Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19104 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19104 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8477/2022 R.G. proposto da : COGNOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 4203/2021 depositata il 22/09/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
In data 2.12.2016, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava a COGNOME Fabrizio l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA per aver omesso il pagamento di una serie di cartelle di pagamento prodromiche, riferite a molteplici tributi relativi al periodo compreso tra gli anni 2000 e 2012.
Il contribuente impugnava l’avviso di intimazione dinanzi alla CTP di Roma che, con sentenza n. 7764/35/2018, accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando la prescrizione quinquennale delle cartelle nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA e respingendo nel resto.
Avverso tale pronuncia, l’Ufficio proponeva appello dinanzi alla CTR del Lazio.
Resisteva il contribuente con proprie controdeduzioni e con appello incidentale. La CTR adita con sentenza n. 4203/16/2021 del 22/03/2021 e depositata in data 22/09/2021, accoglieva l’appello principale e respingeva l’appello incidentale.
Il contribuente propone ora ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 57 D.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente respinto il primo motivo di appello incidentale riferito alla contestazione/eccezione dell’omessa notifica di alcun altro atto
prodromico/delle cartelle di pagamento sul presupposto che, soltanto in secondo grado, con appello incidentale, il ricorrente avesse eccepito di aver contestato anche gli atti sottostanti l’intimazione di pagamento.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4) cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sulla questione dell’esistenza o meno della notifica delle cartelle esattoriali e di alcun altro atto presupposto/prodromico all’intimazione di pagamento opposta.
Con il terzo motivo di ricorso si contesta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di pronunciarsi in relazione all’omessa notifica delle cartelle esattoriali oggetto dell’intimazione di pagamento e all’omessa notifica di alcun atto prodromico/presupposto oggetto della medesima intimazione.
Con il quarto motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 cod. proc. civ., per aver la CTR desunto l’esistenza degli avvisi interruttivi della prescrizione ricavandola, erroneamente, in via del tutto presuntiva, dagli estratti informativi dei ruoli ovvero dalle raccomandate, omettendo tuttavia di verificare se, di fatto, l’avviso fosse stato materialmente prodotto e senza verificare la corrispondenza di tali avvisi alle cartelle oggetto di intimazione.
Con il quinto motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 51 d.l. n. 953 del 1982, conv. in le. n. 53 del 1983 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato prescritte le tasse automobilistiche e le relative sanzioni/interessi portati dalle singole cartelle esattoriali oggetto dell’intimazione opposta.
Con il sesto motivo di ricorso si adombra la violazione degli artt. 2946, 2948 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato prescritto il credito erariale riferito agli anni d’imposta dal 2000 al 2004 portato dalle singole cartelle esattoriali oggetto dell’intimazione opposta.
Il primo e il secondo motivo di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria per intima connessione e vanno disattesi.
Detti mezzi censurano in convergenza l’intimazione di pagamento, deducendo la mancata notifica degli atti presupposti.
Essi non colgono nel segno in quanto la deduzione di tempestiva contestazione della notifica non è rispondente ai requisiti di specificità e autosufficienza, dacché non riporta il motivo d’appello. D’altronde, la contestazione svolta in primo grado, per come riprodotta, si appalesa del tutto generica.
Il deficit di specificità e autosufficienza è marcato, dal momento che non sono trascritti gli atti relativi alla notifica, il che rende il mezzo di ricorso sostanzialmente imperscrutabile.
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, co. 1, n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 -postula l’indicazione necessaria dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali (cfr. Cass. n. 12481 del 2022).
La mancata trascrizione, nell’odierno ricorso, dello specifico contenuto degli atti che hanno articolato il procedimento notificatorio impedisce la necessaria verifica dell’astratta idoneità dei motivi di ricorso ad incrinare il fondamento logico giuridico delle argomentazioni che sorreggono la decisione impugnata.
Con specifico riguardo al secondo motivo, necessita rilevare che esso impinge in un’evidente infondatezza, dacché la pronuncia che
assume essere stata omessa, in realtà ben si riscontra nella trama motivazionale della sentenza, la quale in effetti stigmatizza la genericità dell’eccezione avanzata al riguardo ‘ soltanto in secondo grado ‘ e la tralasciata contestazione in primo grado della mancata notifica.
Il terzo motivo è inammissibile.
Esso, invero, non denuncia un fatto storico, pretendendo di forzare entro il relativo alveo concettuale quella che all’evidenza è una questione giuridica, che sottende una valutazione giuridica complessiva in punto di denunciata omissione di notifica delle cartelle esattoriali oggetto dell’intimazione di pagamento e di alcun atto prodromico/presupposto oggetto della medesima intimazione.
Questa Corte ha chiarito che, laddove sia prospettato « fatto controverso e decisivo per il giudizio », lo stesso necessariamente deve sostanziarsi in un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a «questioni» o «argomentazioni»; il fatto in questione deve essere decisivo, ovvero per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza conduca a una diversa decisione con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data (Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 14 novembre 2013, n. 25608).
Il mancato esame, dunque, deve riguardare un vero e proprio « fatto », in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., cioè un « fatto » costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (Cass., 8 settembre 2016, n. 17761; Cass. 13 dicembre 2017, n. 29883), e non, invece, le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., SU, 20 giugno 2018, n. 16303; Cass. 14 giugno 2017, n. 14802), oppure gli elementi istruttori in quanto
tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).
Il quarto motivo è inammissibile.
Il giudice regionale ha compiuto un accertamento di fatto in punto sussistenza di atti interruttivi della prescrizione, valorizzato alcuni elementi in luogo di altri.
A fronte di tale accertamento, la censura in esame si limita a contestare come inappagante il sindacato di merito della CTR -pur ricadente in una sfera ad essa riservata -aspirando ad ottenerne uno nuovo e di diverso segno.
Orbene, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 n. 5 c.p.c.). (Cass. n. 13395 del 2018).
Sotto questo aspetto giova soggiungere che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia riversato l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni. (Cass. n. 26769 del 2018).
Il quinto motivo è inammissibile.
La contribuente stigmatizza l’affermazione della CTR relativa al mancato decorso della prescrizione delle ‘ tasse automobilistiche ‘. Tuttavia, ancorché deduca l’esistenza di un vizio ex n. 3 dell’art.
360 c.p.c., la ricorrente trascura di denunciare una reale difformità rispetto ad un paradigma normativo, piuttosto tendendo ad una rivisitazione in parte qua di un accertamento di merito già compiuto, da parte del giudice all’uopo deputato. In tal modo, essa traligna il perimetro del vizio denunciato, finendo per sollecitare una riedizione del sindacato di merito.
Il sesto motivo è inammissibile.
La contestazione s’appunta sull’affermata esclusione della prescrizione del ‘ credito erariale riferito agli anni di imposta dal 2000 al 2004 ‘.
In realtà, se per un verso va rammentato quanto sopra esposto e, cioè, che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 n. 5 c.p.c.). (Cass. n. 13395 del 2018 cit.; v. anche Cass. n. 26769 del 2018 cit.); per altro verso, va evidenziato che, sebbene parte ricorrente adduca anche la violazione degli art. 2946 e 2948 c.c., non chiarisce la portata del denunciato attrito normativo, limitandosi ad invocare una rilettura degli atti di causa e una riedizione, invero preclusa, del sindacato di merito sulla questione della prescrizione.
Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese del presente giudizio sono regolate dalla soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 28/05/2025.