Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9651 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9651 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6632/2016 R.G. proposto da NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL MOLISE n. 246/2/15 depositata il 2 settembre 2015
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La presente vicenda processuale può essere così ricostruita sulla scorta di quanto emerge dalla lettura della sentenza qui impugnata.
La RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME tre distinti avvisi di accertamento con i quali venivano recuperati a tassazione ai fini dell’IRPEF maggiori redditi relativi agli anni 2002, 2003 e 2004, determinati con metodo sintetico ex art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973, nonché provvedimento di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni previste dalla legge per il caso di dichiarazione fiscale omessa o infedele.
Il COGNOME impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE gli avvisi di accertamento e il provvedimento sanzionatorio in questione, chiedendone l’annullamento.
L’adìta Commissione, con sentenza n. 113/1/10 del 29 giugno 2010, accoglieva il ricorso del contribuente.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale del Molise, che con sentenza n. 246/2/15 del 2 settembre 2015, in accoglimento dell’appello proposto dall’Amministrazione Finanziaria, respingeva l’originario ricorso della parte privata.
Avverso tale sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Nel termine stabilito dal predetto articolo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso sono denunciate la .
1.1 La censura è così articolata: .
Con il secondo motivo vengono lamentate ( recte : 600/73 -n.d.r.).
2.1 Si deduce, al riguardo: .
3. Con il terzo mezzo è prospettata la sulla base RAGIONE_SOCIALE seguenti argomentazioni: .
4. I tre motivi sono seguìti da una parte conclusiva, intitolata , che qui integralmente si ritrascrive: .
Tanto premesso, va osservato che, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3), c.p.c., nel testo, applicabile ratione temporis , vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 149 del 2022, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa.
5.1 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il requisito in parola è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto a condizione che il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatto sostanziale che ha originato la controversia e della vicenda processuale, ivi comprese le ragioni della decisione di primo e di secondo grado, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, compresa la stessa sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 7579/2022, Cass. n. 18922/2019, Cass. n. 16103/2016, Cass. Sez. Un. n. 11653/2006). 5.2 Nel caso di specie, il ricorso è palesemente privo di una parte espositiva che consenta di ricostruire in maniera intelligibile, almeno nelle sue linee essenziali, lo svolgimento del processo.
5.3 In esso, infatti, non sono riportati, anche solo sinteticamente: (1)i motivi sui quali si fondava l’originario ricorso proposto dal COGNOME dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avverso gli avvisi di accertamento e il provvedimento irrogativo di
sanzioni emesso nei suoi confronti dall’Amministrazione Finanziaria; (2)il dispositivo e la motivazione della sentenza di primo grado (a pag. 10 si accenna del tutto genericamente alla circostanza che avrebbero ); (3)le censure ad essa rivolte con l’atto di appello dell’RAGIONE_SOCIALE; (4)il dispositivo e la motivazione della sentenza di secondo grado.
5.4 Le evidenziate lacune -che non possono ritenersi colmate da eventuali integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria illustrativa ex art. 380bis .1 c.p.c. (cfr. Cass. n. 30760/2018, Cass. n. 17603/2011, Cass. n. 7237/2006, Cass. n. 7260/2005)- impediscono alla Corte di acquisire conoscenza: (a)RAGIONE_SOCIALE vicende processuali (che nella superiore parte narrativa sono state tratte direttamente dalla sentenza impugnata, senza che ciò possa valere a colmare le deficienze del ricorso); (b)RAGIONE_SOCIALE diverse posizioni assunte dai soggetti che vi hanno partecipato; (c)RAGIONE_SOCIALE complessive e contrapposte tesi in fatto e in diritto sostenute dalle parti nei rispettivi scritti difensivi; (d)RAGIONE_SOCIALE statuizioni rese dalle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado; (e)del ragionamento logico-giuridico posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisioni assunte dai giudici di merito.
5.5 In un simile contesto, risulta impossibile valutare la rilevanza e la pertinenza RAGIONE_SOCIALE critiche mosse al provvedimento di cui viene chiesta la cassazione, e ancor prima la loro stessa ammissibilità, non essendo dato stabilire, in particolare, se l’eccepita degli avvisi di accertamento rientrasse fra i motivi di impugnazione degli atti impositivi originariamente proposti dal contribuente con il libello introduttivo della lite.
5.6 Quanto, poi, all’operato richiamo allo strumento della revocazione di cui all’art. 395 nn. 4) e 5) c.p.c. (erroneamente definito ), non se ne
comprende il senso, atteso che, in base al combinato disposto degli artt. 64, comma 1, e 65, comma 1, D. Lgs. n. 546 del 1992, l’anzidetto rimedio impugnatorio è esperibile dinanzi alla stessa Commissione Tributaria (ora Corte di Giustizia Tributaria) che ha emesso la sentenza contestata.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 5.600 euro, oltre ad eventuali spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione