Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29071 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 29071 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME , rappresentato e difeso in proprio in quanto Avvocato del RAGIONE_SOCIALE, che ha indicato recapito Pec ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma ;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 1543, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 25.3.2021, e depositata il 21.4.2021; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; raccolte le conclusioni del P.M., s.AVV_NOTAIO, che ha confermato la propria richiesta di dichiarazione dell’improcedibilità del ricorso;
OGGETTO: Irpef ed Irap, 2015 – Libero professionista -Accertamenti bancari Sanzioni – Omesso deposito della sentenza impugnata Conseguenze.
raccolte le conclusioni rassegnate, nessuno essendo comparso per il ricorrente, per la controricorrente RAGIONE_SOCIALE, dall’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’improcedibilità e comunque il rigetto dell’impugnativa;
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE notificava all’AVV_NOTAIO l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo al maggior reddito ritenuto percepito e non dichiarato nell’anno 2015, ai fini Irpef, Iva ed Irap, oltre sanzioni ed accessori, fondato essenzialmente su accertamenti bancari, a seguito di una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza di Corsico (MI) in relazione a più anni d’imposta (2012/2016), conclusa con Processo Verbale di costatazione regolarmente consegnato all’accertato.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE proponendo plurime censure e contestando, tra l’altro, di non essere tenuto al versamento dell’Irap, ed affermando l’illegittimità dell’avviso di accertamento in conseguenza della violazione dell’art. 39, comma 2, del Dpr n. 600 del 1973, non ricorrendo le condizioni per l’applicabilità dell’accertamento induttivo puro. Censurava, inoltre, l’errata applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014 in ordine alla non utilizzabilità RAGIONE_SOCIALE verifiche bancarie nei confronti dei liberi professionisti, e l’erronea omessa applicazione del regime premiale previsto dall’art. 10 del Dl n. 201 del 2011. Criticava, ancora, l’errata applicazione dell’automatismo accertativo in relazione ai conti correnti intestati a terzi, nel caso di specie la moglie separata, e l’invalidità della verifica fiscale anche a causa della mancata autorizzazione allo svolgimento di indagini fiscali ed alla mancanza di autorizzazione ad accesso e permanenza presso i locali del contribuente da parte dei militari della GdF. Denunciava, poi, la nullità degli avvisi di accertamento per vizio di
legittimazione del firmatario degli atti impositivi stante la sottoscrizione da parte di un funzionario privo di una valida delega. Contestava, ancora, l’errore di calcolo del maggior reddito imponibile ai fini Irpef, Iva ed Irap, considerato anche il mancato ‘scorporo’ dell’Iva. Inoltre criticava la quantificazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni perché non si era fatta applicazione del cumulo giuridico, e comunque risultava indebita l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni stante l’incertezza normativa.
La Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE accoglieva solo parzialmente il ricorso, annullando la pretesa tributaria relativa all’Irap, confermando nel resto gli atti impugnati.
Il contribuente spiegava appello avverso la decisione di primo grado, relativamente alla parte che lo aveva visto soccombente, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, rinnovando le proprie censure. La CTR confermava la decisione di primo grado.
Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione NOME AVV_NOTAIO, affidandosi a sette strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il P.M., nella persona del s.AVV_NOTAIO, ed ha domandato dichiararsi improcedibile il ricorso a causa dell’omesso deposito della sentenza impugnata.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, n. 2, del Dpr n. 600 del 1973, dell’art. 2 del Dpr n. 600 del 1973, dell’art. 2697 cod. civ., e dell’art. 115 cod. proc. civ., e/o la nullità della sentenza per difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., nella
parte in cui la CTR non ha applicato correttamente la pronuncia della Corte Costituzionale n. 228 del 2014 perché, nei confronti dei liberi professionisti, non solo i prelievi sui conti correnti a lui riconducibili, ma anche i versamenti, non costituiscono prova presuntiva della percezione di redditi non dichiarati, essendo l’accertamento impugnato illegittimo anche per aver violato il divieto di doppia presunzione.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 2, del Dpr n. 600 del 1973, e/o la nullità della sentenza per difetto di motivazione su di un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e n. 5, cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice del gravame ha ritenuto legittimo il ricorso all’accertamento induttivo puro.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente critica la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 10 del Dl n. 201 del 2011, come conv., e/o la nullità della sentenza per difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice dell’appello ha ritenuto utilizzabili gli esiti RAGIONE_SOCIALE indagini bancarie nei confronti di libero professionista che aveva presentato dichiarazione dei redditi congrua con gli studi di settore, erroneamente non applicando il regime premiale previsto dalla legge.
Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia la violazione del comma 7 dell’art. 32 del Dpr n. 600 del 1973, dell’art. 24 Cost. e dell’art. 2697 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 221 cod. proc. civ., e/o la nullità della sentenza per difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi
dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice dell’appello ha ritenuto provata la regolarità dell’autorizzazione di cui al comma 7 dell’art. 32 del Dpr n. 600 del 1973, e conseguentemente non ha riconosciuto l’inutilizzabilità dei dati e dei documenti acquisiti dai verificatori.
Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente lamenta la violazione dell’art. 42 del Dpr n. 600 del 1973, e/o la nullità della sentenza per difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato il difetto di valida delega in favore del funzionario firmatario degli atti di imposizione tributaria.
Mediante il sesto strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente contesta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, e/o la nullità della sentenza per difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., in cui è incorso il giudice di secondo grado per non avere scorporato l’Iva dalle somme ritenute accertate quali ricavi non dichiarati.
Con il settimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 472 del 1997, dell’art. 8 del D.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), e/o la nullità della sentenza per difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché il difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ, per non avere il giudice del gravame rilevato l’obiettiva incertezza normativa sussistente in materia, conseguentemente disapplicando le sanzioni irrogate dall’Ente impositore.
Il ricorso presenta profili di inammissibilità, in considerazione della modalità tecnica con la quale è stato composto.
Tutti i motivi di ricorso, come esposti dal ricorrente, presentano censure commistionate e sovrapposte e contestano profili tra loro incompatibili. Questa Corte regolatrice ha ripetutamente e condivisibilmente statuito che ‘in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo … Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa RAGIONE_SOCIALE questioni concernenti l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse’, Cass. sez. I, 23.10.2018, n. 26874 (in senso conforme, amplius , cfr. Cass. sez. I, 23.9.2011, n. 19443; di recente, conforme, Cass. sez. L, 6.2.2024, n. 3397).
Altra e preliminare è, peraltro, la ragione che importa la improcedibilità del ricorso.
Il contribuente, infatti, nel costituirsi nel giudizio di cassazione, non ha provveduto al deposito della copia della sentenza
impugnata, in violazione dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.
Deve certo tenersi presente che lo speciale rito tributario prevale sulla disciplina processuale ordinaria, ma nel caso di specie occorre pure rilevare che il rito tributario non deroga alla procedura civile ordinaria.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni della pronuncia e del valore della controversia.
10.1. Deve anche darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso proposto da COGNOME NOME , che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7.10.2025.
L’Estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME Giudicepietro