Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4372 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4372  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 19/02/2025
Ricorso principale non depositato- Ricorso incidentale tardivo-
Inefficacia
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9549/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona di NOME COGNOME;
ricorrente non costituito –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO ;
-controricorrente e ricorrente incidentale- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 2232/01/2022 emessa inter partes il  23/06/2022 e depositata il 5/07/2022, non notificata;
udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 21 gennaio 1025 dal consigliere dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
 RAGIONE_SOCIALE  impugnava  l’avviso  di  intimazione  n. NUMERO_DOCUMENTO,  emesso  per  la  somma  complessiva  di  € 338.351,44,  lamentando  l’omessa  notificazione  degli  atti  sottesi,  il decorso del termine di prescrizione, nonché l’illegittimità dei prodro mici atti impositivi per difetto di sottoscrizione ex art. 42 d.P.R. 600/1973.
Con  la  sentenza  n.  373/02/2021,  la  Commissione  Tributaria Provinciale  di  Catanzaro  dichiarava  l’opposizione  inammissibile  per tardività  della  medesima,  essendo  stato  l’atto  opposto  notificato  il 6/10/2018 e il ricorso promosso il successivo 15/12/2018.
Con la sentenza n. 2232/01/2022, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, ritenuta la tempestività del ricorso introduttivo, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in ordine ai crediti extratributari di cui ad alcune cartelle esattoriali ed alcuni avvisi di addebito; nonché l’intervenuto annullamento della cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA ex art. 4 d.l. n. 119/2018; nel merito, il collegio di secondo grado confermava l’intimazione opposta in relazione ad altre cartelle, ritenendo provata la relativa notificazione; mentre ne annullava altre per omessa prova della relativa notifica, per decorso del termine prescrizionale ordinario e alcune limitatamente alle sanzioni e agli interessi ivi contenuti, per maturazione della prescrizione quinquennale.
Contro tale sentenza propone ricorso il contribuente, affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE  resiste  con  controricorso  e propone ricorso incidentale affidato a un motivo.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 21/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso («Violazione e falsa applicazione della legge n. 890 del 1982 art. 8 e dell’art. 140 c.p.c. e art. 2697 c.c. in  relazione  con  l’art.  26,  comma  4,  D.P.R.  602/73,  con  riferimento
all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere il Giudice di merito ritenuto infondatamente provata la notifica della prodromica cartella di pagamento n. 03020160000148872000 di € 20.460,72 in violazione RAGIONE_SOCIALE norme sopra citate » ), il ricorrente principale contesta la decisione di seconde cure per avere ritenuto provata la notificazione della cartella esattoriale n. NUMERO_DOCUMENTO, eccependo che non risulterebbe provata l’esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c. e, in particol are, non figurerebbe «l’esibizione in giudizio dell’avviso di spedizione e di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito».
Con il secondo motivo di ricorso («Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 26, comma 2, D.P.R. 602/73 e al D.P.R. 68/2005, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per non avere rilevato la mancata prova da parte dell’Agente della RAGIONE_SOCIALE circa la regolarità della notifica via p.e.c. (della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA di € 22.124,23) di un documento informatico, la corrispondenza tra il messaggio originale e quello trasmesso via p.e.c., la regolarità della trasmissione telematica, nonché l’attestazione di conformità RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali allegate e l’assenza di sottoscrizione con firma digitale RAGIONE_SOCIALE predette cartelle »), il ricorrente contesta la ritenuta ritualità della notifica della cartella n. NUMERO_CARTA e, in particolare, la notificazione eseguita a mezzo p.e.c. mediante la semplice copia informatica di documento cartaceo.
2. Con l’unico mo tivo del ricorso incidentale, rubricato «Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.  per  travisamento  della  prova  da  parte  della  C.T.R.  per  avere erroneamente  ritenuto  non  provata  la  notificazione  RAGIONE_SOCIALE  cartelle esattoriali  nn.  NUMERO_CARTA,  NUMERO_CARTA  e NUMERO_CARTA», la difesa erariale si duole che la sentenza
della RAGIONE_SOCIALE sia illegittima per avere erroneamente ritenuto non perfezionato il procedimento di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA , all’esito d el travisamento RAGIONE_SOCIALE informazioni probatorie emergenti dagli atti di causa. Contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, dalla documentazione in atti, depositata da RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di primo grado, emerge che l’ ente ha provveduto alla notifica RAGIONE_SOCIALE suindicate cartelle di pagamento.
Il ricorso dello RAGIONE_SOCIALE non è stato depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c.; esso, quindi, è improcedibile ex art. 369, primo comma, c.p.c., perché, benché notificato alla controparte intimata il 6/02/2023, non è stato depositato presso la cancelleria di questa  Corte,  come  attestato  dal  certificato  negativo  della  predetta cancelleria in atti, e fino al 30/05/2023, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma.
La costituzione dell’intimata non sana la violazione della regola di procedibilità (Cass., Sez. U., n. 4859/1981 e n. 6420/1981); invero, il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c.- di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente  all’inosservanza  di  forme  in  senso  stretto  e  non  di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. n. 12894/2013, Cass. n. 24686/2014; Cass. n. 24453/2017; Cass. n. 41967/2021).
 Il  ricorso  incidentale,  depositato  in  data  20/03/2023,  e  non notificato,  applicandosi  il  disposto  del  novellato  art.  371  c.p.c.,  è tardivo rispetto al termine ordinario di sei mesi, previsto dall’art. 327 c.p.c., decorrente dal deposito della sentenza impugnata (5/07/2022).
Giova precisare che non opera nella causa in esame la sospensione dei termini prevista dall’art. 1, comma 199, della legge n. 197 del 2022, in quanto non si verte in controversia definibile in quanto è tale quella
«in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE ovvero l’RAGIONE_SOCIALE» (art. 1, comma 186 della medesima legge).
Ne consegue che esso è inefficace in forza del principio più volte ribadito da questa Corte secondo cui qualora il ricorso principale per cassazione venga dichiarato improcedibile, l’eventuale ricorso incidentale tardivo diviene inefficace, e ciò non in virtù di un’applicazione analogica dell’art. 334, secondo comma, c.p.c. dettato per la diversa ipotesi dell’inammissibilità dell’impugnazione principale – bensì in base ad un’interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un’impugnazione (tra l’altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità (Cass., Sez. U., 14/04/2008, n. 9741; Cass. 14/12/2011, n. 26902; Cass. 19/07/2018, n. 19188), trattandosi di ricorso cui, in relazione alla data di notifica, il 6/02/2023, non è ancora applicabile l’espressa previsione normativa dell’art. 334 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 25, lett. b) d.lgs. n. 149/2022, che però, in forza dell’art. 35, comma 4, è applicabile alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.
L’esito del giudizio giustifica la compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione.
Alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso principale segue altresì l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale del raddoppio del contributo unificato, ai sensi di Cass., Sez. U., n. 20621/2023 che ha espresso il seguente principio di diritto: «la pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell’art. 369 cod. proc. civ., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del
contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1quater ,  del  d.P.R.  n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma». La disposizione in parola non si applica invece nei confronti dell’agente della riscossione.
P. Q. M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale e inefficace quello incidentale; compensa le spese di lite.
Ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1quater, del  d.P.R.  115/2002,  dà  atto della  sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il  versamento,  da parte  del  ricorrente  principale,  di  un  ulteriore  importo  a  titolo  di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma in data 21 gennaio 2025.