Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5333 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5333 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 1494 del ruolo generale dell’anno 202 3, proposto
Da
NOME COGNOME RICORSO NON DEPOSITATO AL 19.1.2023
-ricorrente non costituito –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2067/08/2022, depositata in data 6.5.2022.
Oggetto: Tributi
Ricorso non depositato improcedibilità
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
FATTO E DIRITTO
NOME COGNOME notificava, in data 25 ottobre 2022, all’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n.2067/08/2022, depositata in data 6.5.2022, nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di un’intimazione di pagamento con la quale si procedeva al recupero degli importi di cui all’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO emesso per l’anno 2008.
Il ricorso però non è stato depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c. e quindi è improcedibile ex art. 369, comma 1, c.p.c. perché, benché notificato alla controparte intimata, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta cancelleria del 19 gennaio 2023 e fino a tale data, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma.
La costituzione dell’intimato non sana la violazione della regola di procedibilità (Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981 e n. 6420 del 1981); invero, il principio -sancito dall’art. 156 c.p.c. -di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. n. 12894/2013, n. 24686/2014; n. 24453/2017; Cass. 41967/2021). La controricorrente, dal canto suo, non ha neppure rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, esponendo le proprie difese, che la Corte non può comunque esaminare, atteso che deve dichia rarsi d’ufficio l’improcedibilità del ricorso (Cass. 22092/2019; Cass. n. 252/2001 e Cass. 26529/2017; Cass. 41967/2021).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge vigenti.
La pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell’art. 369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (SU, Sentenza n. 20621 del 17/07/2023).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. nr. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma, così deciso in data 24 gennaio 2024