Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4385 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4385 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10674/2017 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 1326/2016 depositata il 24/10/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Come si apprende dalla sentenza , nell’anno 2010 veniva costituita la RAGIONE_SOCIALE, che svolgeva l’attività di servizi di consulenza di natura tecnica, organizzativa e gestionale nel campo dell’ingegneria e dell’architettura.
Sino al 2012 la compagine sociale era costituita da NOME COGNOME, socio accomandatario, con quota partecipativa pari al 99%, e NOME COGNOME, socio accomandante, con il residuo 1%.
In data 30/04/12 i soci predetti cedevano le loro quote a NOME COGNOME, il quale diventava socio unico e modificava la ragione sociale in RAGIONE_SOCIALE; la società veniva quindi cancellata dal registro delle imprese.
In data 4 agosto 2014 NOME COGNOME, quale erede di NOME riceveva la notifica dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO emesso dalla Direzione Provinciale I di Torino dell’RAGIONE_SOCIALE delle entrate con il quale veniva accertato, per l’anno 2010, un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato dalla società. Lo stesso atto veniva notificato ad NOME COGNOME.
2.1. Nella medesima data veniva notificato al contribuente l’a vviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale veniva accertato , per l’anno 2011, un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato dalla società. Anche tale atto veniva notificato ad NOME COGNOME.
2.2. NOME COGNOME era inoltre destinataria dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno 2010, con il quale veniva accertato nei confronti della predetta, in qualità di socia accomandataria della citata società, un maggior reddito di partecipazione di euro 54.376,00. Con tale atto veniva altresì irrogata una sanzione amministrativa pari ad euro 19.295,00.
I recuperi traevano causa dal controllo che l’Ufficio aveva eseguito presso la RAGIONE_SOCIALE, cliente della RAGIONE_SOCIALE, dal quale emergevano prestazioni non fatturate per consistenti importi. Si accertava inoltre che la RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato un volume d’affari di molto inferiore a quanto era risultato dalle comunicazioni trasmesse dai clienti.
I contribuenti impugnavano gli avvisi di accertamento dinanzi la CTR di Torino che, riuniti i ricorsi, li rigettava.
Quindi la CTR del Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello dei contribuenti, confermando la sentenza di primo grado.
Avverso la predetta sentenza ricorrono NOME COGNOME e NOME COGNOME, con tre motivi e resiste l’Amministrazione con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e 111 Cost., per insufficiente motivazione in ordine al motivo inerente all’errata valutazione sul controllo fiscale effettuato sulla RAGIONE_SOCIALE
1.1. Il motivo è inammissibile, cumulando la denuncia del vizio di omessa pronuncia unitamente alla censura di insufficiente motivazione.
1.2. Ha a tale riguardo affermato questa Corte che «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull’eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» (Cass. Sez. 5, 23/10/2024, n. 27551, Rv. 672731 -01; Cass. Sez. 5, 05/03/2021, n. 6150, Rv. 660696 – 01).
1.3. Va ancora rammentato, in relazione al secondo profilo di censura, che «La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090). Non è dunque più denunciabile in cassazione il vizio di ‘insufficiente motivazione’.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce «la violazione di legge rilevante ex art. 360 c.p.c., c. 1, n. 5, con particolare riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 7 Legge 212/2000 in relazione all’art. 112 c.p.c. – difetto di motivazione di tutti gli avvisi di accertamento impugnati. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c. co. 1 n. 5, nullità assoluta dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO in virtù del vizio di notificazione dell’atto presupposto che ne costituisce la motivazione».
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. Giova, a tale riguardo, richiamare il condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il
ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio» (Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. 23675 del 2013). E a tale incombenza non ha provveduto parte ricorrente.
2.3. Inoltre, l ‘ enunciata censura di omesso esame ex art. 360, primo comma, num. 5 c.p.с. , è comunque inammissibile, operando il limite della c.d. “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c., introdotto dall’articolo 54, comma 1, lett. a) , del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 23/03/2016, non avendo la ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto, poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, erano fra loro diverse ( ex multis , Cass. n. 26860 del 18/12/2014; Cass. n. 11439 dell’11/05/2018 ).
Con il terzo motivo si deduce la «Omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza impugnata in ordine al motivo sul difetto di motivazione degli atti impugnati sotto il profilo sanzionatorio. Violazione e falsa applicazione degli artt. 17 DPR 633/72 e degli artt. 2 e 5 d.lgs. 472/1997 in relazione all’art. 360, c.p.c. co.1 n. 3».
3.1 . La doglianza, invero, propone un motivo ‘coacervato’, denunciando, salvo quanto si dirà, vari vizi senza possibilità di distinguerli, anche in contrasto logico tra loro (violazione di legge, omesso esame di un fatto decisivo, omessa pronuncia su motivo di appello), che danno luogo
ad una sostanziale mescolanza e sovrapposizione di censure, con l’inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass. 23/10/2018, n. 26874; Cass. 23/09/2011, n. 19443), non risultando specificamente separata la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. 11/04/2018, n. 8915), o a pretesi vizi processuali. Si tratta, quindi, di censure non ontologicamente distinte dallo stesso ricorrente e, quindi, non autonomamente individuabili, senza un inammissibile intervento di selezione e ricostruzione del mezzo di impugnazione da parte di questa Corte (Cass. 13/06/2024, n. 16488).
3.2. In tal modo, inoltre, viene negata la regola della chiarezza del motivo di ricorso per cassazione, affermata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 31/07/2018, n. 20288) ed oggi espressamente codificata dal num . 3 dell’articolo 366 c.p.с., come modificato dall’art. 3, comma 27, lett. d) n. 1), d.lgs. n. 149/2022, ed applicabile ratione temporis alla fattispecie.
3.3. La formulazione del motivo consente, comunque, di cogliere con sufficiente chiarezza alcune delle doglianze prospettate, sì da consentirne l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., Sez. U., n. 9100/2015); tuttavia tali censure sono per altra via inammissibili, come si evidenzierà nel prosieguo.
3.4. Sulla premessa della richiesta ad entrambi i soci del pagamento di quanto accertato nell’anno 2010 alla RAGIONE_SOCIALE, parte ricorrente osserva, in primo luogo, che la motivazione del relativo avviso di accertamento risulterebbe del tutto carente, sotto il profilo motivazionale, in primis nei confronti della sig.ra COGNOME NOME, in quanto sprovvista del requisito probatorio.
3.5. La censura è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, stante la genericità della deduzione. Ed invero, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale, sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso. (Cass. Sez. 5, 20/05/2025, n. 13358, Rv. 675063 – 01). Parte ricorrente non ha tuttavia adempiuto al descritto onere.
3.6. Ancora, con riferimento alla posizione di NOME si deduce che nessun addebito potrebbe essere mosso al socio accomandante in quanto tale , invocandosi il disposto dell’art. 2313 c.c., nonché, in relazione alle sanzioni, gli artt. 17 del d.P.R. n. 633/72 e 3 del d.lgs. n. 446/97, ed affermandosi che gli unici soggetti coobbligati al versamento delle imposte sono la società ed il socio accomandatario, il quale risponde ai terzi anche con il proprio patrimonio personale.
3.7. La censura è inammissibile.
3.8. Giova, a tale riguardo, richiamare il condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati
nella fase di merito né rilevabili di ufficio» (Cass. n. 15430/2018; Cass. 23675/2013; Cass. n. 20694/2018; Cass. n. 18011/2024).
3.9. Orbene, parte ricorrente non ha adempiuto al descritto onere, ravvisandosi inoltre che nel ricorso, ove ha riportato i motivi formulati nel giudizio di primo grado, tali censure non sono ricomprese.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/02/2026.
Il Presidente NOME COGNOME