Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1901 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1901 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 18/01/2024
TARDIVITÀ RICORSO PER CASSAZIONE; SENTENZA DI APPELLO RESA IN GIUDIZI RIUNITI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7814/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del liquidatore p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura allegata all’atto di costituzione di nuovo difensore, e d elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione, p.e.c. EMAIL;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t.; – intimata –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 105/4/2015 della Commissione tributaria regionale della Calabria, pronunciata in data 15/01/2015 e pubblicata in data 11/02/2015, non notificata;
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, depositate per l’adunanza del 29/11/2023, per l’inammissibilità del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione tributaria regionale della Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che aveva respinto i ricorsi, riuniti, proposti dalla RAGIONE_SOCIALE contro cinque avvisi di accertamento per Ires, Irap e Iva anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 e contro la successiva cartella di pagamento.
In particolare, i giudici di appello evidenziavano di aver ordinato alla società appellante di regolarizzare, entro sessanta giorni, il contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE mediante notifica al difensore costituito in primo grado e che l’appellante non aveva ottemperato all’ordinanza, per cui il gravame andava dichiarato inammissibile. Evidenziavano altresì che ad analoga conclusione si perveniva alla luce della circostanza che l’appello era stato sottoscritto da un difensore il cui incarico non risultava attribuito con le forme di cui all’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, atto pubblico o scrittura privata autenticata anche dal difensore.
Contro tale decisione propone ricorso la società contribuente affidandosi a cinque motivi.
E’ rimasta intimata RAGIONE_SOCIALE, cui il ricorso è stato notificato presso la sede sia direttamente che in persona del difensore.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
In corso di giudizio si è costituito nuovo difensore per la ricorrente. 29/11/2023,
La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del per la quale il PM ha fatto pervenire conclusioni scritte.
Considerato che:
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 331 c.p.c. per asserita violazione di integrazione del contraddittorio nel termine indicato dalla Commissione tributaria regionale. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’a rt. 36 d.l.gs. n. 546 del 1992, per mancata indicazione della disposizione violata , dolendosi che l’atto di appello era stato notificato al difensore di RAGIONE_SOCIALE nel domicilio eletto presso la sede della società, raggiungendo il suo scopo, e che la RAGIONE_SOCIALE non aveva indicato la disposizione violata.
Col secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 331 cod. proc. civ. per asserito difetto di procura al procuratore costituito , essendo la RAGIONE_SOCIALE caduta in errore di fatto laddove non ha considerato che NOME COGNOME, liquidatore della società, era r agioniere abilitato all’esercizio dell ‘ assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, ed in errore di diritto laddove non ha ordinato la sanatoria della causa di inammissibilità.
Col terzo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 8, comma 7, l. n. 388 del 2000. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in merito alla violazione dell’obbligo di chiarezza e motivazione dell’atto impositivo (art. 360 n. 5 c.p.c.) .
Col quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 8 l. n. 388 del 2000 nonché all’art. 2697 c.c. .
Col quinto motivo deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in merito alla natura dei beni strumentali (art. 360 n. 5 c.p.c.) .
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha eccepito la tardività del ricorso per cassazione; evidenzia infatti che i giudizi contro gli avvisi sono stati iniziati nel gennaio 2009 e il giudizio relativo alla cartella in data 16/12/2009, circostanza che renderebbe applicabile la nuova previsione dell’art. 327 cod. proc. civ., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, e quindi il termine cd. lungo semestrale in luogo di quello annuale.
L’eccezione è fondata solo in parte.
Costituiscono dati pacifici che la sentenza è stata pronunciata in data 11/02/2015, che non è stata notificata (con conseguente applicazione del cd. termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ.) e che il ricorso è per cassazione stato avviato alla notifica in data 11/03/2016.
E’ noto che il termine lungo, in forza dell’art. 58, comma 1, della l. n. 69 del 2009, è di un anno per le sentenze pronunciate nei giudizi introdotti prima de l 4/07/2009 (in forza dell’originaria previsione dell’art. 327 cod. proc. civ.) e di sei mesi per quelle pronunciate nei giudizi introdotti successivamente, in forza della novella del predetto art. 327.
