Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26701 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26701 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 03/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 337/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DIREZIONE PROVINCIALE FERRARA
-intimata-
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA)
-ricorrente incidentale-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n. 2941/2016 depositata il 14/11/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia attiene all’impugnativa di avviso di rettifica del valore di immobile oggetto di compravendita con liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale.
A fronte dell’eccezione sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE dichiarava l’inammissibilità del ricorso, essendo l’impugnativa avvenuta con ricorso/mediazione promosso ai sensi dell’art. 17 bis d.lgs. n. 54611992 e non depositato nel termine decadenziale.
Interposto appello da parte della contribuente, la CTR ha dichiarato ammissibile il ricorso, riducendo il valore accertato nella misura del 30%, determinando il valore dell’immobile oggetto della compravendita in euro 650. 720,00.
La società propone ricorso, affidato ad un solo motivo, per la cassazione della sentenza della CTR dell’Emilia Romagna indicata in epigrafe.
Replica con controricorsi l’amministrazione finanziaria, proponendo ricorso incidentale.
MOTIVI DI DIRITTO
L’unico motivo del ricorso principale deduce ; per avere la Commissione Tributaria Regionale adottato una soluzione “salomonica”, ritenendo “più correttamente e realisticamente” che il valore al mq dell’immobile dovesse essere del tutto intermedio tra quanto richiesto dall’RAGIONE_SOCIALE e quanto ritenuto invece dalla parte appellante.
La ricorrente assume di aver prodotto, fin dal giudizio di primo grado, una copiosa documentazione a sostegno RAGIONE_SOCIALE proprie
ragioni, mentre parte convenuta aveva rettificato il valore dell’immobile trasferito su lla base dei valori OMI, che, invece non costituiscono presunzioni assolute e ammettono la prova contraria; valori che facevano riferimento ai soli immobili in “condizioni normali”, e che quindi erano stati applicati anche nel caso di specie, sebbene l’immobile oggetto di compravendita necessitasse di importanti interventi di ristrutturazione.
La Commissione Tributaria Regionale, invece, pur riconoscendo la fondatezza RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte da parte appellante e della documentazione portata a sostegno, non si è tuttavia pronunciata sulla natura dei valori OMI. Si obietta che era inoltre evidente come le tabelle OMI prevedessero, per la specifica zona di ubicazione dell’immobile, solamente RAGIONE_SOCIALE quotazioni riferite ad immobili in “condizioni normali” o superiori, ma nessuna quotazione per gli immobili in condizioni non normali.
L’ente finanziario ha proposto ricorso incidentale deducendo ; per avere il giudicante respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso della società, sollevata sin dal primo grado dall’ ‘Ufficio, ritenendo che, a seguito del ricorso/reclamo, il mancato deposito del ricorso, nel termine di decadenza prescritto, provocasse solo il rinvio della “trattazione della lite, al fine di effettuare il tentativo di mediazione: tale condizione non si è concretata nel giudizio di primo grado, rendendo valido il proposto ricorso …. ‘.
Si osserva che la società aveva notificato il ricorso/reclamo in data 29 ottobre 2014; dopo 90 gg dalla notifica dello stesso (in scadenza al 27.1.2015), in assenza della conclusione della mediazione, la società non depositava il reclamo/ricorso in CTR, entro il termine di 30 gg dalla scadenza del 27.1.2015, ma notificava un nuovo e del tutto irritualericorso, in data 17.2.2015, che poi depositava in data 6/3/2015 ben oltre il
termine di cui al combinato disposto di cui agli artt. 17 bis e 22 d.lgs. n. 546/1992, decorrente dal compimento dei 90 gg per la conclusione della mediazione (ovvero dal 27.1.2015) e comunque oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di rettifica del 14 luglio 2014.
3. Il ricorso per cassazione è redatto con la tecnica del c.d. “assemblaggio”, ossia mediante la mera riproduzione grafica dell’avviso e della risoluzione ministeriale: la giustapposizione di una serie di documenti integralmente riprodotti è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, il quale postula che l’enunciazione dei motivi e RAGIONE_SOCIALE relative argomentazioni sia espressa mediante un discorso linguistico organizzato in virtù di una concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi, sicché, senza escludere radicalmente che nel contesto dell’atto siano inseriti documenti finalizzati alla migliore comprensione del testo, non può essere demandato all’interprete di ricercare gli elementi rilevanti all’interno dei menzionati documenti, se del caso ricostruendo una connessione logica tra gli stessi, non esplicitamente affermata dalla parte. Una simile tecnica di redazione del ricorso contravviene il requisito di ammissibilità imposto dall’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la stesura dell’atto mediante l’integrale riproduzione di una serie di documenti si traduce in un’esposizione dei fatti non sommaria, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e comporta un mascheramento dei dati effettivamente rilevanti, tanto da risolversi in un difetto di autosufficienza (Sez. 5, Sentenza n. 18363 del 18/09/2015; Cass. n. 8035/2020; Cass. n. 26837/ 2020; Cass. n. 33353 /2023).
1. Sotto altro versante, si premette che il motivo di ricorso principale, sebbene sembra far riferimento alla previsione dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5, evidentemente censura la nullità della sentenza per vizio di motivazione; giova precisare che in tema
di ricorso per cassazione, l’erronea indicazione della norma processuale violata, nella rubrica del motivo, non determina ex se l’inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base RAGIONE_SOCIALE argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. 23/05/2018, n. 12690).
3. 2. Tuttavia, si tratta di un motivo ampiamente composito che nella sua illustrazione riunisce eterogenee denunce di norme sostanziali e processuali che, peraltro, non hanno pressoché nulla a che vedere con il vizio dedotto in rubrica, il che rende necessario rammentare quanto segue.
4. In primo luogo, la mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4 (e nel caso di specie del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, si configura quando la motivazione “manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero… essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal
testo della sentenza impugnata” (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; successivamente tra le tante Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 01/03/2022, n. 6626).
4. 1. In particolare si è in presenza di una “motivazione apparente” allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, quindi essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella “perplessa e incomprensibile”; in entrambi i casi, invero – e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232 e le sentenze in essa citate; Cass. n. 20322/2023).
6.La motivazione della C.T.R. nel caso di specie, individua la propria ratio decidendi nella concreta valutazione RAGIONE_SOCIALE spese di ristrutturazione documentate dalla società e della vetustà del capannone, circostanze ritenute decisive al fine della riduzione del valore in comune commercio attribuito al fabbricato, sull’ovvio presupposto che, pertanto, detti elementi probatori erano idonei a superare la presunzione relativa dei valori OMI, con la conseguenza che le contestazioni relative alla determinazione del valore in comune commercio del capannone da parte della società si risolvono in una valutazione degli elementi fattuali da parte del giudice di merito.
Pertanto, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, assorbito il ricorso incidentale.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito quello incidentale; condanna parte ricorrente a rifondere dell’amministrazione le spese di lite che liquida in euro 2.410,00 oltre spese prenotate a debito.
Visto l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; – dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria del 18 settembre 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME