Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5334 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5334 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4131/2015 R.G. proposto da
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentato e difeso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA n. 5956/46/14 depositata il 16 giugno 2014
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La presente vicenda processuale viene così ricostruita dalla sentenza qui impugnata.
L’Ufficio di Caserta dell’RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME, esercente l’attività imprenditoriale di confezione in serie di
capi di abbigliamento, un avviso di accertamento con il quale: (1)riprendeva a tassazione, relativamente all’anno d’imposta 2006, maggiori ricavi non dichiarati ai fini dell’IRPEF e dell’IVA, per un importo di 99.375 euro;
(2)contestava l’indebita deduzione di costi relativi a operazioni inesistenti, nella misura di 206.268,32 euro;
(3)rideterminava in 305.196 euro il valore della produzione ai fini dell’IRAP.
Il COGNOME impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, che con sentenza n. 267/3/13 del 12 aprile 2013 respingeva il suo ricorso.
L’appello in sèguito proposto dal contribuente era accolto, per quanto di ragione, dall’adìta Commissione Tributaria Regionale della Campania, la quale, con sentenza n. 5956/46/14 del 16 giugno 2014, annullava l’impugnato avviso di accertamento, tranne che nella parte relativa all’affermata indeducibilità dei costi ritenuti fittizi.
Contro questa sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, con i quali vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione:
1)dell’art. 7 L. n. 212 del 2000 (cd. statuto del contribuente), per avere l’Ufficio fondato l’avviso di accertamento sulle dichiarazioni rese dai fornitori RAGIONE_SOCIALE merci fatturate, senza allegare all’atto impositivo il verbale in cui queste erano state raccolte;
2)dell’art. 2697 c.c., per avere la C.T .R. illegittimamente invertito l’onere della prova: essendo stata accertata l’avvenuta annotazione RAGIONE_SOCIALE fatture di acquisto da parte del contribuente, spettava, infatti, all’Ufficio dimostrare la fittizietà RAGIONE_SOCIALE sottostanti operazioni;
3)dell’art. 7 D. Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice regionale, in spregio al divieto di prova testimoniale posto dalla citata norma, fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni dei suddetti fornitori, acquisite dall’Ufficio a sèguito di un controllo incrociato
effettuato nei loro confronti.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
1.1 Ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3), c.p.c., nel testo, applicabile ratione temporis , vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 149 del 2022, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa.
1.2 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il requisito in parola è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto a condizione che il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatto sostanziale che ha originato la controversia e della vicenda processuale, ivi comprese le ragioni della decisione di primo e di secondo grado, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, compresa la stessa sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 7579/2022, Cass. n. 18922/2019, Cass. n. 16103/2016, Cass. Sez. Un. n. 11653/2006). 1.3 Nel caso di specie, il COGNOME si è limitato a riportare in ricorso, in modo assolutamente generico, l’esito RAGIONE_SOCIALE decisioni assunte dai giudici tributari di primo e secondo grado, senza fornire alcuna indicazione in ordine: 1)al contenuto dell’avviso di accertamento impugnato; 2)ai motivi sui quali si fondava il ricorso da lui proposto dinanzi alla C.T.P.; 3)alle difese svolte in quella sede dall’Amministrazione finanziaria; 4)alle ragioni per le quali detto ricorso era stato respinto; 5)ai motivi di gravame da lui articolati con l’atto di appello davanti alla C.T.R.; 6)alle motivazioni che hanno indotto il giudice regionale ad accogliere solo in parte la spiegata impugnazione.
Le evidenziate carenze espositive non consentono di ricostruire con sufficiente precisione: i fatti che hanno generato la controversia e le vicende del processo (che nella superiore parte narrativa sono stati tratti dalla sentenza impugnata, senza che ciò possa valere a colmare le deficienze del ricorso); le diverse posizioni assunte dai soggetti che vi hanno partecipato; le complessive e contrapposte tesi in fatto e in diritto sviluppate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi; i ragionamenti posti a sostegno RAGIONE_SOCIALE decisioni di primo e secondo grado.
1.4 Ciò impedisce alla Corte di acquisire una conoscenza del fatto sostanziale e processuale sufficiente per poter ben intendere il significato e la portata RAGIONE_SOCIALE critiche rivolte alla pronuncia di cui si chiede l’annullamento.
Per quanto precede, l’esperito gravame di legittimità non può dunque trovare ingresso.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 5.600 euro, oltre ad eventuali spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a
norma del comma 1 -bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione