Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25413 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25413 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13238/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME
-ricorrente non costituito – contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE) in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, n. 338/02/22, depositata in data 14 novembre 2022
Oggetto: tributi -ricorso non depositato
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 13 settembre 2024.
RILEVATO CHE
Il contribuente COGNOME NOME COGNOME ha impugnato la sentenza della CTR della Basilicata in oggetto che aveva rigettato l’appello avverso la sentenza della CTP di Potenza che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
che il ricorrente non ha depositato il ricorso nel termine prescritto dall’art. 369 cod. proc. civ. e che l’Ufficio si è costituito con controricorso;
CONSIDERATO CHE
fermo l’interesse del controricorrente all’iscrizione dell’affare presso la Corte, il ricorso è da ritenere improcedibile;
che è principio affermato da questa Corte che la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per Cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di fare dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 cod. proc. civ. e trovando giustificazione sia nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese, sia nell’interesse a che si eviti, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (Cass., Sez. III, 1° settembre 2008, 21969; Cass., Sez. VI, 28 dicembre 2011, n. 29297; Cass., Sez. VI, 30 aprile 2015, n. 8805; Cass., Sez. I, 18 febbraio 2016, n. 3193; Cass., Sez. VI, 26 luglio 2019, n. 20327; Cass., Sez. V, 4 dicembre 2023, n. 33884);
che il ricorso va dichiarato improcedibile e che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
che in caso di improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell’art. 369 cod. proc. civ., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez. U., 17 luglio 2023, n. 20621);
P. Q. M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.800,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 13 settembre 2024