Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11949 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11949 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21563/2020 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME con gli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
-intimata- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria -Sezione Staccata di Reggio Calabria n. 4384/2019 depositata il 25/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
In controversia afferente alla impugnazione di cartella di pagamento relativa ad Irpef -add. Reg. per gli anni di imposta 2007 e 2008, emessa nei confronti di NOME COGNOME il contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR della Calabria, che ha
dichiarato inammissibile il ricorso originario del contribuente, rilevando il difetto di prova della sua tempestiva proposizione.
Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 29072 dell’ 11/11/2024 questa Corte ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate – Riscossione presso l’Avvocatura Generale dello Stato. In data 13/12/2024 l’Agenzia delle entrate ha depositato documentazione di rituale rinnovazione della notifica.
L’Agenzia delle entrate Riscossione è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE.
Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta la «Violazione e falsa applicazione artt. 20, 21 e 56 D.lgs. 546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.».
Con il secondo strumento di impugnazione il ricorrente denuncia la «Violazione e falsa applicazione artt. 20, 21 e 56 D.lgs. 546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3».
Lamenta il ricorrente che il Giudice di seconde cure abbia ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo pur a fronte della documentata tempestività dell’impugnazione e per avere affrontato d’ufficio la questione che invece risultava coperta dal giudicato interno».
Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità dei motivi per difetto di autosufficienza o specificità sollevata da parte controricorrente.
4.1. Questa Corte ha affermato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui all’art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell’assolvimento dell’onere di deposito previsto
dall’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l’atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati. (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 12481 del 19/04/2022).
4.2. Nella specie, il ricorrente ha richiamato gli atti su cui ha fondato la propria doglianza, trascrivendone i passaggi di interesse, e segnatamente stralci dell’atto di controdeduzioni in primo grado dell’Agenzia delle entrate e della sentenza di primo grado. Ogni ulteriore valutazione appartiene all’ambito della fondatezza e già non più della ammissibilità dei motivi.
Tuttavia, al fine di poter verificare la -controversa -tempestività della proposizione del ricorso in relazione alla notifica della cartella di pagamento impugnata, occorre disporre l’acquisizione dei fascicoli dei giudizi di merito.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione dei fascicoli dei giudizi di merito.
Così deciso in Roma, il 15/04/2025.