Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 729 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 729 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/01/2025
Oggetto: Ici
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20659/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
NOME Senatore
-ricorrente –
Contro
Comune di Salerno, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale della Campania, sezione staccata Salerno n. 4065/2021 depositata l’ 11 maggio 2021
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento (n. 1044 del 12/11/2018) emesso dal comune di Salerno (d’ora in poi controricorrente) nei confronti di NOME COGNOME (d’ora in poi ricorrente) per l’omesso pagamento dell’Imu relativa all’anno 2013 su area edificabile.
La CTP ha rigettato il ricorso e la CTR ha confermato la decisione di primo grado sulla base delle seguenti ragioni:
-l’appellante (odierna ricorrente) ha adito le vie legali deducendo di avere acquistato come coltivatrice diretta il terreno per cui è causa, compreso in un comparto edificatorio inserito in un piano urbanistico comunale, cd PUC, pubblicato sul BURC e vigente dal 24 gennaio 2007;
-il merito della controversia attiene solamente alla valutazione del terreno effettuata dalla giunta comunale e condivisa dal giudice di primo grado, quantificata in € 94,92 al mq;
-nel caso in esame è stato utilizzato un parametro nel rispetto dell’art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, ovvero il valore di mercato delle aree che non presentano vincoli di inedificabilità, neanche relativa, la cui sussistenza non è stata né dedotta, né provata;
-dalla relazione di stima allegata alla delibera della giunta comunale si evince il rispetto dei criteri di cui all’art. 7 del regolamento comunale in ottemperanza alla disposizione di cui all’art. 5 citato;
-i criteri ora indicati sono presenti, inoltre, nell’art. 157 delle Norme tecniche di attuazione del PUC che definisce «sia gli ambiti di equivalenza in cui è stato suddiviso il territorio comunale sia gli indici edificatori propri attribuiti ad ogni ambito, con la precisazione che il comune nel fissare i valori di stima delle aree
fabbricabili ha tenuto conto del ‘valore di esproprio’ (valutato secondo la scala da alto a basso)»;
-per ogni ambito di equivalenza è stato considerato come criterio generale quello del valore di esproprio degli immobili che «altro non è che il riflesso diretto del ‘prezzo medio rilevato sul mercato’ dei suoli»;
-in assenza di contrari elementi probatori che avrebbe dovuto fornire l’appellante, deve essere confermata la decisione di primo grado; non vi sono, pertanto, le condizioni per disapplicare gli atti amministrativi presupposti;
-l’appello deve essere rigettato, in quanto fondato su generiche contestazioni sulla quantificazione del valore venale basata sulla mancata approvazione del PUA.
La ricorrente propone ricorso, il Comune si è costituito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso la ricorrente lamenta, senza enucleare le doglianze in specifiche censure, che la sentenza impugnata abbia approvato la valutazione dei terreni nella misura di € 94,92 al mq, prescindendo dall’indicazione del valore al mq di € 10,00 fornita con la perizia di parte. Si duole che, a fronte di specifiche contestazioni relative al valore del cespite, il giudice di secondo grado non abbia risposto, utilizzando, invece, i valori delle aree edificabili deliberati dalla giunta comunale, fondati su dati presuntivi.
1.1. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza. Esso, infatti, contiene una sinteticissima indicazione dello svolgimento del processo, non indica nulla circa il giudizio di primo grado ed è privo delle difese articolate dalle parti in quel giudizio . Esso difetta, inoltre, dell’indicazione del
contenuto dei documenti, nella specie della perizia di parte, sulle cui conclusioni fonda le proprie ragioni. Non è dato comprendere, pertanto, per quale motivo l’indicazione del valore di € 10,00 a mq proposta dalla ricorrente dovrebbe essere ritenuta attendibile e prevalente rispetto al parametro utilizzato dalla sentenza impugnata.
A volere ritenere che sia stato censurato un vizio di motivazione, si osserva che il motivo non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi, nel caso di specie, dalla relazione di stima che accompagnava la delibera della giunta comunale o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato.
In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione (in questo senso Cass. Sez. 3, n. 19989/2021, Rv. 661839 -01, Sez. 1, n. 16368/2014, Rv. 632050 -01, Sez. 2, n. 13845/2007, Rv. 598143 – 01).
Sotto il diverso profilo del requisito della specificità si intende ribadire, poi, che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta la necessità dell’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e dell’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le
dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione (Cass., Sez. 3, n. 20652/2009, Rv. 609721 -01, Sez. 3, n. 13259/2006, Rv. 591111 – 01). Nel caso di specie, come si è evidenziato, la censura è del tutto generica sulle ragioni del deficit motivazionale riferite alla determinazione del valore venale del bene ed è del tutto priva di indicazioni sulle norme di diritto ritenute violate.
Altro profilo di inammissibilità concerne l’istanza di revisione delle circostanze di fatto che hanno condotto (per giunta, con esiti conformi in doppio grado) alla determinazione del valore dell’immobile . L’elaborazione degli elementi di fatto ai fini della valutazione dei beni oggetto di imposizione è affidata al giudice di merito e resta in questa sede preclusa, pena l’introduzione di un terzo grado di giudizio di merito non prevista nel nostro ordinamento.
Da quanto esposto consegue l’inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di € 2.400,00, per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per
il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso il 3 dicembre 2024