Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2723 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2723 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
Oggetto: ricorso non depositato improcedibilità
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9677/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) congiuntamente e disgiuntamente tra di loro;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa come per legge dall’ Avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO (PEC: EMAIL);
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3950/2022 depositata in data 16/09/2022;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
-il contribuente impugnava dinanzi alla CTP di Roma l’atto impositivo emesso anche nei propri confronti -in relazione alla quota di spettanza -, nella qualità di obbligato in solido, dolendosi della pretesa richiesta dall’RAGIONE_SOCIALE a titolo di Imposta Unica per l’anno 2013 ex art. 1 d.lgs. 504/1998, quantificata in capo alla società gestore in relazione alla base imponibile di € 231.748,66, dovuta sulla raccolta di scommesse a quota fissa e su eventi sportivi ed una imputabilità all’appellante di una quota dell’Imposta Unica per l’anno 2013 pari ad € 37.062,76;
-secondo la ricostruzione svolta dagli agenti di Polizia Tributaria, la RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), con sede legale a Innsbruck in Austria (oggi con sede a Malta), già titolare del codice identificativo estero NUMERO_DOCUMENTO, ed esercente attività connesse con le lotterie e le scommesse, per gli anni oggetto di verifica, aveva posto in essere una stabile organizzazione personale plurima occulta, dotandosi, allo scopo, di una rete radicata nel territorio nazionale costituita da migliaia di Punti di Raccolta (CED/CTD): imprese ubicate sull’intero territorio della Repubblica Italiana che, seppure formalmente costituite come internet point o camuffate da altre attività commerciali, di fatto sono risultate essere agenti/mediatori/intermediari dipendenti della RAGIONE_SOCIALE che, in nome e per conto di quest’ultima, hanno raccolto le giocate dagli scommettitori (incassando il denaro), rilasciando le ricevute di gioco (documenti in grado di impegnare direttamente la casa mandante non residente) e pagato le vincite;
-l’RAGIONE_SOCIALE, territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente, notificava quindi l’avviso di accertamento per l’anno 2013 all’obbligato solidale sig. COGNOME NOME, individuato come sopra, chiamato in solido per la propria quota parte, atteso che il nominativo del predetto CTD (centro trasmissione dati) risultava inserito negli allegati n. 146 e 147 del PVC della GdF di Bergamo redatto a carico della RAGIONE_SOCIALE;
-la CTP rigettava il ricorso;
-appellava NOME;
-la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio con la pronuncia qui gravata rigettava l’appello;
-ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a quattro motivi; resiste con controricorso l’A genzia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che:
il ricorso è improcedibile in ragione dell’omesso deposito dello stesso nei termini di cui all’art. 369 cod. proc. civ. perché, benché notificato alla controparte, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte;
com ‘ è noto, in tali casi la costituzione dell’intimata Amministrazione finanziaria non sana la violazione della regola di procedibilità (Cass., Sez. U., n. 4859/1981 e n. 6420/1981); invero, il principio – sancito dall’art. 156 cod. proc. civ. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. n. 12894/2013; Cass. n. 24686/2014; Cass. n. 24453/2017; Cass. n. 41967/2021);
inoltre, occorre rilevare che la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 cod. proc. civ., di
richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 cod. proc. civ. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero RAGIONE_SOCIALE spese (Cass. n. 21969/2008; Cass. n. 4917/2020);
va poi premesso che il ricorrente, ancorché non abbia depositato il ricorso nella cancelleria della Corte di Cassazione, è tenuto comunque al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in ragione del fatto che la controricorrente ha apprestato RAGIONE_SOCIALE difese; nel presente caso però sussistono due ragioni che impediscono la liquidazione RAGIONE_SOCIALE stesse;
in primo luogo, si è costituita nel presente giudizio l’RAGIONE_SOCIALE, soggetto giuridicamente diverso dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti della quale risulta proposta l’impugnazione di fronte a questa Corte; la stessa, quindi, non è legittimata partecipare al presente giudizio;
secondariamente, difetta comunque la prova della notifica a parte ricorrente del controricorso in atti;
pertanto, nulla va disposto in ordine alle spese di lite;
in ultimo, stante il tenore della pronunzia, ai sensi del comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (aggiunto dall’art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass., Sez. U., n. 20621 del 2023);
p.q.m.
dichiara improcedibile il ricorso.
Cons. Est. NOME AVV_NOTAIO – 4 Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto
della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico di parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2023.