Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3002 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 3002 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 26702/2018 R.G. proposto da:
AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avAVV_NOTAIO NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dal sé stesso (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA SEZ. SALERNO n. 2838/2018 depositata il 27/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA
La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 2838/5/2018 depositata in data 27/03/2018 e non notificata, dichiarava inammissibile l’ appello proposto dall’ AVV_NOTAIO avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’ impugnazione avverso l’ avviso di liquidazione con cui l’RAGIONE_SOCIALE aveva irrogato sanzioni pecuniarie per il complessivo importo di euro 91,74 a causa del mancato versamento dell’imposta dovuta per la registrazione del decreto della Corte di Appello in data 25 Marzo 2010.
1.1. I giudici di appello ritenevano l’ appello inammissibile per violazione dell’ art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 in ragione della mancata indicazione RAGIONE_SOCIALE parti ed, ancora, in considerazione della circostanza che la cartella impugnata era stata preceduta dalla notifica di un avviso di liquidazione non opposto dal contribuente e divenuto definitivo.
Avverso la suindicata sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
L ‘ ufficio è rimasto intimato .
Il contribuente ha depositato memoria in data 15/10/2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 111 Cost., 34-37 del d.lgs. n. 546/1992 stante la mancata osservanza RAGIONE_SOCIALE disposizioni previste in ordine alle modalità di
deliberazione, al deposito della sentenza ed alla comunicazione del dispositivo.
Con il secondo motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’ art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 per avere i giudici territoriali erroneamente rilevato l’ inammissibilità dell’ appello in considerazione della mancata indicazione RAGIONE_SOCIALE parti, parti che erano, in realtà, indicate, come era dato desumere dal tenore dell’ atto e dalla intervenuta notifica nei confronti di parti ritualmente costituitesi.
Con il terzo motivo, lamenta, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dei principi del giusto processo ex artt. 37 della legge 241/1990 nonché dell’ art. 7 della legge 212/2000, dell’ art. 2697 cod. civ. e dell’ art. 88 cod. proc. civ. ed, ancora, omessa pronunzia ex art. 112 cod. proc. civ. ed errore di percezione ex art. 112 cod. proc. civ. non avendo i giudici di appello considerato che sia in primo che in secondo grado erano state formulate censure relative alla irritualità della notifica del prodromico avviso di liquidazione e che era stata avanzata rituale querela di falso nelle forme di legge.
Con il quarto motivo, lamenta, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., erronea, omessa ed insufficiente valutazione e qualificazione della proposta querela di falso.
Con il quinto motivo lamenta, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione di legge e carenza di motivazione ex art. 96 cod. proc. civ., in relazione alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di primo grado e alla condanna per lite temeraria disposta dalla Commissione Tributaria Regionale.
Va, in primo luogo, rilevato che, con la memoria in atti sopra richiamata, il contribuente ha chiesto: ‘ vorrà la Corte valutare la cessazione del contenzioso per l’automatico annullamento dei debiti erariali esistenti alla data dell’01.01.2023 fino a 1.000 euro, secondo l’art. 1, commi da 222 a 230, della legge 29.12.2022 n. 197’. Orbene
a fronte di una allegazione del tutto generica la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere non può che essere disattesa in questa sede in quanto il contribuente non ha posto questa Corte nelle condizioni di valutare la sussistenza dei relativi presupposti di legge, i quali richiedono una verifica di elementi di tipo fattuale, nelle specie non certi.
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni appresso specificate.
7.1. Il primo motivo appare inammissibile.
In disparte la considerazione che i vizi processuali di cui al primo motivo sono del tutto genericamente prospettati senza che la parte abbia concretamente dedotto profili di nullità tali da incidere sul diritto di difesa, tale motivo risulta carente sotto il profilo dell’ autosufficienza.
Deve rilevarsi che sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 n. 6 c.p.c. (valido oltre che per il vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposizione normativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L., Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498). Un tale onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte; è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte,
Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso RAGIONE_SOCIALE fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317); rimane in ogni caso pur sempre fermo che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. -quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non sia interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non potendo tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia
puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno RAGIONE_SOCIALE censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (v. Sez. U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022 (Rv. 664409 – 01); con particolare riguardo a ll’ipotesi della deduzione di errores in procedendo (tali da legittimare l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito), varrà considerare come la stessa presupponga pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022, Rv. 663837 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021, Rv. 662388 – 01).
Nella violazione di tali principi deve ritenersi incorso il ricorrente con il motivo d’impugnazione in esame atteso che lo stesso, nel dolersi di una serie di nullità processuali afferenti il regolare svolgimento del processo, la deliberazione della sentenza e gli adempimenti successivi ha, tuttavia, omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione (né alcuna adeguata localizzazione negli atti nel processo) circa gli atti processuali e i documenti (e il relativo contenuto) comprovanti i vizi dedotti con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza RAGIONE_SOCIALE censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto .
Per ragioni di ordine logico devono essere esaminati il terzo ed il quarto motivo.
8.1. Va premesso che è corretta la decisione dei giudici tributari che hanno ritenuto di non sospendere il processo in difetto della rituale instaurazione di un giudizio di querela di falso nelle forme di legge innanzi alla competente autorità giudiziaria ordinaria, necessaria alla luce del disposto di cui all’ art. 39 d.lgs. 546/1992.
Invero nel processo tributario la presentazione di una denunciaquerela in ordine alla falsità della relata di notifica di una cartella di pagamento non è equiparabile, ai fini della sospensione del processo tributario per cd. pregiudizialità esterna, alla proposizione della querela di falso, alla quale soltanto l’univoca formulazione letterale dell’art. 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riconnette tale effetto. (Sez. 5 – , Ordinanza n. 1148 del 17/01/2019, Rv. 652161 01).
8.2. Ciò osservato va rilevato che tutte le questioni genericamente proposte con il terzo motivo (e, peraltro, non adeguatamente supportate da adeguate allegazioni, in violazione del principio di autosufficienza) non inficiano il dictum della Commissione Tributaria Regionale che ha ritenuto inammissibile l ‘ impugnazione della cartella (non censurata per vizi propri) in quanto preceduta da atto prodromico ritualmente notificato e non opposto nei termini di legge. . Tanto rende, poi, superfluo l’ esame del secondo motivo di ricorso che attiene a profilo (nullità della sentenza per omessa indicazione RAGIONE_SOCIALE parti) non rilevante ai fini del decidere, rimanendo ferma e ritenuta
9 decisiva l’ ulteriore r atio decidendi in ordine alla inammissibilità dell’ originaria impugnazione .
Il quinto motivo è inammissibile sempre per violazione del principio di autosufficienza non risultando in alcun modo comprovata la proposizione di specifico e rituale motivo di appello quanto alla statuizione di primo grado relativa alla condanna per lite temeraria ed alla eccessività della liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese. Va, quindi, dato
seguito alla pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, «qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2022, n. 35885 nonchè Cass., Sez. T., 21 febbraio 2023, n. 5429).
La censura, peraltro, risulta proposta in modo del tutto generico ed aspecifico e, pertanto, da ritenere in sé inammissibile.
10. Sulla scorta RAGIONE_SOCIALE considerazioni il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
10.1. Nulla va disposto in ordine alle spese processuali stante la mancata costituzione dell’ ufficio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; visto l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a
carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data