Dal fascicolo processuale acquisito a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte emerge che siano stati impugnati prima gli avvisi e poi la cartella susseguente e i giudizi siano stati riuniti; i giudizi intrapresi contro gli avvisi sono stati introdotti prima del 4/07/2009 e quello relativo alla cartella dopo tale data.
Occorre evidenziare che in AVV_NOTAIO la riunione RAGIONE_SOCIALE cause comporta un litisconsorzio facoltativo improprio ( ex artt. 103 e 274 cod. proc. civ.), che determina la contestualità della trattazione a fini
di economia processuale, ma non anche una sistematica e biunivoca osmosi tra elementi (anche istruttori) dell’una e dell’altra. Ciò è tanto vero che, anche ai fini dell’impugnazione, ex artt. 331 e 332 cod. proc. civ., la sentenza che definisca il giudizio con più cause riunite viene considerata unitariamente resa soltanto ove si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti mentre si ritiene che essa consti di tante pronunce quante siano le cause riunite ove si tratti di litisconsorzio facoltativo improprio (in termini, Cass. n. 19373/2017; Cass. n. 11386/2013; Cass. n. 19937/2004).
Con specifico riferimento alla materia tributaria tale affermazione è costante per il caso di plurimi avvisi per diversi anni di imposta (Cass. n. 25083/2019 , per il caso di due avvisi di accertamento e dell’atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni; Cass. n. 17236/2019; Cass. n. 26554/2020; Cass. n. 10696/2020 ha applicato il medesimo principio al caso di ricorsi, riuniti, contro l’avviso e contro la cartella emessa per la definitività dell’accertamento, tardivamente impugnato , espressamente affermando che non vi è dubbio, quindi, che l’appello principale della contribuente avverso la decisione ad essa sfavorevole nel merito riguardo al giudizio d’impugnazione della cartella integrasse causa scindibile rispetto a quelle concernenti l’impugnazione degli avvisi di accertamenti ; Cass. n. 8450/2020 ha ribadito il principio per il caso di sentenza resa su giudizi riuniti aventi ad oggetto due avvisi e una cartella).
Infatti, in ordine ai rapporti fra giudizio relativo all’accertamento e procedimento contro la cartella, questa Corte (Cass. n. 4818/2015) è ferma nel ritenere che nel processo tributario non è configurabile un rapporto di continenza, ex art. 39, secondo comma, cod. proc. civ., tra le cause aventi ad oggetto l’impugnazione, rispettivamente, della cartella di pagamento e dell’avviso di accertamento, in quanto la cartella è impugnabile solo per vizi propri, essendo precluso proporre
avverso la stessa vizi di merito relativi all’avviso di accertamento, a loro volta proponibili soltanto nel diverso giudizio promosso per il suo annullamento, sì che sussiste tra le due cause diversità della causa petendi e, per l’effetto, del thema decidendum ; tra le due cause difetta inoltre l’identità anche parziale dei fatti costitutivi oggetto di accertamento, in presenza della quale è rinvenibile quel nesso di pregiudizialità logica e giuridica che giustifica, per effetto della continenza, lo spostamento di una causa da un giudice ad un altro in deroga alle ordinarie regole sulla competenza territoriale; irrilevante, infine, è la relazione che lega l’efficacia della cartella, quale atto esecutivo, al permanere in vita dell’avviso di accertamento, in quanto tale rapporto non scalfisce l’autonomia e l’indipendenza dei due giudizi, ma può soltanto portare ad affermare in capo al contribuente il diritto al rimborso di quanto versato, nel caso in cui il giudizio di accertamento porti ad un esito a lui favorevole (Cass. n. 17726/2009, e, proprio con riferimento ad accertamento ancora non definitivo, richiamando il contenuto del d.lgs. 546 del 1992, art. 68, Cass. n. 17937/2004).
Se così è, deve pertanto ritenersi che il ricorso per cassazione, in relazione al capo della sentenza relativo alla cartella n. 03420090044140245, sia tardivo, perché proposto oltre il termine di sei mesi, rivelandosi parzialmente fondata l’eccezione proposta dall’RAGIONE_SOCIALE. Mentre tale tardività non sussiste per i capi relativi agli avvisi di accertamento.
Il ricorso va quindi esaminato nel merito in relazione a questi ultimi.
