Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16200 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16200 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16068/2017 R.G. proposto da COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. COGNOME NOMECOGNOME dal quale è rappresentata e difesa;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALEADER), in persona del Presidente pro tempore , successore «ex lege» di RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, SEZIONE STACCATA DI BRESCIA, n. 6649/67/2016, depositata il 12 dicembre 2016;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 aprile 2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME socia accomandataria della ‘Nuova Cina di Wang Shao Hou e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione’, impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia la comunicazione
preventiva di iscrizione ipotecaria notificatale da Equitalia Nord s.p.a., ai sensi dell’art. 77, comma 2 -bis, del D.P.R., n. 602 del 1973, a sèguito del mancato pagamento di somme iscritte a ruolo dall’Agenzia delle Entrate a titolo di ILOR e IVA in relazione agli anni 1997 e 1998.
La Commissione adìta, pronunciando nel contraddittorio dell’agente della riscossione, dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto avente ad oggetto un atto ritenuto non autonomamente impugnabile a norma dell’art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992.
La decisione veniva successivamente confermata, con diversa motivazione, dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, la quale, con sentenza n. 6649/67/2016 depositata il 12 dicembre 2016, respingeva l’appello della contribuente, rilevando che il preavviso di iscrizione ipotecaria in discorso era stato ad essa notificato in conseguenza dell’omesso pagamento di una prodromica cartella esattoriale divenuta definitiva in data 21 marzo 2011 per mancata impugnazione.
Avverso tale sentenza la COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il ricorso è stato notificato a RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE, alla quale è nelle more subentrata «ex lege» l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER), rimasta intimata.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate l’insufficiente e contraddittoria motivazione dell’impugnata sentenza, nonché la violazione e la falsa applicazione dell’art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art.
35, comma 26quinquies , del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006.
1.1. Si censura la decisione per aver erroneamente negato l’autonoma impugnabilità del preavviso di iscrizione ipotecaria notificato alla contribuente dall’agente della riscossione.
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è lamentata la nullità della gravata pronuncia per omessa o insufficiente motivazione, con conseguente violazione dell’art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c..
2.1. Si rimprovera alla CTR di aver respinto l’appello della contribuente senza illustrare ed esaminare le doglianze da questa sollevate, limitandosi a un puro e semplice rinvio «per relationem» alla sentenza di primo grado.
Il ricorso è inammissibile.
3.1. Va anzitutto notato che, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3) c.p.c., nel testo, qui applicabile, vigente anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 3, comma 27, lettera d), n. 1) del D. Lgs. n. 149 del 2022, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa.
3.2. La citata disposizione deve ritenersi operante anche rispetto alle controversie tributarie, in virtù del rinvio alle norme del codice di procedura civile contenuto nell’art. 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992.
3.3. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per soddisfare il requisito imposto dal menzionato art. 366, comma 1, n. 3), c.p.c. il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte rispetto alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda
processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di Cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella, asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 1926/2015, Cass. n. 19018/2017, Cass. n. 25452/2024, Cass. n. 8448/2025).
3.4. Orbene, il cennato requisito di ‘forma -contenuto’ appare mancante nella fattispecie in esame.
3.5. Invero, l’impugnante NOME COGNOME ha completamente omesso di riportare, anche solo in sintesi, i motivi di impugnazione posti a fondamento del suo originario ricorso, i quali, giova rammentarlo, valgono a circoscrivere l’oggetto del presente giudizio, operando in materia tributaria il principio generale di conversione dei vizi dell’atto impositivo in motivi di gravame (cfr. Cass. n. 20503/2024, Cass. n. 12493/2022, Cass. n. 12313/2018).
3.6. Segnatamente, con riguardo al giudizio di primo grado ella si è limitata ad allegare che la (pag. 2 del ricorso per cassazione).
3.7. Per il resto, la ricorrente ha soltanto dato conto dello svolgimento del giudizio di appello, sottolineando che: – la sentenza di prime cure era stata da lei impugnata ; -i motivi di appello erano stati ; – (pagg. 2-5 del ricorso per cassazione).
3.8. L’evidenziata carenza strutturale dell’atto impedisce alla Corte di avere una cognizione chiara e completa della vicenda processuale e di verificare se le censure che la Zhu assume di aver sottoposto al vaglio della CTR ( ; ) avessero già costituito oggetto di specifici motivi di impugnazione da lei articolati con il libello introduttivo della lite.
3.9. Fermo quanto precede, dalla lettura della sentenza si evince che la CTR ha respinto l’appello della Zhu sulla scorta dell’assorbente rilievo che l’impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria era stato notificato dall’agente della riscossione Equitalia Nord s.p.a. in conseguenza del mancato pagamento della cartella esattoriale n. NUMERO_DOCUMENTO «divenuta definitiva in data 21/03/2011 per mancata impugnazione della medesima da parte della ricorrente» .
3.10. Diversamente dai giudici di prime cure, il collegio d’appello ha, dunque, incentrato la decisione non già sulla ritenuta non autonoma impugnabilità dell’atto di cui all’art. 77, comma 2 -bis , del D.P.R. n. 602 del 1973, bensì sull’accertamento dell’acquisita definitività della cartella presupposta, implicante la preclusione di contestazioni attinenti al merito della pretesa tributaria (cfr. Cass.
n. 10047/2024).
3.11. Questa fondamentale «ratio decidendi» è stata completamente trascurata dalla Zhu, che ad essa nemmeno ha fatto cenno nell’esporre la motivazione della pronuncia qui impugnata, a suo dire (pag. 12 del ricorso per cassazione, paragrafo II.2).
3.12. Alla luce di ciò, il ricorso si rivela inammissibile anche per difetto di specificità e pertinenza con il «decisum» .
Nulla va statuito in ordine alle spese processuali, essendo RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, rimasta intimata.
Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione