Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28456 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28456 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14587/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE DI TARANTO, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE
-intimata-
avverso SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADO del LAZIO n. 1873/2024 depositata il 20/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con avviso di accertamento del 28 novembre 2017, il Comune di Taranto ha richiesto alla società RAGIONE_SOCIALE il pagamento di €27.242,72 a titolo di IMU per l’anno 2012. L’importo era così suddiviso: €18.804,00 per omesso, parziale o insufficiente versamento dell’imposta, €5.641,00 per sanzioni, €2.790,42 per interessi e €6,80 per spese di notifica.
Successivamente, con cartella esattoriale, è stato intimato alla società il pagamento della somma complessiva di €28.296,59, derivante dal mancato pagamento dell’IMU 2012.
Con sentenza n. 3151/29/2023, depositata il 08/03/2023, la Commissione Tributaria di primo grado di Roma ha respinto il ricorso.
La contribuente ha interposto appello e la Corte di seconda istanza, con sentenza n. 1873/2024 depositata il 20/03/2024, lo ha respinto, ritenendo non fondate le contestazioni sulla mancata ricerca RAGIONE_SOCIALE persone abilitate alla ricezione e sull’assenza dei dati anagrafici del consegnatario, richiamando la giurisprudenza secondo cui tale elemento non è richiesto una volta raggiunto l’indirizz o del destinatario. Ha inoltre escluso la necessità di indicare l’ora di consegna in casi come quello esaminato. Qua nto all’errore nell’indirizzo, ha ritenuto che la notifica fosse comunque valida, essendo stata effettuata nello stabile in cui il destinatario risultava residente, e ha osservato che l’appellante non ha dimostrato di risiedere altrove. Le restanti eccezioni sono state considerate superate dalle suddette motivazioni.
Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico articolato motivo, cui ha resistito con controricorso il comune.
L’RAGIONE_SOCIALE non ha depositato controricorso.
Con PDA formulata nel gennaio 2025, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata prospettata l’inammissibilità per diverse ragioni, e segnatamente: il ricorrente non ha chiarito in che modo i vizi di notifica lamentati siano stati già sollevati nel ricorso originario, né ha riportato o indicato i documenti su cui ha fondato tali doglianze, rendendo impossibile una valutazione efficace e immediata del caso. Inoltre, le contestazioni sono state formulate in modo generico e assertivo, dando per scontate alcune irregolarità, come l’inesattezza dei dati del destinatario, senza confrontarsi con le motivazioni espresse dalla sentenza d’appello, che ha ritenuto regolare la notifica, avvenuta nello stabile dove il contribuente risultava residente, e in assenza di prova contraria. Anche ammesso che le doglianze siano state sollevate correttamente nei precedenti gradi di giudizio, la presenza di due decisioni conformi nel merito (cosiddetta doppia conforme) ha reso comunque inammissibile il ricorso per Cassazione, poiché non è stata dimostrata alcuna divergenza tra le motivazioni RAGIONE_SOCIALE due sentenze.
La difesa ha chiesto la discussione della causa.
Successivamente il ricorrente ha depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di ricorso la parte ricorrente ha contestato la ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c .p.c. nella parte in cui presume che la spedizione della raccomandata di cui al quarto comma debba essere effettuata inserendo, con precisione e correttezza, i dati del destinatario della notifica’.
Secondo la ricorrente, la Corte di secondo grado ha erroneamente ritenuto valida la semplice spedizione della raccomandata di avviso, senza considerare che essa ha effetti solo se inviata con dati corretti e completi. NOME ha prodotto la busta tornat a al mittente, che evidenziava gravi errori nell’intestazione e
nell’indirizzo della sede legale, ma il giudice avrebbe ignorato tale prova, omettendo di valutarne la rilevanza.
Con un secondo motivo di ricorso si lamenta sempre la ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 139 cpc, quarto comma, nella parte in cui implicitamente dispone che errori ed omissioni nella indicazione dei dati del destinatario sono unicamente addebitabili al notificante’.
La ricorrente sostiene che l’intero procedimento di notifica è responsabilità del notificante e che eventuali errori nei dati del destinatario devono essere a lui imputati. Il giudice, invece, avrebbe illegittimamente sollevato il notificante da tale obbligo, nonostante il plico fosse stato restituito per evidenti errori che avrebbero richiesto una nuova spedizione corretta.
Con un terzo motivo di ricorso si lamenta ancora la ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 139 cpc’, ma ‘ nella parte in cui implicitamente dispone che errori ed omissioni nella indicazione dei dati del destinatario e la mancata ricezione della raccomandata danno luogo alla nullità della notifica ‘ .
