Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11001 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11001 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/04/2025
RICORSO PER CASSAZIONE CANONI CENSORI
sul ricorso iscritto al n. 26963/2020 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
il COMUNE DI COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, con sede alla INDIRIZZO, in persona del Sindaco pro tempore, avv. NOME COGNOME rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE e dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
per la cassazione della sentenza n. 1531/9/2020 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 9 giugno 2020. UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 5 dicembre 2024.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia sono gli avvisi in atti, con cui il Comune di Frascati rettificò per gli anni di imposta 2011/2013, l’ICI dovuta in relazione ad un’unità immobiliare sita nel predetto Comune, di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE, rideterminandola nella somma complessiva di 5.821,00 €.
La suindicata Commissione regionale, ribadendo quanto già ritenuto dal primo Giudice, rigettava l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza n. 1739/12/2018 della Commissione tributaria provinciale di Roma, ritenendo che il ricorso fosse stato proposto da NOME COGNOME in proprio e non quale legale rappresentante della suddetta società, destinataria degli avvisi di accertamento, considerando quindi l’impugnazione inammissibile per carenza di legittimazione attiva.
Ad abundantiam la Commissione reputava il ricorso originario altresì inammissibile, perché tardivamente proposto in data 15 aprile 2016 a fronte della notifica degli avvisi eseguita l’8 febbraio 2016.
Avverso tale pronuncia NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, notificato in data 14 ottobre 2020, sulla base delle ragioni che seguono.
Il Comune di Frascati resisteva con controricorso notificato il 16 novembre 2020, depositando memoria ex art. 380bis 1., c.p.c. in data 14 novembre 2024 .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha contestato la decisione impugnata per le seguenti ragioni:
«Evidente erroneità in diritto della sentenza circa la carenza di legittimazione attiva» (v. pagina n. 4 del ricorso), assumendo che non poteva essere destinatario degli avvisi di accertamento, in quanto non era proprietario, come persona fisica, del bene immobile oggetto di tassazione;
-«Sulla carente motivazione nel merito delle sentenze impugnate» (v. pagina n. 6 del ricorso), per avere la Commissione trascurato di analizzare la questione dedotta dell’impugnabilità dell’annullamento parziale dell’atto in sede di autotutela, nella specie proposta con ricorso tempestivo, benchè qualsiasi atto viziato sia annullabile senza limiti di tempo, anche senza istanza del contribuente;
«Il contratto preliminare: l’irrilevanza ai fini dell’individuazione della soggettività passiva» (v. pagina n. 7 del ricorso), assumendo che la titolarità passiva dell’imposta sorge solo con l’effettivo passaggio di proprietà e non con la stipula del preliminare;
-«Sulla superficialità nella determinazione del prospetto sull’ammontare degli imposta – Violazione dell’articolo 3 della legge 241/90 e successive modifiche» (v. pagina n. 9 del ricorso), «precisando che « posto che alcun atto veniva notificato ‘a nessun erede’ appare assurdo che il Sig. COGNOME abbia potuto ricevere gli avvisi di accertamento l’uno conseguenziale per un credito in parte prescritto e per l’altro assolutamente infondato
(v. pagina n. 9 del ricorso) ed assumendo che « gli avvisi di accertamento impugnati recano una giustificazione carente degli importi richiesi e dei meccanismi di calcolo» (v. pagina n. 10 del ricorso);
-«’Sull’effettiva consegna al contribuente dei provvedimenti di rettifica avvenuta in data 18.02.2016 e non in data 08.02.2016’» (così a pagina n. 11 del ricorso), sostenendo l’istante, per l’appunto, la suindicata diversa data di ricezione degli avvisi impugnati.
2. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Come chiarito da questa Corte «nel ricorso per cassazione, che è una impugnazione a critica vincolata, le censure possono essere articolate solo all’interno di specifici motivi di ricorso, riconducibili all’una o all’altra delle ipotesi tassative di cui all’art. 360 c.p.c. È inammissibile quindi il motivo di ricorso che si risolva in una critica libera avverso il provvedimento impugnato e consti esclusivamente della esplicita riproposizione delle argomentazioni già oggetto di esame nel giudizio di merito, non ricondotte all’una o all’altra delle specifiche ipotesi di censura dettate dall’art. 360 c.p.c. (Cass. n. 1479 del 2018)» (così, anche da ultimo, Cass. 28691/2024).
Nella specie, come si è avuto modo di illustrare, il ricorso non reca alcuna menzione dei parametri censori previsti dall’art. 360 c.p.c., limitandosi a censurare liberamente e confusamente la sentenza impugnata anche nei suoi accertamenti di merito, senza confrontarsi con i limiti previsti da tale disposizione, così considerando il giudizio di legittimità come se fosse un terzo grado in cui coinvolgere la Corte nell’esame non della decisione impugnata, ma dell’« intero compendio delle carte processuali », assegnando alla Corte il compito di « rifare daccapo il giudizio di merito» (così Cass., S.U., 5792/2024, v. § 10.10), in termini chiaramente non consentiti.
Va aggiunto, come ulteriore ipotesi di inammissibilità, che il ricorso, in aperta violazione del canone di autosufficienza e di specificità, si pone nei termini di una mera contestazione della decisione, anche in punto di interpretazione dell’atto processuale (il ricorso) e dei dati probatori utilizzati (data di notifica degli avvisi emessi in rettifica), senza nemmeno farsi carico di indicare come, e dove, tali censure sia state articolate e come e dove sia stata prodotta la documentazione che (in tesi) sia stata erroneamente valutata.
5 . L’integrale inammissibilità del ricorso assorbe l’esame di ogni altra questione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna NOME COGNOME al pagamento delle spese del presente grado giudizio, che liquida in favore del Comune di Frascati nella somma di 3.000,00 € per competenze ed all’importo di 200,00 € per spese vive , oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024.