o riprodotte le relate di notifica.
Invero nel processo tributario, in caso di impugnazione da parte del contribuente della cartella esattoriale per l’invalidità della notificazione, la Corte di Cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità,
trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, in quanto la notificazione dell’avviso di accertamento non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per l’impugnabilità, davanti al giudice tributario, della cartella esattoriale, da ciò derivando l’ inammissibilità della censura de qua che avrebbe richiesto, per il principio di specificità, la trascrizione delle relate di notificazione degli atti impositivi de quibus . E’ principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale ” in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del quest’ultima, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass. n.1150/2019; Cass. n. 31038 del 2018; n. 5185/2017; v. anche Cass. n. 17424/2005). Nel caso in esame, per come si desume chiaramente dal tenore del motivo, una simile allegazione è mancata del tutto, non risultando riportate le relate di notifica in questione quantomeno nelle loro parti essenziali;
il terzo motivo è inammissibile in quanto non ha ad oggetto alcuna delle rationes decidendi ;
14. il quarto motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 5. c.p.c., è inammissibile in quanto la parte ricorrente fa riferimento, del tutto, generico ed aspecifico ad un non meglio precisato ‘giudicato interno’ e, per altro verso, del tutto genericamente lamenta una omessa valutazione di ‘idonee prove documentali a supporto delle sue difese’ senza considerare che nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348ter , comma 5, c.p.c., (quale quella in esame) il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di
primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. (Sez. 3 – , Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023, Rv. 667202 – 01);
15. il quinto motivo è anch’ esso inammissibile alla luce del principio da ultimo richiamato e tenuto conto che la P.R.L. s.n.c. denuncia un omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti in tesi afferente all’omesso deposito di relate di notifica per sei cartelle non tenendo conto che il giudice ha spiegato che si trattava di notifiche ex art. 26 cit., senza bisogno di relata, ratio decidendi che non è stata specificamente contestata. In ordine alla eccezione di prescrizione e decadenza trattasi di questione irrilevante a fronte di cartelle ritenute ritualmente notificate e non opposte;
16. il sesto motivo, in forza del quale la società contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50 è infondato posto che la C.T.R. ha correttamente precisato che l’avviso di intimazione non è necessa rio per attivare il procedimento di iscrizione ipotecaria. L’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento. (Sez. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014, Rv. 632587 – 01);
17. il settimo motivo non coglie nel segno lamentando la ricorrente la violazione di una disposizione (art. 77 d.P.R. 602/1973) che attiene alla vera e propria iscrizione ipotecaria, provvedimento che non costituisce oggetto dell’odierno giudizio;
18. l’ottavo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza non precisato allorquando tale questione sarebbe stata sollevata innanzi al giudice
risultando allegata la invocata sentenza né risulta di appello;
alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, stante la infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato; 20. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella
misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della parte controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 6.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; visto l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione