Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3920 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3920 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9315/2020 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
CONSORZIO di RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME(CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 2515/2019 depositata il 17/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n.2515/2019 depositata il 17 settembre 2019, la Commissione tributaria regionale della Puglia, nel riformare la decisione dei giudici di prossimità, ha accolto l’appello proposto dal Consorzio di bonifica Terre D’Apulia avverso la decisione di prime cure che, a sua volta aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’ingiunzione di pagamento per contributi irrigui relativi all’annualità 2014.
Il giudice del gravame ha considerato che: in presenza del piano di classifica e dell’inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza, la pretesa contributiva trova fondamento nella normativa nazionale e regionale, con la conseguente esclusione dell’onere probatorio del beneficio fondiario a carico del Consorzio, laddove sussista un piano di classifica approvato dalla competente autorità, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile sia nel comprensorio di bonifica… aggiungendo che il consorzio aveva adottato il piano comprensoriale in adempimento dell’art. 3 legge reg. n. 4/2012 in regime transitorio ex art. 42 della medesima legge; ulteriormente statuendo che .
Il contribuente ricorre, sulla base di un unico motivo, illustrato con memorie difensive, per la cassazione della predetta decisione. Il consorzio resiste con controricorso mentre RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DI DIRITTO
Con un unico motivo, si lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5). cod.proc.civ., in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto fondate le pretese
tributarie recate nella ingiunzione di pagamento opposta, pur a fronte della mancanza di un Piano generale di bonifica regolarmente approvato.
Il ricorrente afferma che è circostanza pacifica e incontestata la mancata approvazione del piano generale di bonifica, assumendo che il piano di classifica non può supplire alla mancata previsione delle medesime opere nel piano Generale di bonifica, con la conseguente inversione dell’onere della prova a carico del Consorzio in ordine alla effettività delle opere eseguite e soprattutto del vantaggio diretto e specifico che da tali opere sia derivato per il fondo del consociato.
Il ricorso proposto da NOME COGNOME non supera il vaglio di ammissibilità.
2.1. L’affermazione secondo la quale costituirebbe circostanza pacifica ed incontestata la deduzione in sede di merito dell’ eccezione relativa alla mancanza del Piano generale di Bonifica non trova riscontro nella sentenza impugnata.
2.2. Deve, difatti, osservarsi come la relativa questione di cui la sentenza impugnata non si occupa, non sia indicata tra i motivi di ricorso del contribuente né tra le difese svolte in sede di appello; tra l’altro, se la questione fosse stata proposta nelle controdeduzioni in appello, l’istante avrebbe dovuto dedurre il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., il che non è accaduto.
2.3. Osserva il Collegio come, sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 n. 6 c.p.c. (valido oltre che per il vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposizione normativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a dedurre la predicata proposizione dell’allegazione difensiva non valutata dai giudici di merito ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L,
Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498); siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate; è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum , attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del25/03/2010 e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011);
rimane in ogni caso pur sempre fermo che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi -anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 -non sia interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non potendo tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (v. Sez. U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022 (Rv. 664409 -01).
2.4. Con particolare riguardo all’ipotesi della deduzione di errores in procedendo (tali da legittimare l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito), varrà considerare come la stessa presupponga pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, primo comma, n. 4) e n. 6), c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa COGNOME altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr. Cass. n. 3612 del 04/02/2022; Cass.n. 24048 del 06/09/2021)
2.5. Nella violazione di tali principi deve ritenersi incorso il ricorrente con il motivo d’impugnazione in esame, atteso che lo stesso, nel
dolersi che la corte d’appello avrebbe omesso di valutare l’assenza del Piano di bonifica generale, ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione (né alcuna adeguata localizzazione negli atti nel processo) circa gli atti processuali e i documenti (e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di detta omissione, con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto( Cass. n. 21346/2024).
2.6. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (Cass. 7981/07; Cass. 16632/2010). Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (Cass. 13.9.2007, n. 19164; Cass. 9.7.2013, n. 17041; Cass. 09/08/2018, n. 20694; Cass. 24/01/2019, n. 2038; Cass. 13/12/2019, n. 32804).
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità sostenute dal Consorzio controricorrente. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla refusione delle spese sostenute dal consorzio che liquida in euro 600,00, per
compensi, oltre 200,00 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della