Occorre premettere che la decisione di inammissibilità adottata dalla C.T.R. si fonda su due distinte e concorrenti rationes decidendi , ciascuna RAGIONE_SOCIALE quali in grado di reggere la pronuncia medesima (omessa ottemperanza all’ordine di regolarizzare il contraddittorio nei
confronti dell’agente della riscossione e difetto dello jus postulandi ) e che la ricorrente, con i primi due motivi, ha impugnato entrambe.
Il carattere alternativo RAGIONE_SOCIALE due motivazioni rese dalla sentenza impugnata ed oggetto dei due primi motivi implica che la sentenza potrebbe essere utilmente cassata solo se entrambe si rivelassero errate e, dunque, solo se fossero accolti sia il primo che il secondo motivo.
4. Il primo motivo è però inammissibile.
La CTR ha ritenuto inammissibile l’appello per la mancata ottemperanza all’ordine di regolarizzare la notifica dell’appello ad RAGIONE_SOCIALE presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado.
Anche a prescindere dalla formulazione della rubrica, priva di riferimento ad una RAGIONE_SOCIALE categorie dei vizi di cui all’art. 360 , primo comma, cod. proc. civ. , l’unica disposizione di cui la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione è l’ art. 331 cod. proc. civ., che regola l ‘ ipotesi dell ‘ integrazione del contraddittorio, nozione cui fa riferimento anche nella rubrica; il fulcro della doglianza della ricorrente è però quello di avere provveduto a notificare l’originario appello ritualmente presso il domicilio eletto in primo grado, avendo il difensore eletto domicilio preso la sede della società, implicitamente sostenendo quindi la validità dell’originaria notificazione e la non necessità di un ordine di rinnovazione (cui fa evidentemente riferimento la C.T.R. allorchè parla di regolarizzazione della notifica presso il procuratore costituito, con motivazione succinta ma certamente rispettosa del cd. minimo costituzionale, Cass. Sez. U., n. 8053/2014); e però il motivo non affronta affatto, in diritto, le regole circa il luogo e le modalità della notifica dell’appello nel giudizio tributario che la CTR avrebbe violato nel ritenere nulla la notificazione e nell’ordinarne la rinnovazione , e, in fatto, le modalità con cui sia stata effettuata la notificazione ritenuta
viziata. Inoltre, la ricorrente non indica in alcun modo in quale atto l’avvocato NOME AVV_NOTAIO, difensore di RAGIONE_SOCIALE, aveva eletto domicilio presso la sede della società.
Occorre appena rammentare peraltro che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per il principio di specificità di esso (Cass. n. 22880/2017; Cass. n. 9734/2004; Cass. n. 20405/2006).
Né rileva, sulla sorte del motivo così inammissibilmente formulato, la pronuncia di inammissibilità del ricorso in relazione al capo della sentenza che ha deciso il giudizio relativo alla cartella, in assenza di alcuna censura esplicata dalla ricorrente circa la rilevanza della omessa rinnovazione della notifica all’agente della riscossione nei vari giudizi riuniti.
5. Di conseguenza, il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse.
Ove, infatti, la sentenza di merito sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna RAGIONE_SOCIALE quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rilievo di inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione diretto a censurare solo una di esse – consentito in applicazione del principio della ‹‹ ragione più liquida ›› -rende irrilevante l’esame degli altri motivi, atteso che in nessun caso potrebbe derivarne l’annullamento della sentenza impugnata, r isultando comunque consolidata l’autonoma
motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile (Cass. n. 15350/2017).
Terzo, quarto e quinto motivo sono inammissibili in quanto la ricorrente con essi in realtà ripropone le censure mosse in appello alla sentenza di primo grado che nella decisione della CTR non sono state affrontate in quanto assorbite dall’avvenuta dichiarazione di inammissibilità dell’appello.
Alla soccombenza segue condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso avverso il capo della sentenza relativo alla cartella n. 03420090044140245;
dichiara inammissibile il ricorso avverso i capi relativi agli avvisi di accertamento;
condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore di RAGIONE_SOCIALE, che liquida per compensi in euro 10.000,00, oltre spese prenotate a debito;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, 29 novembre 2023.