La ricorrente riconosce che errori formali nella notifica sono irrilevanti se l’atto raggiunge comunque il destinatario, ma sottolinea che, nel caso in esame, le gravi carenze nei dati hanno causato l’irreperibilità del destinatario e la restituzione della busta al mittente, rendendo la notifica inefficace e quindi nulla. Il giudice, secondo la ricorrente, ha ignorato questo aspetto fondamentale, violando il diritto del destinatario a conoscere e ricevere l’atto con dati corretti.
Con un quarto motivo di ricorso, si deduce invece la ‘ nullità della notifica dell’atto presupposto alla cartella per difformit à con l’indirizzo della sede legale camerale della destinataria’.
La ricorrente aveva evidenziato al giudice di secondo grado, come terzo motivo di appello, che non solo la raccomandata di avviso presentava dati insufficienti, ma anche la notifica dell’accertamento
riportava un indirizzo incompleto rispetto a quello risultante dalle visure camerali ufficiali. Tale difformità, dimostrata attraverso il confronto tra i dati della relata di notifica e quelli camerali, non è stata sanata dalla semplice consegna dell’avvis o ed è stata completamente ignorata dal giudice, configurando un ulteriore motivo di nullità della sentenza.
Il ricorso si palesa inammissibile sotto molteplici profili.
In primo luogo deve rilevarsi che il ricorso non reca alcuno specifico riferimento ai vizi tipici dell’art. 360 c. 1 c.p.c.
Rimettere al giudice di legittimità il compito di individuare le singole obiezioni teoricamente avanzabili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi di impugnazione previsti dall’articolo 360 del codice di procedura civile, e successivamente determinare quali disposizioni potrebbero essere pertinenti a tale scopo, comporta l’attribuzione, in modo inammissibile, al giudice di legittimità del compito di definire il contenuto giuridico RAGIONE_SOCIALE contestazioni sollevate dal ricorrente.
Come già evidenziato nella PDA, poi, il ricorrente non ha chiarito in che modo i vizi di notifica lamentati siano stati già sollevati nel ricorso originario, né ha riportato o indicato i documenti su cui ha fondato tali doglianze, rendendo impossibile una valutazione efficace e immediata del caso.
La giurisprudenza in proposito ha già chiarito, a più riprese, che ‘1.2. Le questioni poste dallo stesso motivo, sono state specificamente affrontate dalla sentenza impugnata; costituiva pertanto onere della ricorrente, onde impedire una valutazione di novità della questione, allegare in quale specifici termini dette questioni erano state dedotte innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013),
come, viceversa, non è avvenuto (Cass., 28/05/2024, n. 14843).(Cass. 02/06/2025, n. 14802)’ e che ‘i n tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, che impone l’indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata “localizzazione” del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull’osservanza del principio di autosufficienza dal versante “contenutistico” ‘ (Cass. 10/12/2020, n. 28184 (Rv. 660090 – 01)).
Tali elementi non risultano presenti nel ricorso in analisi, con conseguente profilo di inammissibilità.
7. Inoltre, le contestazioni sono state formulate in modo generico e assertivo, dando per scontate alcune irregolarità, come l’inesattezza dei dati del destinatario, senza confrontarsi con le motivazioni espresse dalla sentenza d’appello, che ha ritenuto regolare la notifica, avvenuta nello stabile dove il contribuente risultava residente, e in assenza di prova contraria.
In particolare, il ricorso si limita ad affermare che ‘ Dalla busta prodotta dalla ricorrente, ma completamente ignorata dal G., risulta in modo certo ed incontestabile, che sia la ragione sociale che l’indirizzo della sede legale del destinatario sono gravemente errati ed insufficienti ‘.
Non fornisce però alcuna spiegazione utile a chiarire tale affermazione, né, tantomeno, indica ove tale contestazione (e la relativa documentazione, come necessario in base al principio di autosufficienza) fosse eventualmente contenuta negli atti del processo.
Anche tale profilo, come evidenziato nella PDA, costituisce ipotesi ex se di inammissibilità.
Se ne deve concludere, quindi, per l’inammissibilità del ricorso .
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo nei confronti della sola parte costituita.
In considerazione della conferma di quanto formulato nella PDA, a i sensi dell’art. 380 bis c.p.c. in combinato disposto con l’art. 96 c.p.c. deve disporsi la condanna per responsabilità aggravata in favore di parte vittoriosa costituita e la condanna al pagamento della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende di somma compresa tra i 500 ed i 5000 euro.
Le stesse sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, com ma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore del comune costituito in euro 2.410,00. per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Condanna il ricorrente a rifondere a parte controricorrente costituita, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e 96 terzo comma c.p.c., un importo pari ad euro 1.205,00.
Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e 96 quarto comma cpc condanna parti ricorrenti al pagamento della somma di euro 610,00 in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 17/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME