Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27065 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27065 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: CORTESI NOME
Data pubblicazione: 08/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 17078/2024, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME rappresentata e difesa, per procura speciale posta in calce al contror icorso, dall’Avv. COGNOME il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1310/19/2024 della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, depositata il 15 febbraio 2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Amministrazione finanziaria notificò a RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con il quale riprendeva a tassazione maggiori redditi a fini Irap, Ires e Iva per l’anno di imposta 20 06.
La pretesa impositiva traeva origine dal rilievo dell’indebita deduzione -da parte della società, esercente l’attività di trasporto di merci su strada -di costi relativi ad operazioni commerciali ritenute elusive.
In particolare, dalle verifiche di polizia tributaria era emerso che la contribuente faceva parte di un gruppo, composto anche dalle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, attivo nel settore del trasporto di merci, con le quali aveva dato luogo a un utilizzo promiscuo di personale e mezzi, gestito in modo unitario dallo stesso imprenditore; ne era derivato uno scambio di fatture indipendente dall’effettiva prestazione di servizi , finalizzato alla minimizzazione del carico fiscale attraverso l’utilizzo di crediti di imposta non spettanti e il mancato pagamento di imposte.
La contribuente impugnò vittoriosamente l’avviso innanzi alla C.T.P. di Messina, che ne riconobbe le ragioni con riferimento al dedotto difetto di motivazione, rigettando i restanti motivi di doglianza e compensando le spese del giudizio.
La pronunzia fu oggetto di appello principale dell’Ufficio e di appello incidentale di 2D Trasporti.
La sentenza in epigrafe ha respinto il gravame principale, ritenendo fondate le giustificazioni rese dalla contribuente, la quale aveva sostenuto di aver utilizzato i mezzi della propria collegata Siciltir
quando non aveva la disponibilità di un proprio automezzo o di uno situato nelle vicinanze, avendo necessità di non fare mai viaggiare i propri automezzi vuoti e, conseguentemente, di attivare una continua collaborazione infragruppo.
Del pari, ha disatteso il gravame incidentale della società, rilevando che la compensazione delle spese operata dai primi giudici era giustificata dal «suo comportamento non improntato alla fedeltà fiscale», idoneo a dare « causa all’accertamento per cui è processo »; e ciò in quanto «risulta un ingente debito fiscale non pagato, che fa ragionevolmente ipotizzare che l’odierna società contribuente fosse stata individuata dal gruppo come entità sulla quale concentrare il carico fiscale».
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di due motivi.
La contribuente ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale affidato a due motivi, il primo dei quali condizionato all’accoglimento del ricorso principale . Ha, inoltre, depositato memoria in prossimità dell’udienza.
Considerato che:
Il primo motivo del ricorso principale è rubricato «nullità della sentenza per apparenza della motivazione poiché illogica, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c.».
Secondo l’Agenzia ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe sorretta da motivazione apparente ed illogica, in specie laddove, dopo aver apoditticamente escluso che fosse stato dimostrato un indebito risparmio di imposta da parte della contribuente, aveva poi affermato, nel motivare sulla decisione di compensare le spese, che la stessa aveva accumulato «un ingente debito fiscale non pagato».
Il secondo motivo è rubricato «abuso del diritto e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 109 tuir, articolo 19 d.p.r.
600/73, articolo 53 cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».
La ricorrente richiama gli esiti delle verificazioni, osservando che, sulla base delle stesse, le fatture emesse dalle singole società del gruppo «non avevano un effettivo significato economico e non identificavano un effettivo interesse delle singole società ma, piuttosto, un interesse comune, visto che erano utilizzati promiscuamente gli stessi operai, gli stessi mezzi, le stesse strutture e ricollegandosi tutto ad un unico centro decisionale».
Su tale presupposto, critica la sentenza impugnata che, a fronte di tali incoerenze, ha ritenuto di condividere le giustificazioni rese dalla contribuente.
Con il primo motivo del ricorso incidentale la società contribuente assume che, ove ritenute fondate le censure erariali, dovrebbe procedersi al riesame della sua eccezione relativa al rispetto del contraddittorio preliminare, erroneamente disattesa dai giudici d’appello.
Con il secondo motivo, la società contribuente denunzia «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15, 36, 46 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e 24, 111 Cost., nonché degli artt. 91 e 92 c.p.c.», dolendosi del fatto che la Corte regionale ha compensato le spese di lite di entrambi i gradi di merito, «pur in presenza di una soccombenza totale della parte pubblica, in violazione del principio di causalità ed identificando in maniera illogica e/o erronea le ‘altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione’ che potevano giustificare la compensazione».
Il ricorso principale è inammissibile sotto due profili.
5.1. Innanzitutto, le due censure vengono esposte con un’unica argomentazione, che denunzia, nel medesimo contesto, più vizi di legittimità.
Al riguardo, la consolidata giurisprudenza di questa Corte si attesta nel senso dell’inammissibilità della censura formulata, non essendo possibile valutare a quale dei vizi cumulativamente denunziati essa si riferisca, in violazione del principio secondo cui il giudizio di cassazione è ‘ a critica vincolata ‘.
Si è affermato, in particolare, che è inammissibile la critica della sentenza impugnata formulata mediante un unico motivo articolato in una molteplicità di profili, tra loro inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (così, fra le altre, Cass n. 11603/2018).
Né rientra nei poteri della Corte la possibilità di interpretare, specificandone a suo giudizio il contenuto, i motivi di ricorso proposti in maniera promiscua dalle parti (Cass. n. 24147/2021).
5.2. In ogni caso, poi, dietro la denunzia di nullità della sentenza e violazione di legge, i motivi appaiono in realtà volti, nel loro complesso, a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio già apprezzato nei gradi di merito.
Si tratta, pertanto, della richiesta di un sindacato estraneo al perimetro del giudizio di legittimità.
Passando all’esame del ricorso incidentale, va esaminato il solo secondo motivo, essendo stato condizionato il primo all’accoglimento del ricorso principale.
La censura è all’evidenza infondata.
I giudici regionali hanno, infatti, disposto la compensazione delle spese (del solo grado d’appello) sull’affermata reciproca soccombenza delle parti, avendo respinto tanto il gravame principale interposto dall’Ufficio, quanto quello incidentale proposto dalla società.
In conclusione, vanno respinti sia il ricorso principale che il ricorso incidentale.
Le spese del presente giudizio vanno anch’esse compensate per reciproca soccombenza.
Il rigetto del ricorso incidentale comporta la condanna della contribuente al pagamento di un importo pari al doppio del contributo unificato, ove dovuto, statuizione, invece, non adottabile nei confronti della ricorrente Agenzia delle Entrate, stante la sua natura di parte pubblica.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte Suprema di cassazione, il 23 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME