Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19133 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19133 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 13516/2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME, in Roma, INDIRIZZO coma da procura in calce al ricorso per cassazione.
Pec: EMAIL
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO . Pec: EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, sezione staccata di Salerno, n. 115/2016, depositata in data 13 gennaio 2016, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso avente ad oggetto l’avviso di accertamento notificato in data 24 aprile 2013, con il quale era stato accertato un maggior imponibile ai fini Ires, Irap ed Iva, per l’anno d’imposta 2010.
I giudici di secondo grado, in particolare, hanno ritenuto che:
-) a carico della società RAGIONE_SOCIALE erano state riscontrate anomalie tra i dati indicati in dichiarazione Iva per l’anno 2010 e i dati di alcune fatture di vendita emesse dalla stessa società; fatture che erano state acquisite a seguito di controlli incrociati nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE
-) l’Ufficio aveva invitato la società a produrre tutta la documentazione contabile relativa all’esercizio 2010 da cui scaturivano irregolarità e incongruenze, così da fare ritenere inattendibili le scritture contabili della società e innescare l’accertamento induttivo dei ricavi e del reddito di impresa;
-) l’accertamento induttivo era, dunque, legittimo e la richiesta di documenti aveva sostituito la ispezione contabile di cui all’art. 33 del richiamato art. 39 del d.P .R. n. 600 del 1973, tenuto conto che la cessazione della società rendeva impossibile procedere ad una ispezione con accesso diretto presso la sede della società;
-) le fatture nn. 151 e 177 , per euro 650.000,00, tra la società ricorrente e la società RAGIONE_SOCIALE erano state assoggettate ad Iva del 20 % e la società emittente, la RAGIONE_SOCIALE aveva esercitato
la rivalsa sulla società acquirente incassando interamente il tributo; da ciò discendeva l’obbligo di riportare correttamente nella dichiarazione Iva l’operazione e versare all’Erario i tributi incassati e a nulla valeva l’ipotesi del «reverse charge» come ipotizzato dalla ditta venditrice dato che, per dette fatture risultavano gli estremi dei bonifici bancari e degli accrediti delle somme comprensive del tributo effettuati in favore della società appellante;
-) il ricarico del 30% sul costo del venduto andava rivisitato alla luce di alcune considerazioni: la cessazione dell’attività, nel corso dell’anno 2010, faceva pensare e in parte giustificare il fatto che i prezzi dl vendita avessero subito delle riduzioni per non dire dei saldi o svendite; il costo del venduto , su cui applicare le maggiorazioni ai fini della determinazione dei ricavi, non poteva equiparare «tout court» i residui delle materie prime al costo delle stesse senza alcuna considerazione riduttiva del costo che avrebbe abbassato il costo del venduto e quindi i relativi ricavi; pertanto la media del 30 %, come percentuale media di ricarico applicato dalle aziende similari, trovava giustificazioni per essere ridimensionato alla più confacente percentuale del 15% come deciso dalla Commissione tributaria provinciale.
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tre motivi, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell’art. 10 della legge n. 146 del 1998, come modificato dall’art. 1, comma 409, lett. b), della legge. n. 301 del 2004, in quanto la contabilità non era stata ritenuta «complessivamente inattendibile» e non si erano verificate altre circostanze di una certa gravità. Nessuna delle ipotesi previste nell’art. 39 richiamato si era verificata nel caso in trattazione. Per lungo
tempo l’Agenzia delle Entrate aveva notificato avvisi di accertamento quando si verificava uno scostamento, anche minimo, fra ricavi desumibili in base allo Studio di settore e i ricavi dichiarati.
Il secondo motiv o deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986. Ai fini Iva e nel resto delle fatture compariva un importo diverso da quello del bilancio, in quanto la plusvalenza entrava per l’intero importo nel conto econom ico ed era completamente tassata.
Il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, che dispone che « l’imposta dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili(…..) » e dei successivi commi 2, 3, 5, 6 e 7 del medesimo art. 17, che prevedono l’inversione contabile (o reverse charge), obbligando il cessionario, o il committente, al pagamento dell’imposta mediante l’emissione di un’autofattura. L’impresa costruttrice, o ristrutturatrice, di fabbricati strumentali che cedeva immobili entro i 5 (4) anni dal completamento dei lavori, non essendo tenuta ad applicare l’imposta (senza alcuna opzione) , doveva anche esporla sul documento, ma essendo una cessione era comunque necessario applicare l’inversione contabile .
I motivi vanno trattati unitariamente perché inammissibili per la stessa ragione.
4.1 Ed invero, in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di
individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23745).
4.2 Inoltre, il ricorrente che intende censurare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve indicare e trascrivere nel ricorso, a pena di inammissibilità, pure i riferimenti di carattere fattuale in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione denunciata (Cass. 13 maggio 2016, n. 9888; Cass., 24 luglio 2014, n. 16872; Cass., 4 aprile 2006, n. 7846).
4.3 Tali oneri non sono stati assolti dal ricorrente, in quanto i motivi sostanzialmente si traducono nel contenuto di alcune delle norme richiamate in rubrica e nella esposizione di massime di giurisprudenza, oltre che di richiami dottrinari, totalmente avulse dalla decisione impugnata, né sono stati specificamente indicati gli aspetti per i quali la decisione impugnata si pone in contrasto con le (plurime) norme di legge indicate ed avrebbe potuto essere diversa, mancando del tutto l’esame del contenuto precettivo delle norme richiamate e il raffronto con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata; il ricorso, poi, con specifico riferimento ai dati elencati a pag. 11, in relazione al secondo motivo, e a pag. 13, in relazione al terzo motivo, difetta di autosufficienza perché non spiega da quali atti e documenti tali dati siano stati tratti e dove questi dati siano stati prospettati nei giudizi di merito di primo e secondo grado, con la conseguenza che l’inosservanza del principio di autosufficienza impedisce la necessaria verifica dell’astratta idoneità dei motivi di ricorso ad incrinare il fondamento logico giuridico delle argomentazioni che sorreggono la decisione impugnata; resta, di fondo, comunque, un vizio di specificità delle censure che pregiudica la stessa intellegibilità delle doglianze.
5. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla Agenzia controricorrente e liquidate come in
dispositivo, nonché al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, in data 25 giugno 2025.