Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21700 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21700 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11239/2022 R.G. proposto da: DI COGNOME NOMECOGNOME domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentata e difesa da ll’avvocato NOMECOGNOMENOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
CONSORZIO DI RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME
-intimato- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. CALABRIA n. 3648/2021 depositata il 11/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, sostanzialmente sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria n. 3648/2021 depositata in data 11/11/2021 che ha dichiarato inammissibile l’appello della contribuente confermando la pronunzia di primo grado che aveva disatteso l’impugnazione della predetta avverso l’avviso di pagamento emesso dal Consorzio RAGIONE_SOCIALE dello Jonio Cosentino relativo a contributi consortili per l’anno 2016.
Il consorzio è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente con il proposto ricorso lamenta la ‘ Nullità del procedimento ‘ sotto un duplice profilo deducendo che:
i giudici di primo e di secondo grado non avevano valutato che in allegato al ricorso introduttivo trasmesso alla CTP di Cosenza era stato prodotto ‘il documento elettronico denominato: ricevuta di accettazione la quale ai sensi dell’art.6 comma 1 del Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata (DPR 11 febbraio 2005, n 68)’ che conteneva ‘ i dati di certificazione che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata’;
la CTR non aveva considerato che a fronte della dichiarazione di inammissibilità del ricorso non era necessario trascrivere nel proprio appello le difese ed i motivi già illustrati in primo grado, che dovevano intendersi implicitamente richiamati e come tali riproposti, sicchè sarebbe stato suo onere esaminare il merito delle censure.
Ad avviso del Collegio il ricorso non risponde in nulla ai requisiti di chiarezza, sinteticità e precisa riferibilità alla decisione impugnata stabiliti dalla disciplina legale di cui all’articolo 366 c.p.c., ed ormai da tempo focalizzati da una giurisprudenza pacifica e consolidata (tra le molte, Cass. nn. 11603/18, 9570/17), con quanto ne consegue in ordine alla carenza dei connotati fondamentali della specificità ed
autosufficienza, richiesti dalla legge per porre questa Corte in condizione di effettuare, con la dovuta efficacia, concentrazione ed immediatezza, il controllo di legittimità ad essa demandato. Costituisce orientamento ormai consolidato quello per cui (Cass.n. 8425/20): ‘Ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all’art. 366, comma 1, n. 3) e 4), c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; l’inosservanza di tale dovere … pregiudica l’intellegibilità delle questioni, re ndendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma) senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui’. In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia. (Cass. Sez. L., 18/08/2020, n. 17224, Rv. 658539 – 01). Si è inoltre stabilito che il motivo di cassazione che si risolva nella mescolanza e nella sovrapposizione di mezzi eterogenei, ancorché unitariamente
preceduti dalla elencazione delle norme e delle regole di giudizio che si assumono violate, è inammissibile allorquando richieda ‘un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione’ (Cass.n. 21611 del 20/09/2013).
2.1. I giudici di appello hanno così motivato: ‘ L’appello è inammissibile per le ragioni che seguono; sostiene l’appellante che avrebbe errato il Giudice di prime cure nel ritenere l’inammissibilità del ricorso per mancanza di prova della sua notifica al convenuto: in realtà la sentenza appellata ha rit enuto l’inammissibilità del ricorso per mancanza di prova da parte della ricorrente della tempestività dello stesso, ex art. 21 del Dlgs 546/92, per non avere la ricorrente fornito la prova della data di noti fica dell’atto impugnato; non solo, sempre parte appellante nell’impugnazione si è limitata ad eccepire solo l’errata declaratoria di inammissibilità della sentenza gravata, senza riproporre i motivi di impugnazione dell’ingiunzione di pagamento n. 338155’ .
2.2. Orbene la ricorrente nel lamentare la ‘nullità del procedimento’, senza peraltro chiarire quale sarebbe stato lo specifico motivo di appello innanzi alla CTR, assume di avere prodotto in allegato al ricorso introduttivo trasmesso alla CTP di Cosenza il documento elettronico denominato: ricevuta di accettazione la quale ai sensi dell’art.6 comma 1 del Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata (d.P.R. 11 febbraio 2005, n 68) contenente i dati di certificazione che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata, assumendo che ‘codesta ricevuta di accettazione ovvero codesta prova non risulta essere stata valutata né dalla CTP di Cosenza né dalla CTR di Catanzaro’.
Risulta evidente che la ricorrente, senza rispettare il principio della c.d. autosufficienza, non richiamando lo specifico motivo di appello,
muovendo delle contestazioni generiche e senza evidenziare quale decisività avrebbe il documento richiamato rispetto al decisum (non chiarendo né l’esatto contenuto dello stesso né quando sarebbe stato prodotto), non ha censurato adeguatamente la ratio decidendi relativa alla conferma nella sentenza di primo grado nella parte in cui la CTP aveva ritenuto inammissibile il ricorso in difetto di prova della sua tempestività stante la omessa produzione di idonea prova in ordine della data di notifica dell’atto impositivo impugnato.
La ricorrente omette di considerare, non formulando specifiche censure al riguardo ma richiamando in modo del tutto generico il documento, che i giudici di merito ben avrebbero potuto ritenere insufficiente la documentazione prodotta.
Conseguentemente va rilevata l’inammissibilità del ricorso.
Nulla va disposto in ordine alle spese giudiziali dell’odierno giudizio essendo la parte resistente rimaste intimata.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione