Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10323 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10323 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/04/2025
Ricorso non depositato
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17251/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME
-ricorrente con ricorso non depositato -contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
-controricorrente – avverso la sentenza della CORTE GIUST. TRIB. SECONDO COGNOME, n. 39 del 2024 depositata il 16 gennaio 2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate ha depositato contro ricorso per resistere al ricorso notificatole da NOME COGNOME versato in atti, avente ad oggetto l’impugnaz ione della sentenza in epigrafe.
La Cancelleria ha attestato la mancata iscrizione a ruolo del ricorso principale dalla data del 15 marzo 2024, alla quale, come da copia esibita, risulta avvenuta la notifica del ricorso a mezzo pec, sino alla data del 31 luglio 2024.
Considerato che :
Il ricorso non è stato depositato nei termini di cui all’art. 369 cod. proc. civ., come da attestazione di Cancelleria; lo stesso, quindi, è improcedibile ex art. 369, primo comma, cod. proc. civ., benché notificato alla controparte.
1.1. Il potere della Corte di cassazione di dichiarare d’ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con controricorso, ancorché questo sia improcedibile od inammissibile. Si è chiarito, sul punto, che il principio di cui all’art. 156 cod. proc. civ. di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo, si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate disposizione (tra le più recenti Cass. 27/0/2024, n. 14756).
1.2. La controricorrente non ha rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, esponendo le proprie difese; queste, comunque, non possono essere esaminate, atteso che, come detto, deve dichiararsi d’ufficio l’improcedibilità del ricorso.
La ricorrente è tenuta al pagamento delle spese; infatti l’Agenzia delle entrate ha apprestato le proprie difese e, al momento in cui le è stato notificato il ricorso, non poteva ragionevolmente prevedere che
la ricorrente non l’avrebbe successivamente depositato e che le stesse sarebbero risultate superflue, in virtù della necessaria dichiarazione di improcedibilità.
Alla dichiarazione di improcedibilità segue l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale del raddoppio del contributo unificato. Le Sezioni Unite della Corte, infatti, hanno chiarito che ‘ la pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell’art. 369 cod. proc. civ., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma ‘ (Cass., Sez. U., 17/07/2023, n. 20621).
P. Q. M .
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore de ll’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025.